Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
Cosa prevede la Legge 966/1953 riguardo alla rivalutazione delle pensioni dei dipendenti degli Enti locali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 966/1953 stabilisce un meccanismo di rivalutazione delle pensioni erogate dalle Casse di previdenza per gli impiegati e i salariati degli Enti locali. La norma si applica alle pensioni dirette, indirette e di riversibilità relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, con decorrenza della rivalutazione fissata al 1 luglio 1952. La rivalutazione avviene mediante l'applicazione di coefficienti moltiplicativi specifici riportati in una tabella allegata, applicati alle pensioni originarie per determinare le nuove misure. Per le pensioni indirette e di riversibilità in godimento al 1 luglio 1952, la rivalutazione tiene conto anche della composizione del nucleo familiare superstite e delle relative aliquote di partecipazione. La norma definisce come "pensioni originarie" quelle in godimento al 31 dicembre 1929 per i servizi cessati prima del 1 gennaio 1930, e le pensioni dirette originarie per i servizi cessati successivamente.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 dicembre 1953, n. 966
Testo normativo
LEGGE n. 966/1953
# LEGGE 27 dicembre 1953, n. 966
## Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per
le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali
amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza
del Ministero del tesoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, a carico totale o parziale della Cassa di previdenza, per le pensioni agli impiegati degli Enti locali - compresa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti - e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, si riliquidano, con decorrenza dal 1 luglio 1952, nelle nuove misure da determinarsi rivalutando le rispettive pensioni originarie, mediante la applicazione dei coefficienti moltiplicativi riportati nella tabella unita alla presente legge. Nel caso di pensione non privilegiata, indiretta o di riversibilità, in godimento al 1 luglio 1952, la rivalutazione della pensione originaria si esegue, oltrechè in base ai predetti coefficienti, anche tenendo conto della aliquota spettante in relazione alla composizione del nucleo familiare superstite alla data predetta dei compartecipi alla pensione. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considerano come pensioni originarie: a) per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1930, le rispettive pensioni dirette, indirette o di riversibilità in godimento ai 31 dicembre 1929; b) per le pensioni di riversibilità relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1930, le rispettive pensioni dirette originarie.
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La Legge 966/1953 riguarda la rivalutazione delle pensioni pubbliche amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, interessando le Casse di previdenza per impiegati e salariati degli Enti locali. I professionisti che operano nel settore previdenziale e della gestione del personale pubblico consultano questa norma per comprendere i meccanismi di liquidazione, riversibilità e coefficienti di adeguamento delle prestazioni pensionistiche storiche.
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