Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1075/2024
Flussi di regolarizzazione per le matricole aziendali gestite da NoiPA. Precisazioni e indicazioni operative
Riferimento normativo
Flussi di regolarizzazione per le matricole aziendali gestite da NoiPA. Precisazioni e indicazioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 13-03-2024
Messaggio n. 1075
OGGETTO: Flussi di regolarizzazione per le matricole aziendali gestite da
NoiPA. Precisazioni e indicazioni operative
1. Premessa
Le Amministrazioni pubbliche possono aderire al sistema NoiPA nelle modalità definite dal
decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2012 per la gestione dei processi
di elaborazione, liquidazione degli stipendi del personale della pubblica Amministrazione e dei
conseguenti adempimenti previdenziali.
In particolare, NoiPA, per le Amministrazioni c.d. fuori bilancio e per quelle per le quali i servizi
sono operati in convenzione[1], provvede alla trasmissione dei flussi di denuncia e di
variazione Uniemens/PosContributiva per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(FPLD), nonché dei flussi di denuncia e di variazione Uniemens/ListaPosPA per gli iscritti alla
Gestione ex INPDAP.
Con riferimento ai flussi di variazione delle denunce Uniemens/PosContributiva, riferiti alla
corresponsione di differenze retributive non derivanti da sentenza o da ricostruzione di
carriera, è stata istituita una modalità dedicata di regolarizzazione che prevede, stante la
numerosità dei flussi, l’indicazione della data in cui l’Amministrazione ha effettuato il
versamento in un apposito campo denominato “IdentAtto”?(in formato anno e mese AAAAMM),
anche al fine di consentirne una più efficace gestione.
Le posizioni aziendali delle Amministrazioni interessate gestite da NoiPA sono contraddistinte
da un apposito codice di autorizzazione “7Y”.
2. Flussi di regolarizzazioni. Modifiche del campo “IdentAtto”
Al fine di superare le criticità derivanti da una serie di anomalie riscontrate nel dato dichiarato
in “IdentAtto” (AAAAMM), che non hanno consentito, in maniera puntuale, l’abbinamento di
quanto denunciato nell’ambito dei flussi di regolarizzazione ai versamenti effettuati dalle
Amministrazioni pubbliche, sono state adottate delle misure tecniche correttive volte a
superare le predette anomalie.
In particolare, è stato previsto che i flussi di regolarizzazione sopra citati riportino, a partire dal
1° settembre 2024, il numero di protocollo telematico, nel formato
000000000000000000000001, identificativo univoco del modello F24 con cui è stato effettuato
il versamento della contribuzione denunciata.
I suddetti flussi saranno bloccati in fase di validazione qualora il campo “IdentAtto” non sia
valorizzato correttamente con il numero di protocollo del modello F24; le proposte VIG,
risultanti dalle trasmissioni, saranno respinte d’ufficio qualora il numero di protocollo indicato
non trovi rispondenza con uno di quelli relativi ai versamenti effettuati dall’Amministrazione
presenti negli archivi contabili dell’Istituto (flussi DEU).
In caso di rispondenza del dato contabile, il flusso di regolarizzazione sarà confermato
automaticamente per l’importo calcolato sulla base delle caratteristiche contributive
dell’Amministrazione. Resta fermo che l’effettiva verifica dell’adempimento avverrà solo nel
caso in cui l’importo del modello F24 indicato nel flusso di regolarizzazione sia capiente rispetto
agli importi dei contributi derivanti dalla regolarizzazione.
L’Amministrazione è tenuta a effettuare il versamento dei contributi e il pagamento delle
sanzioni civili - ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 -
qualora, all’esito delle operazioni di abbinamento, risultino differenze a debito o versamenti
effettuati oltre i termini di scadenza legale.
Le Amministrazioni potranno effettuare il monitoraggio degli adempimenti dichiarativi e di
pagamento attraverso la consultazione delle proprie denunce e dei versamenti effettuati sul
Fascicolo Elettronico del Contribuente. A tale fine dovranno richiedere la relativa abilitazione.
3. Gestione dei periodi pregressi ed effetti ai fini della verifica della regolarità
contributiva
In attesa dell’adeguamento del nuovo processo gestionale, al fine di pervenire all’azzeramento
delle evidenze venutesi a determinare in ragione del mancato abbinamento tra quanto
denunciato e versato, dovrà essere avviata un’attività di ricognizione che richiede il
coinvolgimento delle Amministrazioni pubbliche assistite da NoiPA, funzionale all’individuazione
di eventuali anomalie correlate ai dati denunciati in relazione all’elemento “IdentAtto” indicato
nel flusso.
A tale fine, le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano interessate da posizioni
contributive aventi CA = ”7Y”, cureranno la costituzione di appositi tavoli tecnici presso
ciascuna Struttura territoriale di riferimento con la partecipazione dei rappresentanti delle
Amministrazioni coinvolte e dei referenti di NoiPA.
Le operazioni di riconciliazione saranno finalizzate a definire, tempo per tempo, la sussistenza
di eventuali differenze a debito o a credito dell’Amministrazione e, conseguentemente, la
correttezza del calcolo delle sanzioni civili dovute, per l’omesso o ritardato pagamento.
