Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 101/2021
Bonus per servizi di baby-sitting. Proroga al 28 febbraio 2021 del termine per l’appropriazione del bonus e per l’inserimento delle prestazioni di lavoro svolte nel Libretto Famiglia
Riferimento normativo
Bonus per servizi di baby-sitting. Proroga al 28 febbraio 2021 del termine per l’appropriazione del bonus e per l’inserimento delle prestazioni di lavoro svolte nel Libretto Famiglia
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 13-01-2021
Messaggio n. 101
OGGETTO: Bonus per servizi di baby-sitting. Proroga al 28 febbraio 2021 del
termine per l’appropriazione del bonus e per l’inserimento delle
prestazioni di lavoro svolte nel Libretto Famiglia
1. Premessa
Per far fronte alla grave emergenza derivante dal contagio da COVID-19, gli articoli 23 e 25
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 (c.d. decreto “Cura Italia”), come modificati dall’articolo 72 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d.
“decreto Rilancio”), hanno previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei
servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020, misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la
sorveglianza dei figli minori.
In alternativa rispetto allo specifico congedo parentale, è stata prevista la possibilità di
fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto
2020, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro a seconda della
categoria di appartenenza del lavoratore, da utilizzare per remunerare le prestazioni di lavoro
effettuate nel periodo di sospensione delle predette attività didattiche.
Al riguardo, con le circolari n. 44 del 24 marzo 2020 e n. 73 del 17 giungo 2020, sono state
fornite, tra le altre, indicazioni relative alla fruizione della misura di sostegno, nonché sulle
modalità di erogazione della stessa da parte dell’Istituto, mediante il Libretto Famiglia di cui
all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Termine per l’appropriazione del bonus e per l’inserimento delle prestazioni di
lavoro svolte nel Libretto Famiglia
Tenuto conto che i termini per la presentazione delle domande del bonus in argomento sono
scaduti il 31 agosto 2020 e che le Strutture territoriali dell’Istituto sono attualmente
impegnate nelle lavorazioni delle istanze residue per le quali è in via di completamento
l’istruttoria, si ricorda che, in caso di accoglimento della domanda regolarmente presentata,
per poter ottenere il pagamento della prestazione il genitore beneficiario (utilizzatore) e il
prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali,
accessibile sul sito www.inps.it.
L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:
direttamente, con l’utilizzo delle credenziali personali;
avvalendosi dei servizi del Contact Center Multicanale, che gestisce, per conto dell’utente
(utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli
adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario
il possesso delle credenziali personali;
tramite Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive
modificazioni.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni
identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi
connessi.
In particolare, è necessario che il prestatore compili correttamente i campi relativi alle
modalità di pagamento delle prestazioni. In proposito, si ricorda che l’INPS è esente da
qualsiasi responsabilità nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine a causa di eventuali
errori nell’indicazione dell’IBAN.
Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per
l’acquisto dei servizi di baby-sitting, tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa
(SMS, indirizzo e-mail o PEC).
La c.d. appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio
elettronico” l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni
lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la
piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di Contact Center Multicanalemessi a
disposizione dall’INPS).
Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in
pagamento il 15 del mese stesso, tramite lo strumento di pagamento indicato dal prestatore
all’atto della registrazione.
Come già precisato, potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni
lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura
dei servizi educativi scolastici, sino al termine sopra indicato del 31 agosto 2020.
Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di
usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la
procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto
di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.
Quanto alle istruzioni generali per l’utilizzo del Libretto Famiglia si rinvia alla circolare n.
107/2017.
Per consentire la fruizione del beneficio per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, le
prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore
beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 28 febbraio
2021. Il termine per l’inserimento delle prestazioni nella relativa piattaforma viene, pertanto,
allineato con quello stabilito per il nuovo bonus per servizi di baby-sitting nelle c.d. zone rosse,
disciplinato dall’articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, successivamente
abrogato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in base alla quale, tuttavia, restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del medesimo decreto. Per approfondimenti su tale ultima misura, si rinvia alla circolare
n. 153 del 22 dicembre 2020.
Al fine di garantire il rispetto della tempistica sopra indicata, le Strutture territoriali avranno
cura di definire le lavorazioni delle istanze residue per le quali è in via di completamento
l’istruttoria entro e non oltre il 12 febbraio 2021, fermo restando che il genitore beneficiario
dovrà inserire le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e non oltre la suddetta data
del 28 febbraio 2021.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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