Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1074/2018
Indennità di malattia. Permanenza prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso. Istruzioni operative.
Riferimento normativo
Indennità di malattia. Permanenza prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso. Istruzioni operative.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 09-03-2018
Messaggio n. 1074
OGGETTO: Indennità di malattia. Permanenza prolungata di pazienti presso le
Unità operative di Pronto Soccorso. Istruzioni operative.
Nell’ambito delle evoluzioni del Sistema sanitario nazionale, è sempre più diffusa la casistica di
permanenza di pazienti presso le unità operative di pronto soccorso, per trattamenti sanitari a
seguito di accesso, di durata anche prolungata nel tempo (due o più giorni).
Si tratta di prestazioni mediche eseguite nei casi di urgenza/emergenza che, a fronte delle
valutazioni cliniche e degli approfondimenti diagnostici necessari, possono evolversi in modalità
diverse (dimissioni del paziente, ricovero urgente, trasferimento in ospedali altamente
specializzati, etc.).
In molte strutture ospedaliere, per affrontare queste situazioni sono state istituite le c.d.
Strutture Semplici OBI (Osservazione Breve Intensiva) e DB (Degenza Breve - struttura nata in
base a specifiche delibere regionali), spesso annesse alle unità operative di pronto soccorso;
ovviamente, ulteriori denominazioni potrebbero essere utilizzate dalle varie autonomie locali
per individuare strutture con medesimo ruolo funzionale delle OBI e DB, quale espressione
della medicina d’urgenza.
La permanenza di pazienti in tali strutture può variare sensibilmente e durare anche alcuni
giorni qualora le condizioni del malato richiedano un chiarimento diagnostico - in attesa di
dirimere l’evoluzione del caso di specie verso la dimissione o verso il ricovero presso l’apposito
reparto della struttura ospedaliera - ovvero nel caso in cui l’appropriato reparto di ricovero non
sia immediatamente accessibile.
Premesso quanto sopra, è stato rilevato che vi sono strutture ospedaliere che - non avendo
deliberato la costituzione delle nominate strutture OBI e DB (o altre con medesima finalità
funzionale) come entità esplicitamente autonome – espletano tale funzione direttamente in
regime di pronto soccorso.
In tali casi, è evidente che la permanenza di un paziente presso il pronto soccorso presenta le
medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero e tale deve quindi essere considerata ai fini
della tutela previdenziale, ove prevista, e della correlata certificazione medica da produrre.
Quindi, nei casi in cui i trattamenti o l’osservazione presso le unità operative di pronto
soccorso richiedano ospitalità notturna, deve applicarsi, nell’ambito della tutela previdenziale
della malattia, la medesima disciplina prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero.
Alla luce di quanto sopra esposto e nel ricordare che le strutture di pronto soccorso sono
tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia/ricovero, ai sensi del decreto del
Ministero della Salute 18 aprile 2012 e disciplinare allegato, possono configurarsi, quindi, le
seguenti due fattispecie:
1. situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, ai fini previdenziali, ad
un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della
struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;
2. situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso
la struttura da gestire per gli aspetti dell’indennità Inps come evento di malattia; il certificato
da produrre sarà quindi quello di malattia.
Solo a fronte della certificazione telematica prodotta come stabilito nel citato decreto del
Ministero della Salute, l’evento può, infatti, essere gestito nella corretta modalità nell’ambito
delle procedure Inps. Diversamente, ovvero qualora anche a fronte di ospitalità notturna
presso le unità operative di pronto soccorso non venga rilasciato il certificato di ricovero bensì
di malattia, per consentire la corretta gestione dell’evento, il lavoratore è tenuto a fornire
ulteriori elementi utili per l’istruttoria inviando alla Struttura territoriale Inps e al proprio
datore di lavoro - nei casi di prevista erogazione in via di anticipazione della prestazione -
apposita documentazione dalla quale sia rilevabile la citata permanenza prolungata presso la
struttura di pronto soccorso.
Con l’occasione, si ribadisce che nelle ipotesi residuali in cui le citate strutture siano
impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di
malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea, avendo cura di riportare tutti
gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla
prognosi.
In proposito, si ricorda che la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell’indennizzabilità della
malattia non è la mera prognosi clinica, ma quella riferita all’incapacità lavorativa del malato e
che dovrà essere espressa in tali termini.
Pertanto, mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga
rilasciato un certificato cartaceo - sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale
- l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista
dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.
Tuttavia, per non generare un eventuale disagio ai lavoratori, è opportuno che queste
fattispecie siano valutate sotto il profilo medico legale dell’integrazione del rischio assicurativo
dal medico dell’Ufficio medico legale territorialmente competente, che può eventualmente
disporre un apposito accertamento domiciliare/ambulatoriale.
Solo qualora non siano perfezionati anche i requisiti amministrativi ritenuti essenziali (di cui
alla circolare n. 99/1996) il certificato redatto non può produrre effetti assicurativi e va
considerato nullo per anomalia insanabile.
Infine, per completezza, relativamente alle nuove procedure diagnostiche e/o terapeutiche
complesse e integrate effettuate a livello ambulatoriale, si ribadiscono le indicazioni già fornite
con il messaggio n. 3701/2008 cui si rinvia.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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