Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1138/2018
Obbligo contributivo ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463. Circolare n. 80/2012. Chiarimenti.
Riferimento normativo
Obbligo contributivo ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463. Circolare n. 80/2012. Chiarimenti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Coordinamento Generale Legale
Roma, 14-03-2018
Messaggio n. 1138
OGGETTO: Obbligo contributivo ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463.
Circolare n. 80/2012. Chiarimenti.
1. Obbligo contributivo artigiani. Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70
A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali e da diversi
interlocutori istituzionali in relazione alle disposizioni di cui alla circolare n. 80/2012, avente ad
oggetto “Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12
luglio 2011, n. 106. Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo
contributivo ai sensi della Legge n. 463/59. Chiarimenti”, l’Istituto ha trasmesso apposita
richiesta di parere al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha conseguentemente
fornito i criteri per l’esatta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla gestione artigiani
dei c.d. “artigiani di fatto”.
L’articolo 6, comma 2, lettera f-sexies), della legge 12 luglio 2011, n. 106, illustrato con la
circolare di n. 80/2012, ha introdotto una disciplina che consente di attribuire immediato
effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un
verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non
dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della
CCIAA.
Le attività tutelate dalla nuova disciplina, per le quali l’Istituto può procedere direttamente
all’iscrizione previdenziale in base alla riconosciuta autonomia in ordine alla verifica dei
requisiti per l’iscrizione medesima, sono le attività regolarmente esercitate secondo le leggi
vigenti e, in particolare, la legge n. 443/1985.
D’altra parte, la novella prevede che l’esercizio di attività che richiedono specifiche competenze
tecnico-professionali a tutela degli utenti, da parte di un titolare che ne sia sprovvisto e che
quindi esercita l’attività in modo abusivo, debba ricevere apposita disciplina anche al fine di
non dare luogo a significativi squilibri del mercato. Pertanto, la norma dispone che il soggetto
privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, e quindi per l’iscrizione alla
gestione artigiani, non possa essere esonerato dall’adempimento degli obblighi previdenziali
per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.
La previsione normativa si basa sul presupposto logico che tale attività, una volta evidenziata
la palese irregolarità di esercizio, dovrà essere cessata, con conseguente cessazione
dell’obbligo contributivo.
Pertanto, il soggetto rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di
emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente)
che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane,
trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge.
In proposito si rammenta che le risultanze dell’accertamento devono sempre essere inviate al
registro delle imprese per la valutazione degli elementi acquisiti e per la eventuale
segnalazione alle autorità locali di esercizio abusivo di attività artigiana.
Con riferimento alla decorrenza da attribuire all’iscrizione di un “artigiano di fatto”, essa
coinciderà naturalmente con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione
quinquennale.
Di seguito vengono illustrati gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla
gestione artigiani.
2. Ditta/società con Responsabile Tecnico diverso dal titolare/socio
Lo svolgimento di alcune attività di natura artigianale presuppone la necessità di un
responsabile tecnico, che sia in possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali (si pensi,
ad esempio, alle aziende che svolgono attività di installazione di impianti di cui al D.M.
37/2008 oppure attività di parrucchiere, ecc.).
Il ruolo di responsabile può essere rivestito dal titolare/socio dell’azienda, oppure da un
soggetto anche esterno alla compagine aziendale. In tal modo, l’impresa può legittimamente
operare sul mercato e rilasciare le certificazioni richieste dalla legge.
Si evidenzia che l’articolo 2 della legge n. 443/1985 (legge quadro per l’artigianato, i cui
contenuti sono stati sostanzialmente trasposti nelle varie leggi regionali che disciplinano il
settore artigianato) prevede espressamente che “l’imprenditore artigiano, nell’esercizio di
particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a
tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali
previsti dalle leggi statali”.
Ne consegue che le imprese nell’ambito delle quali i requisiti tecnico/professionali previsti dalle
leggi statali siano posseduti da un soggetto esterno alla compagine aziendale, non sono
considerate imprese artigiane in quanto non riconducibili alle disposizioni di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443.
Le stesse imprese, pertanto, non possono essere iscritte all’Albo ed i relativi titolari/soci non
possono chiedere la copertura previdenziale nella gestione artigiani.
Le medesime, tuttavia, possono legittimamente operare sul mercato con eventuale
inquadramento in altro settore ai fini previdenziali, in presenza dei requisiti di legge.
Si tratta, dunque, di casistiche in cui, ove il titolare avesse tempestivamente richiesto
l’iscrizione alla gestione artigiani, essa non gli sarebbe stata accordata per carenza di requisiti
tecnico-professionali. Per tale motivo non è possibile procedere a posteriori all’iscrizione alla
gestione previdenziale.
3. Soci di S.n.c. non iscritta all’Albo Imprese Artigiane
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 443/85, è artigiana l’impresa “costituita ed esercitata in
forma di società […] a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo”.
Pertanto, nell’ipotesi di una S.n.c. che esercita regolarmente un’attività astrattamente
compresa nel settore artigiano, ma non è iscritta all’Albo imprese Artigiane perché solo la
minoranza dei soci vi presta la propria opera, in analogia con quanto esposto nelle conclusioni
descritte al paragrafo precedente, non si tratta di impresa artigiana. Ne consegue
l’impossibilità di iscrivere i soci alla gestione previdenziale quali artigiani di fatto.
4. Soci di S.r.l. pluripersonale
Dalla formulazione dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 443/85, introdotto dalla legge n.
57/2001, si evince l’esistenza di una mera facoltà e non di un obbligo, in capo alle S.r.l.
pluripersonali, di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, da cui sorgerebbe l’obbligo di
iscrizione alla gestione artigiani. Pertanto, in assenza dell’iscrizione della S.r.l. all’AIA su
domanda della società, resta esclusa l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Artigiani dei soci di S.r.l.
pluripersonali che svolgono attività compresa nel settore artigiano.
5. Contenzioso
Si fa presente, infine, con riferimento al contenzioso amministrativo e giudiziario giacente in
materia, che l’istruttoria dei ricorsi dovrà essere effettuata tenendo conto delle odierne
precisazioni.
Le Strutture territoriali, effettuate le opportune verifiche su provvedimenti ispettivi che hanno
dato luogo ad iscrizioni non conformi al contenuto del presente messaggio, potranno agire in
autotutela in presenza dei presupposti su richiamati.
Con riferimento al contenzioso amministrativo si rappresenta che, a tal fine, saranno rinviate
alle competenti Direzioni Regionali/Direzioni di Coordinamento Metropolitano per le opportune
valutazioni le pratiche già istruite in maniera difforme rispetto a quanto sopra descritto.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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