Pertanto, ove le fasi di abbinamento interessino flussi di regolarizzazione per i quali, avuto
riguardo al campo “IdentAtto”, non risultano versamenti di importo corrispondente, le predette
operazioni dovranno avvenire ponendo in compensazione, fino a capienza, i versamenti
effettuati per ciascun periodo di competenza con gli importi dei contributi complessivamente
denunciati nel medesimo periodo.
In attesa del completamento delle predette attività, la verifica della regolarità contributiva
potrà essere definita con l’attestazione della regolarità operando una valutazione di capienza
tra gli importi dovuti, tempo per tempo, a titolo di contributi correnti e di quelli derivanti da
flussi di regolarizzazione con il totale dell’importo dei versamenti effettuati sullo stesso periodo
in sorte capitale.
4. Termini per la compilazione dei flussi di regolarizzazione delle denunce retributive
e contributive individuali Uniemens
Per assicurare il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, avuto riguardo alle
disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, della legge del 30 aprile 1969, n. 153[2], si
rammenta che lo stesso deve avvenire nel rispetto del generale principio di competenza[3].
Per le componenti variabili della retribuzione di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della
previdenza sociale del 7 ottobre 1993[4] - con il quale è stata approvata la deliberazione n. 5
adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INPS del 26 marzo 1993 (emanata in sede di
delegificazione) - è operante il principio che ne consente la denuncia nel mese successivo a
quello a cui si riferiscono.
Al riguardo, con la circolare n. 106 del 9 novembre 2018, ai fini della corretta compilazione
delle denunce, è stato ribadito che, qualora intervengano elementi o eventi, elencati nel citato
decreto ministeriale, relativi a periodi di competenza compresi tra gennaio e novembre, il
datore di lavoro può tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del
versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello in cui gli stessi sono intervenuti,
diminuendo o aumentando la retribuzione imponibile di detto mese senza dovere utilizzare
l’elemento “VarRetributive” di “DatiRetributivi”[5].
Di contro, solo la variazione della retribuzione imponibile di competenza del mese di dicembre
prevede l’utilizzo dell’elemento “VarRetributive” del flusso Uniemens nelle denunce di gennaio
o febbraio dell’anno successivo (ad esempio, 12/2023 “VarRetributive” entro 02/2024).
Diversamente, sempre con riguardo al corretto termine dell’adempimento dell’obbligazione
contributiva, si ricorda che, pure nella vigenza del generale principio di competenza, il
legislatore ha individuato specifiche fattispecie derogatorie che consentono al datore di lavoro
di assoggettare a contribuzione talune voci retributive nel mese di corresponsione, imputando
dette somme allo stesso mese (principio di cassa).
Si tratta, in particolare, di una serie di competenze retributive plurimensili che per legge o per
disposizione contrattuale vengono corrisposte in un momento differito rispetto a quello della
loro maturazione, da individuare, secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 9, della
legge n. 153/1969, nelle “gratificazioni annuali e periodiche” (ad esempio, tredicesime,
quattordicesime, ecc.), nei “conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di
contratto aventi effetto retroattivo” (ad esempio, arretrati per rinnovi contrattuali) e nei “premi
di produzione”.
Detto criterio presuppone, naturalmente, che l’adempimento venga, comunque, effettuato nel
rispetto dei termini legalmente o contrattualmente stabiliti.
Pertanto, l’eventuale corresponsione in ritardo degli emolumenti non produce un differimento
dell’obbligazione contributiva che va, invece, adempiuta alle scadenze previste e, se adempiuta
tardivamente, comporta l’invio di flussi di regolarizzazione con l’aggravio delle sanzioni civili di
cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1]
Le Amministrazioni “in bilancio” sono le Amministrazioni dello Stato, i Ministeri, le Forze
Armate, per le quali NoiPa invia le denunce mensili per i lavoratori iscritti alle Gestioni
previdenziali amministrate dall’INPS ed effettua i versamenti tramite mandato di tesoreria, in
quanto NoiPA è esclusa dall’utilizzo dei sistemi di pagamento tramite delega F24.?
Le Amministrazioni “fuori bilancio” sono le Amministrazioni pubbliche fuori dal bilancio dello
Stato, per le quali NoiPA svolge i servizi stipendiali e di invio delle denunce mensili per i
lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, senza provvedere al
pagamento dei contributi. Si annoverano tra esse, ad esempio, le Agenzie fiscali, l’Agenzia del
Demanio, l’Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo, ecc.?
Le Amministrazioni “in convenzione” si avvalgono dei servizi di NoiPA, tra cui la trasmissione
delle denunce mensili per i lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali amministrate dall’INPS e
provvedono direttamente al versamento dei contributi.?
[2] Cfr. la circolare n. 263 del 24 dicembre 1997.
[3] L’obbligo informativo ai fini previdenziali viene soddisfatto con la presentazione delle
denunce contributive mediante flusso Uniemens (da effettuarsi entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento).
[4] Si ricorda che gli eventi o elementi che sono stati tipizzati come componenti variabili della
retribuzione sono i seguenti: “compensi per lavoro straordinario; indennità di diaria o
missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto
dell'INPS; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori di sangue;
riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL; permessi non
retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali;
integrazioni salariali (non a zero ore) […] indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti; [...]
compensi per ferie non godute; compensi per lavoro straordinario – ivi compreso l’istituto
contrattuale della banca delle ore-”. (cfr. la circolare n. 106 del 9 novembre 2018).
[5]
In particolare, si fa riferimento alle causali delle variabili retributive “AumImp” e “DimImp”.
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