Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1152/2024
Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia, c.d. Bonus psicologo. Risorse stanziate per l’anno 2023. Decorrenza dei termini per l’invio delle domande
Riferimento normativo
Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia, c.d. Bonus psicologo. Risorse stanziate per l’anno 2023. Decorrenza dei termini per l’invio delle domande
Testo normativo
Messaggio numero 1152 del 18-03-2024
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 18/03/2024
Documento n : 1152
OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di
psicoterapia, c.d. Bonus psicologo. Risorse stanziate per l’anno 2023.
Decorrenza dei termini per l’invio delle domande
Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto il contributo per sostenere
le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), volto a fornire assistenza
psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno
visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
Con il decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle finanze, del 24 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio
2024, sono stati definiti i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo
e l’importo massimo erogabile parametrato all’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), nei limiti delle risorse stanziate per l’anno 2023.
Con la circolare n. 34 del 15 febbraio 2024 sono stati indicati le modalità e i termini per la
presentazione delle domande ai fini dell’erogazione del beneficio relativamente alle risorse
stanziate per l’anno 2023.
Con il presente messaggio si ricorda che la domanda per ottenere il contributo può essere
presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.
Per i richiedenti, residenti in Italia, in possesso di un ISEE in corso di validità di valore non
superiore a 50.000 euro, la domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica,
accedendo al servizio dedicato attraverso una delle seguenti modalità:
portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile direttamente dal cittadino
sul sito dell’Istituto www.inps.it, accedendo tramite SPID di livello 2 o superiore oppure
tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
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Messaggio numero 1152 del 18-03-2024
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o
il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai
diversi gestori).
Dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), il servizio dedicato è raggiungibile
selezionando “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > la
voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non
pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati sarà necessario accedere alla
prestazione in oggetto selezionando in “Le prestazioni” la voce “Contributo sessioni
psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023”.
Successivamente al 31 maggio 2024, verranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del
beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore
ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle
domande.
Il completamento delle attività per la definizione delle graduatorie sarà comunicato con un
successivo messaggio. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie il beneficiario avrà 270
giorni di tempo per usufruire del contributo.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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