Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ulteriori precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro costituiti in forma di società cooperativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. Istruzioni operative e contabili. Nuovi codici autorizzazione
Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ulteriori precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro costituiti in forma di società cooperativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. Istruzioni operative e contabili. Nuovi codici autorizzazione
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 19-03-2024
Messaggio n. 1167
OGGETTO: Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ulteriori
precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi dei
datori di lavoro costituiti in forma di società cooperativa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
Istruzioni operative e contabili. Nuovi codici autorizzazione
1. Premessa
Alla luce delle modifiche apportate al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dalla
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), in materia di trattamenti
di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà bilaterali, con la
circolare n. 101 del 12 dicembre 2023 sono stati illustrati gli aspetti di natura contributiva
afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale,
nonchè è stato chiarito l’assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei medesimi
datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
Nel paragrafo 4 della citata circolare, con specifico riferimento alle predette cooperative, è
stato precisato che l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro e, in particolare, la disciplina in materia di trattamenti di integrazione
salariale straordinaria (CIGS) risente degli effetti derivanti dal riordino operato dalla legge di
Bilancio 2022 e dalla ratio legis alla stessa sottesa.
Infatti, a seguito della novella normativa dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 148/2015 e,
in particolare, per effetto di quanto disposto dal comma 3-bis del medesimo articolo, a fare
tempo dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione della CIGS i datori di lavoro
che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che –
non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del
decreto legislativo n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione
salariale (FIS).
Per effetto della richiamata disposizione legislativa e avuto riguardo alle finalità perseguite dal
legislatore – che, con il riordino attuato dalla legge di Bilancio 2022, ha inteso costruire un
sistema di protezione sociale più inclusivo, realizzato tramite il principio dell’universalismo
“differenziato” – anche i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative di cui al
D.P.R. n. 602/1970, che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di
riferimento, sono attratti dalla disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti
al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano
essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.
In tale senso, quindi, deve ritenersi integrata l’elencazione delle forme assicurative contenuta
nell’articolo 1 del D.P.R. n. 602/1970.
Pertanto, dal periodo di competenza gennaio 2024, successivo alla pubblicazione della citata
circolare n. 101/2023, la procedura di calcolo è stata aggiornata al fine di recepire il carico
contributivo come sopra descritto (contributo CIGS per lavoratori soci e non soci).
Con il presente messaggio, anche alla luce delle richieste pervenute, si forniscono i seguenti
chiarimenti in merito all’assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative,
attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”, nonché si illustrano i nuovi
codici di autorizzazione attribuiti alle medesime a decorrere da aprile 2024.
2. Cooperative previste dal D.P.R. n. 602/1970. Chiarimenti
Alla luce del quadro normativo richiamato in premessa, anche le cooperative in argomento
sono tenute al versamento dei contributi di finanziamento del FIS e della CIGS, come già
chiarito al paragrafo 4 della circolare n. 101/2023, a decorrere dal periodo di competenza
gennaio 2024.
Di seguito, si richiamano le disposizioni normative sulle quali si fonda l’obbligo di versamento
dei predetti contributi FIS e CIGS.
2.1 Contributo FIS
Ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2015, le società cooperative in
argomento, contrassegnate dal citato codice di autorizzazione “4B”, in quanto datori di lavoro
non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione
salariale, se non coperti dalle tutele previste dai Fondi di solidarietà costituiti ai sensi degli
articoli 26, 27 e 40[1] del medesimo decreto legislativo, rientrano, a prescindere dal requisito
dimensionale, nell’ambito di applicazione del FIS.
Pertanto, tali datori di lavoro sono assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione
ordinaria al FIS e, conseguentemente, i relativi dipendenti, assunti con contratto di lavoro
subordinato, a eccezione dei dirigenti, incluso il personale assunto con qualsiasi tipo di
contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, sono destinatari dell’assegno di
integrazione salariale garantito dal medesimo FIS.
Il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel
semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo
0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5
dipendenti.
Le suddette aliquote – ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente,
di due terzi e di un terzo – sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei
lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a
domicilio, a esclusione dei dirigenti espressamente esclusi dal decreto istitutivo del FIS.
2.2 Contributo CIGS
Nei confronti delle società cooperative in trattazione – rientranti nel campo di applicazione del
FIS e contraddistinte attualmente dal codice di autorizzazione “4B” – per effetto di quanto
disposto dall’articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, trova altresì
applicazione la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei
relativi obblighi contributivi, in relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la
data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
Pertanto, tali datori di lavoro sono tenuti al versamento del relativo contributo ordinario, pari
allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (cfr. l’art. 23 del D.lgs n.
148/2015), sia per i lavoratori soci che per i lavoratori non soci.
3. Nuovi codici di autorizzazione. Istruzioni operative
Sulle matricole contributive delle società cooperative in argomento, viene eliminato a livello
centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di
autorizzazione “4A” e “0J”.
A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo è adeguata al fine
di consentire il corretto carico contributivo previsto.
3.1 Regolarizzazione periodo da gennaio 2024 a marzo 2024
Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i
lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della
contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di
competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore:
“M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”;
“M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende
fino a 5 dipendenti”;
“M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende
più 5 dipendenti”;
“L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso
“M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per
i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo
2024”;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”,
“M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del contributo da
versare o recuperare relativo al singolo mese.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi da
gennaio 2024 a marzo 2024, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di
competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024.
4. Istruzioni contabili
Le rilevazioni contabili inerenti al versamento e al recupero dei contributi a carico delle società
cooperative in commento avvengono ai conti di seguito indicati in corrispondenza dei codici
esposti in dichiarazione:
- "M032” - "versamento del contributo CIGS”, ai conti già in uso GAU21015 (anni precedenti) e
GAU21075 (anno in corso);
- “M039” e “M052” - "versamento del contributo FIS",rispettivamente da parte dei datori di
lavoro che occupano fino a 5 dipendenti o più di 5 dipendenti, ai conti già esistenti di
pertinenza del fondo;
- “L121” - “Recupero della contribuzione CIGO”, ai conti abituali di pertinenza della gestione
delle prestazioni temporanee, (PT), nell’ambito delle evidenze contabili PTE/F/G/H movimentati
in sezione opposta (DARE).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Con specifico riferimento ai Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di
Trento e di Bolzano - Alto Adige, i datori di lavoro in argomento che occupano almeno il 75%
dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle menzionate Province
autonome avranno cura di comunicare alla Struttura territoriale INPS competente l’esistenza
del requisito occupazionale nel territorio. In relazione alle dichiarazioni rese, la medesima
Struttura provvederà a revocare il c.a. “0J” (FIS) e parallelamente ad attribuire il codice “7V”
(Fondo Trentino) oppure il codice “6P” (Fondo Bolzano - Alto Adige Sudtirol).
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