Sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020 ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020 ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 13-01-2021
Messaggio n. 103
OGGETTO: Sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio
2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura che accedono
all’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020 ai
sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137
Con il messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020 sono state fornite le prime indicazioni relative
all’esonero contributivo di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e all’articolo 21 del
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che hanno introdotto, rispettivamente per i mesi di
novembre e dicembre 2020, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei
datori di lavoro e per la contribuzione dei lavoratori autonomi in agricoltura.
In particolare, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3, “Disposizioni transitorie in
attesa della disponibilità del modulo di istanza e della definizione della procedura di esonero”,i
contribuenti, per accedere all’esonero, devono inoltrare all’Inps la domanda telematica che
sarà resa disponibile dall’Istituto. È stato altresì previsto che i lavoratori autonomi che
intendevano avvalersi dell’esonero sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 avrebbero
potuto detrarre dalla rata gli importi corrispondenti alla misura dell’esonero - un dodicesimo
della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL - in relazione alla fascia di reddito in cui si collocava l’azienda e alla tipologia del
lavoratore.
Il decreto-legge n. 149/2020, è stato abrogato dalla legge n. 176/2020, di conversione del
decreto-legge n. 137/2020; la medesima legge n. 176/2020 ha confermato l’esonero relativo
al mese di dicembre 2020 di cui all’articolo 21 del decreto-legge abrogato, introducendo
l’articolo 16-bis nel decreto-legge n. 137/2020 che, al comma 1, dispone: “Agli stessi soggetti
interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui
all'articolo 16, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3, è
riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre
2020”.
La disciplina dell’esonero in esame è stata successivamente integrata dall’articolo 10, comma
6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, entrato in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (31 dicembre 2020), che ha disposto: “Per gli
imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari
dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sospeso il pagamento
della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente
previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021”.
I lavoratori autonomi agricoli che, in possesso dei requisiti, presenteranno l’istanza per
l’esonero di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020 possono, quindi,
sospendere il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021. Ciò in attesa di conoscere
l’importo da versare con la predetta rata per effetto dell’esonero relativo alla contribuzione
dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il termine della sospensione è fissato dal
legislatore non oltre il 16 febbraio 2021.
L’importo da versare della rata sospesa sarà comunicato con specifico avviso individuale (new
individuale) nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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