Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1024/2024
Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione. Domande per l’anno 2024
Riferimento normativo
Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione. Domande per l’anno 2024
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 11-03-2024
Messaggio n. 1024
OGGETTO: Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per
l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione. Domande
per l’anno 2024
Premessa
Con il presente messaggio si comunica che è disponibile per l’anno 2024 la procedura di
inserimento delle seguenti domande di agevolazione a sostegno delle famiglie previste
dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni:
contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati
autorizzati dagli enti locali;
contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, in favore di
bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
La domanda di contributo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024,dal genitore o
dal soggetto affidatario del minore stesso[1] e, nel caso di contributo per il pagamento di rette
relative alla frequenza di asili nido, deve essere inviata dal genitore/affidatario che ne sostiene
l’onere con l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra
gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il
contributo; mentre, nel caso di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria
abitazione, dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la
prestazione.
La prestazione spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi e nell’ipotesi in cui il
minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d’età nel corso del 2024 è
possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024.
1. Modalità di presentazione della domanda
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve indicare a quale dei due
contributi intende accedere (contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili
nido pubblici e/o privati o contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria
abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche) e,
qualora si intenda fruire del contributo per più minori, occorre presentare una domanda per
ciascuno di essi.
La domanda deve essere presentata, corredata della relativa documentazione, esclusivamente
in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili sul sito www.inps.it,
autenticandosi tramite la propria identità digitale: SPID di livello 2 o superiore, Carta di
Identità Elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
In particolare, il servizio online di presentazione della domanda, denominato “Bonus asilo nido
e forme di supporto presso la propria abitazione”, è raggiungibile dal sito dell’Istituto,
digitando nel motore di ricerca “bonus nido”.
Si fa presente che per i genitori/soggetti affidatari di minori che abbiano già presentato
domanda per il “contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido
pubblici e privati autorizzati dagli enti locali” nell’anno 2023 e per i quali sia disponibile la
documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra
settembre e dicembre 2023, tenuto conto che è disponibile in procedura la domanda per l’anno
2024 precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta preesistente, è
possibile procedere alla compilazione della domanda stessa confermando o modificando i dati
precaricati, avendo cura di verificare se l’IBAN indicato è ancora valido e, relativamente al
contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il contributo per l’anno
2024.
Nel caso di istanza del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido
pubblici e/o privati, ai fini del rimborso deve essere allegata la documentazione (ricevuta,
fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del
datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta
paga) contenente tutte le seguenti informazioni: denominazione e Partita IVA dell’asilo nido,
nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o
quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere
della retta (che dovrà coincidere col richiedente il contributo).
Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve
essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di
più ricevute, le stesse devono essere inviate con un unico file.
Nel caso di domanda di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria
abitazione deve essere allegata un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che
dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di
una grave patologia cronica.
La documentazione di spesa, che consente la liquidazione del contributo, deve essere allegata
entro e non oltre il 31 luglio 2025 indipendentemente dalla tipologia di contributo a cui si
intende accedere, esclusivamente tramite il citato sevizio online “Bonus asilo nido e forme di
supporto presso la propria abitazione” (funzione “Allegare documenti di spesa”), disponibile sul
sito dell’Istituto, o il servizio “Bonus nido” presente nell’app “INPS mobile”. Non verranno presi
in considerazione allegati pervenuti con altre modalità.
Il rimborso non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.
Per accelerare le istruttorie e velocizzare i pagamenti, nel caso di contributo per il pagamento
di rette relative alla frequenza di asili nido, per ogni mensilità prenotata, in fase di allegazione
del giustificativo di pagamento, l’utente può autocertificare in ciascuna mensilità l’importo
richiesto negli appositi campi del citato servizio web messo a disposizione dall’INPS.
Così procedendo, l’accredito della rata spettante avverrà in maniera automatizzata, con
notevole riduzione dei tempi di erogazione.
Il valore da inserire nei campi appositamente previsti deve includere l’importo della retta
mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti - sempre relativi alla
mensilità selezionata - nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro.
La quota inserita non deve, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre
e post scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA)[2].
Sugli importi autocertificati, saranno svolte le necessarie attività di validazione da parte delle
Strutture INPS territorialmente competenti.
A tale fine si evidenzia che l’Istituto disporrà i controlli previsti in materia di autocertificazioni
di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e si rammenta che, a tale riguardo,
ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R., “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia”. Inoltre, si ricorda che l'esibizione di un atto contenente dati non
più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
Ciò premesso, si precisa che coloro che hanno richiesto e ottenuto il rimborso di almeno una
mensilità del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e
privati non possono presentare anche domanda per il contributo per l’utilizzo di forme di
supporto presso la propria abitazione per il medesimo minore.
Si ricorda che è possibile anche inserire una domanda relativa a minori in possesso di codici
fiscali rilasciati dall’Autorità giudiziaria o dagli Enti comunali.
2. Precisazioni sui requisiti delle strutture che offrono servizi integrativi per
l’infanzia
Con riferimento al contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido
pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali, sono pervenuti all’Istituto numerosi quesiti volti a
conoscere i requisiti di cui devono essere in possesso i servizi integrativi per l’infanzia, affinché
gli stessi possano essere rilevanti per la fruizione del contributo (ad esempio micronidi, spazi
be.bi., ludoteche autorizzate, spazi gioco, ecc.).
A tale riguardo, si precisa quanto segue.
