Assegno Sociale. Verifica reddituale per l'anno 2020. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
Assegno Sociale. Verifica reddituale per l'anno 2020. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 04-04-2025
Messaggio n. 1173
OGGETTO: Assegno Sociale. Verifica reddituale per l'anno 2020. Obbligo di
comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
L'assegno sociale è una prestazione collegata al reddito e viene corrisposto nel caso in cui il
soggetto beneficiario dimostri di non avere un reddito superiore al limite annualmente stabilito
dalla legge. In particolare, per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce
un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria
situazione reddituale qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi
all'Amministrazione finanziaria o non la comunichino integralmente (cfr. l’art. 35, comma 10-
bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14).
A seguito delle verifiche effettuate, sono stati individuati i soggetti titolari dell'assegno sociale
che non hanno adempiuto a tale obbligo per l'anno 2020. Nei confronti di tali soggetti è stata
avviata una campagna di comunicazione tramite raccomandata A/R, con cui si informa
l’interessato che, in caso di ulteriore inadempimento all’obbligo di comunicazione reddituale,
verrà avviato un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.
La comunicazione all'INPS dei redditi percepiti può essere effettuata attraverso la procedura
telematica disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità
digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nell'area riservata “MyINPS”, raggiungibile al
seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di Pensione" > "Aree Tematiche" >
"Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci" >
"Variazione Pensione" > "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L.
207/2008".
In alternativa, è possibile effettuare la comunicazione attraverso i servizi offerti dagli Istituti di
patronato o da altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'INPS.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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