Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1025/2021
Indicazioni operative in merito alla verifica dei pagamenti delle indennità Covid-19 a favore di assicurati titolari di cariche pubbliche elettive
Riferimento normativo
Indicazioni operative in merito alla verifica dei pagamenti delle indennità Covid-19 a favore di assicurati titolari di cariche pubbliche elettive
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 10-03-2021
Messaggio n. 1025
OGGETTO: Indicazioni operative in merito alla verifica dei pagamenti delle
indennità Covid-19 a favore di assicurati titolari di cariche pubbliche
elettive
Ai Direttori Regionali
Ai Direttori di Coordinamento Metropolitano
Ai Direttori delle Strutture Territoriali
Con parere reso in data 2 dicembre 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è
espresso in ordine alle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ritenendo
le stesse incompatibili con le indennità percepite da parlamentari, consiglieri regionali e
soggetti con mandati elettorali o incarichi politici.
Per l’effetto, l’Istituto ha avviato le azioni di recupero delle indennità Covid-19 percepite dagli
assicurati titolari di cariche elettive.
Successivamente all’avvio delle predette azioni di recupero da parte dell’Istituto, il medesimo
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con parere del 9 febbraio 2021, ha precisato che i
gettoni di presenza percepiti in relazione alla carica elettiva non sono assimilabili alle indennità
di funzione ed ai compensi di natura fissa e continuativa corrisposti agli amministratori locali. Il
gettone di presenza, infatti, quando non si accompagna ad altri emolumenti connessi alla
carica, configura una forma di attribuzione, normalmente di modesta entità, condizionata alla
effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In dette ipotesi – argomenta il Ministero del
Lavoro – viene, dunque, meno la ragione che ha indotto il legislatore a stabilire una regola di
incompatibilità con i benefici Covid-19, non realizzandosi quella funzione di sostentamento che
è soddisfatta solo dalla percezione di un reddito che abbia carattere di certezza e non
occasionalità.
A parere del Ministero, tutt’altra natura hanno invece le indennità di funzione che
evidentemente soddisfano, in quanto collegate alla carica e di natura fissa e continuativa, la
ratio normativa che giustifica l’incompatibilità con le indennità Covid-19. Ciò vale a fortiori per
parlamentari e consiglieri regionali.
In conclusione, secondo il Ministero del Lavoro, allorquando il consigliere comunale benefici
unicamente di gettoni di presenza non sussiste una situazione di incompatibilità con le
indennità Covid-19 di cui al decreto c.d. “cura Italia”. Analoghe considerazioni valgono, alla
luce della previsione di cui all’articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per i
consiglieri provinciali beneficiari solo di gettone di presenza e non di indennità di funzione.
In attuazione degli orientamenti ministeriali sopra indicati l’Istituto ha assunto le conseguenti
iniziative per il recupero delle indennità Covid-19 per gli assicurati titolari di carica elettiva per
la quale è prevista la corresponsione dell’indennità di funzione ed in virtù dei chiarimenti
ministeriali sopravvenuti ha interrotto quelle volte al recupero delle indennità Covid-19 per gli
assicurati titolari di carica elettiva per la quale è prevista la corresponsione del solo gettone di
presenza.
Tuttavia, nelle more dell’avvio delle nuove attività di recupero e di definizione di quelle
revocate, il Garante per la protezione dei dati personali - all’esito di un’istruttoria dallo stesso
avviata nei confronti dell’Istituto in ordine alle attività e modalità di trattamento dei dati
personali degli assicurati titolari di cariche politiche richiedenti le indennità Covid-19 - ha
comunicato, in data 8 marzo u.s., il conclusivo provvedimento n. 87 del 25 febbraio.
Con il richiamato provvedimento, tra l’altro, l’Ufficio del Garante ha intimato all’Istituto di:
“1.a) cancellare tutti i dati personali fino ad ora trattati in violazione del principio di
minimizzazione;
1.b) effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all’art. 35 del
Regolamento con riferimento ai trattamenti in esame, prima di riavviare qualsiasi operazione di
trattamento, anche nell’ambito di una complessiva valutazione di impatto riferibile a tutti i
trattamenti svolti dall’Istituto per tale finalità”.
In ottemperanza al richiamato provvedimento, l’Istituto si è attivato per la cancellazione dei
dati personali fino ad ora trattati per la gestione delle posizioni degli assicurati interessati per i
quali non sussiste, anche a seguito delle indicazioni ministeriali, l’incompatibilità tra l’indennità
percepita e la titolarità della carica elettiva posseduta.
Inoltre, quanto alla seconda prescrizione, l’Istituto cautelarmente dispone la sospensione di
tutte le attività avviate nei confronti degli assicurati titolari di cariche pubbliche che hanno
indebitamente beneficiato delle indennità Covid-19, in attesa dell’esito della valutazione di
impatto sulla protezione dei dati.
In particolare, per quanto concerne gli assicurati titolari di cariche pubbliche per le quali è
prevista la corresponsione del solo gettone di presenza connesso alla carica, è stata
definitivamente esclusa la necessità di qualsivoglia ulteriore attività di recupero delle indennità
già erogate, atteso il parere reso dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in data 9
febbraio 2021 sopra menzionato e, all’esito della predetta valutazione di impatto, prescritta
dall’Autorità Garante, si provvederà alle comunicazioni di rito.
Per quanto, invece, concerne gli assicurati titolari di cariche pubbliche per le quali è prevista la
corresponsione dell’indennità di funzione ed ai quali l’Istituto – in attuazione del parere reso in
data 2 dicembre 2020 dal Ministero del Lavoro – ha notificato il provvedimento di indebito
dell’indennità Covid-19 percepita, e a conclusione degli adempimenti precettati dal Garante, si
procederà al recupero delle indennità Covid-19 illegittimamente percepite da parte dei titolari
delle predette cariche.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 1025/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Messaggio INPS 1343/2026
Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Estensione della p…
Altre normative del 2021
Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energe…
Risoluzione AdE 199
Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver…
Risoluzione AdE 73
IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma…
Interpello AdE 130
Approvazione della nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno m…
Provvedimento AdE S.N.
Riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta p…
Provvedimento AdE 146