Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, riguardante la contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera locale o ravvicinata.
Cosa stabilisce la Legge 962/1977 riguardo alla contribuzione al Fondo pensioni dei lavoratori della pesca costiera?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 962/1977 fornisce un'interpretazione autentica di una norma precedente (articolo 17 del decreto-legge 30/1974) relativa ai contributi pensionistici dei lavoratori dipendenti nelle imprese di pesca costiera locale o ravvicinata. La norma chiarisce che quando un'impresa di pesca applica l'aliquota contributiva al Fondo pensioni lavoratori dipendenti secondo le modalità previste, il lavoratore viene automaticamente escluso dai benefici previsti dall'articolo 14 della legge 27/1973. In pratica, non è possibile cumulare contemporaneamente il versamento dei contributi pensionistici nella misura ordinaria con i benefici agevolati precedentemente riconosciuti. L'aliquota contributiva deve essere calcolata utilizzando le tabelle della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, garantendo così un trattamento uniforme e trasparente per tutte le imprese del settore.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 9 dicembre 1977, n. 962
Testo normativo
LEGGE n. 962/1977
# LEGGE 9 dicembre 1977, n. 962
## Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114, riguardante la contribuzione
dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della
pesca costiera locale o ravvicinata.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Con l'espressione "semprechè non godano dei benefici di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 " contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , si intende che l'applicazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella misura prevista dallo stesso articolo 17, e successive modificazioni e integrazioni, comporta l'esclusione dai benefici di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 . L'aliquota di cui sopra si calcola sulle tabelle della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a partire dal 1 gennaio 1976. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - ANSELMI - STAMMATI - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 962/1977 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 962/1977 è fondamentale per chi opera nel settore della pesca costiera e deve gestire i contributi previdenziali, in quanto disciplina il rapporto tra aliquote contributive al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e benefici agevolati secondo la legge 27/1973. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per chiarire l'esclusione dai benefici previdenziali agevolati, la gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara e il corretto calcolo dei versamenti contributivi nelle imprese di pesca.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.