Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183. Contribuzione figurativa per cariche elettive e sindacali di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183. Contribuzione figurativa per cariche elettive e sindacali di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 19-03-2021
Messaggio n. 1168
OGGETTO: Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183.
Contribuzione figurativa per cariche elettive e sindacali di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
La legge 26 febbraio 2021, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021,
di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, ha inserito il comma 1-
bis all'articolo 11 del medesimo decreto, disponendo la proroga dei termini in materia di
contribuzione figurativa per cariche elettive e sindacali.
In particolare, tale comma dispone che: “Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020”.
In attuazione di tale disposto normativo, le Strutture territoriali dell’Istituto, relativamente agli
iscritti alla Gestione privata, interessati all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
dovranno riesaminare tutte le istanze presentate entro l’anno 2020, riferite all’anno 2019,
pervenute oltre la scadenza del 30 settembre 2020, in quanto i termini di presentazione delle
stesse sono stati differiti al 31 dicembre 2020.
Il termine del 31 dicembre 2020 è valido anche per tutti i versamenti afferenti al 2019 ed
effettuati oltre il 30 ottobre 2020, termine previsto per il pagamento, qualora dovuto, della
quota a carico del richiedente di cui all’articolo 38 della legge n. 488/1999 (cfr. il paragrafo 2
della circolare n. 153 del 24 ottobre 2017).
Per gli iscritti alla Gestione pubblica, il riesame di tali casistiche verrà effettuato dall’Area
riscatti e ricongiunzioni della Direzione centrale Pensioni, competente a livello nazionale per il
riconoscimento della contribuzione figurativa per cariche elettive e sindacali.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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