Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 103/2021

Sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020 ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

Pubblicato: 12/01/2021 In vigore dal: 12/01/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020 ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 13-01-2021 Messaggio n. 103 OGGETTO: Sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020 ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 Con il messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020 sono state fornite le prime indicazioni relative all’esonero contributivo di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e all’articolo 21 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che hanno introdotto, rispettivamente per i mesi di novembre e dicembre 2020, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro e per la contribuzione dei lavoratori autonomi in agricoltura. In particolare, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3, “Disposizioni transitorie in attesa della disponibilità del modulo di istanza e della definizione della procedura di esonero”,i contribuenti, per accedere all’esonero, devono inoltrare all’Inps la domanda telematica che sarà resa disponibile dall’Istituto. È stato altresì previsto che i lavoratori autonomi che intendevano avvalersi dell’esonero sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 avrebbero potuto detrarre dalla rata gli importi corrispondenti alla misura dell’esonero - un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - in relazione alla fascia di reddito in cui si collocava l’azienda e alla tipologia del lavoratore. Il decreto-legge n. 149/2020, è stato abrogato dalla legge n. 176/2020, di conversione del decreto-legge n. 137/2020; la medesima legge n. 176/2020 ha confermato l’esonero relativo al mese di dicembre 2020 di cui all’articolo 21 del decreto-legge abrogato, introducendo l’articolo 16-bis nel decreto-legge n. 137/2020 che, al comma 1, dispone: “Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020”. La disciplina dell’esonero in esame è stata successivamente integrata dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (31 dicembre 2020), che ha disposto: “Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021”. I lavoratori autonomi agricoli che, in possesso dei requisiti, presenteranno l’istanza per l’esonero di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020 possono, quindi, sospendere il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021. Ciò in attesa di conoscere l’importo da versare con la predetta rata per effetto dell’esonero relativo alla contribuzione dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il termine della sospensione è fissato dal legislatore non oltre il 16 febbraio 2021. L’importo da versare della rata sospesa sarà comunicato con specifico avviso individuale (new individuale) nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 103/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Messaggio INPS 1343/2026
Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Estensione della p…

Altre normative del 2021

Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energe… Risoluzione AdE 199 Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 73 IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma… Interpello AdE 130 Approvazione della nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno m… Provvedimento AdE S.N. Riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta p… Provvedimento AdE 146