Legge Non_Fiscale

Legge 98/2023

Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. (23G00110)

Pubblicato: 28/07/2023 In vigore dal: 28/07/2023 Documento ufficiale

Quali agevolazioni prevede il Decreto-Legge 98/2023 per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di emergenza climatica?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 98/2023 introduce misure straordinarie per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel luglio 2023, in particolare le ondate di calore. La norma si applica alle imprese dei settori edile, lapideo e delle escavazioni che hanno subito sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 a causa di eventi climatici oggettivamente non evitabili. In pratica, queste imprese possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie senza essere soggette ai limiti di durata normalmente previsti dal decreto legislativo 148/2015, che escludeva proprio questi settori dalle deroghe. Inoltre, le aziende che presentano domanda di integrazione salariale sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale ordinariamente dovuto, con un onere complessivo di 8,6 milioni di euro per il 2023 finanziato mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 28 luglio 2023, n. 98

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 98/2023 # DECRETO-LEGGE 28 luglio 2023, n. 98 ## Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. (23G00110) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457 , recante «Miglioramento ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonchè disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli» e, in particolare, l'articolo 8; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , recante «Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 » e, in particolare, l'articolo 12; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 115 a 119; Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè in materia di salute e adempimenti fiscali», e, in particolare, l'articolo 8; Considerato che l' articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , esclude dai limiti di durata, in relazione agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, le imprese beneficiarie ad eccezione di quelle di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o), operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni; Considerato che l' articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , riconosce agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali, un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, per la durata massima di novanta giorni nell'anno; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disporre modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all' articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , nonchè di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell' articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della salute; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica 1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell' articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all' (( articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o) )) , del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 . 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .

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Il Decreto-Legge 98/2023 riguarda gli ammortizzatori sociali, le integrazioni salariali ordinarie e le deroghe ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 148/2015 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare l'esonero dal contributo addizionale e le modalità di accesso alle prestazioni per i settori edile, lapideo e delle escavazioni durante situazioni di emergenza climatica straordinaria.

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