La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, ha stabilito la competenza dei Comuni nell’esercizio
dell’attività di accreditamento delle strutture e dei servizi afferenti al già menzionato sistema
integrato di interventi e servizi sociali. Al contempo, alle Regioni spetta la definizione dei criteri
per l’accreditamento delle citate strutture e servizi.
Pertanto, ai fini dell’ammissione al contributo in esame, considerata la variegata offerta di
servizi integrativi sul territorio nazionale, si chiarisce che deve essere attribuita rilevanza alla
sussistenza dei provvedimenti degli Enti competenti (ad esempio, Municipio – Direzione Socio
Educativa) con i quali viene determinato, di volta in volta, l’accreditamento della struttura alla
luce di elementi quali, a titolo esemplificativo, la presenza del progetto pedagogico ed
educativo, la connotazione degli ambienti riservati ai vari servizi (ad esempio, standard
dimensionali e organizzativi), il rapporto tra numero di bambini ed educatori, a prescindere,
quindi, dalla mera denominazione della struttura.
3.Importi del contributo
L’importo del contributo è stato gradualmente elevato[3], e per il corrente anno, nel caso di un
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE minorenni), di cui all’articolo 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità,
l’agevolazione potrà spettare in misura pari a:
un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con ISEE
minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE
minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle
seguenti ipotesi: ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE
minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati
reddituali autodichiarati, ISEE discordante, ISEE minorenni non calcolabile.
3.1 Misura del contributo per i nuclei familiari con figli successivi al primo di età
inferiore a dieci anni. Novità apportate dalla legge n. 213/2023
La legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, all’articolo 1, comma 177,
lettera b), ha disposto che: “Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i
nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia già
presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l'incremento del buono di cui al secondo
periodo è elevato a 2.100 euro”.
Le modifiche recate dalla citata legge di Bilancio riguardano, pertanto, esclusivamente i nuclei
familiari per i quali risulta quanto segue:
- nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni e un ISEE minorenni regolare fino
a 40.000 euro.
In tali casi, il contributo sia per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido
pubblici e privati che per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione è elevato di
un importo pari a 2.100 euro e si hanno, pertanto, i seguenti importi massimi:
3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con ISEE minorenni in corso
di validità fino a 40.000 euro;
1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni
superiore a 40.000 euro.
L’importo massimo di 1.500 euro spetta, altresì, nelle ipotesi di assenza di ISEE minorenni,
ISEE recante omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali
autodichiarati, ISEE discordante.
4. Erogazione del contributo
L’INPS provvede alla corresponsione del contributo in esame con le modalità di pagamento
indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente
bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area
SEPA).
In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del
beneficiario della prestazione e il modulo di identificazione finanziaria (modulo “MV70”,
reperibile sul sito dell’INPS) timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera o
corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione
della banca emittente, dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del
titolare del conto corrente.
Se il richiedente risulta irreperibile negli archivi dell’Istituto, la disposizione di pagamento non
viene emessa e la rata eventualmente spettante viene messa in stato “contestata”. Tale
situazione è comunicata ai contatti e-mail e SMS comunicati dal cittadino nella domanda.
Si fa presente che i pagamenti avranno luogo a partire dal 2 aprile 2024.
Il contributo massimo erogabile per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido è
determinato in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente
a cui si riferisce la mensilità.
Nel caso in cui sia assente tale indicatore, viene considerato il valore dell'ISEE minorenni, se
presente, del mese a cui si riferisce la mensilità.
Il contributo riconosciuto per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione è
erogato in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo
concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità
l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.
Nel caso in cui sia assente tale indicatore, viene considerato il valore dell'ISEE minorenni, se
presente, del mese di presentazione della domanda.
Si raccomanda, pertanto, di provvedere alla tempestiva presentazione della Dichiarazione
sostitutiva unica (DSU) aggiornata, in quanto il rimborso delle mensilità prenotate antecedenti
alla data di presentazione della stessa viene erogato in misura minima, anche qualora si tratti
del contributo per l’utilizzo di forme di supporto domiciliare.
In assenza dell’ISEE in corso di validità o qualora il contributo in esame sia richiesto dal
genitore che non rientra nel nucleo familiare del minorenne, il contributo stesso è erogato
ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In
caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di
attestazione dello stesso, verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e
non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.
Nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo è erogato nella misura
minima. Il richiedente la prestazione può, tuttavia, regolarizzare la situazione, entro il termine
di validità della DSU, con una delle seguenti modalità: presentando idonea documentazione,
presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse e/o
difformemente esposte o rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata
presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In questo caso
verrà disposto il conguaglio degli importi a partire dalla data di attestazione dell’ISEE con
omissioni e/o difformità.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Cfr. il messaggio n. 889 del 2 marzo 2023.
[2] L’IVA non può essere applicata in considerazione dell’esclusione delle spese scolastiche
stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Fanno eccezione gli asili nido gestiti da
cooperative sociali e ONLUS, per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto per legge
l’imposta è dovuta dalla struttura a titolo forfettario.
[3] Nell’ambito degli interventi normativi in favore delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, della
legge n. 232/2016, ha disposto a partire dall’anno 2017 la corresponsione di un buono di
1.000 euro annui. Successivamente, a decorrere dall’anno 2019, l’articolo 1, comma 488, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha elevato l’importo del buono a 1.500 euro annui. Su tale
impianto normativo è, poi, intervenuto l’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, che, a decorrere dall'anno 2020, ha ulteriormente incrementato l’importo del
contributo portandolo a un massimo di 3.000 euro annui.
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