Proroga dei termini per l’esercizio del diritto di opzione per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori presso società sportive già iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18
Proroga dei termini per l’esercizio del diritto di opzione per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori presso società sportive già iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 20-03-2024
Messaggio n. 1190
OGGETTO: Proroga dei termini per l’esercizio del diritto di opzione per le figure
degli istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e
istruttori presso società sportive già iscritti al Fondo Pensioni per i
Lavoratori dello Spettacolo ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18
1. Quadro normativo
Con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 è stata illustrata la disciplina previdenziale
applicabile ai lavoratori sportivi introdotta dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e
successive modificazioni, alla quale si rinvia integralmente per quanto non specificatamente
disposto con il presente messaggio. In tale sede è stato illustrato, tra l’altro, il peculiare
regime contributivo previsto nei confronti di specifiche figure e, segnatamente, degli istruttori
presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso
società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali del 15 marzo 2005, ai quali, con decorrenza dal 1° luglio 2023, si applica, ai sensi del
comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021, la disciplina previdenziale e
assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, prevista dal medesimo decreto
legislativo.
Pertanto, i lavoratori appartenenti alle suddette figure, già iscritti al Fondo Pensioni per i
Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), con decorrenza dal 1° luglio 2023, devono essere assicurati
al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato (o di un
rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico); mentre nei casi
di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato - al di fuori dei settori professionistici – gli
stessi devono essere iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Tale regime si applica anche nei casi di rapporti di lavoro instaurati con soggetti datoriali
aventi natura “commerciale” (ad esempio, palestre, sale fitness, ecc.).
Al riguardo, si rammenta che i lavoratori appartenenti alle categorie professionali elencate nel
citato decreto ministeriale del 15 marzo 2005, fino alla data del 30 giugno 2023, sono stati
assicurati presso il FPLS a prescindere dalla natura giuridica – subordinata, parasubordinata o
autonoma – del relativo rapporto di lavoro[1].
Inoltre, con il citato comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021, al fine di
salvaguardare la continuità d’iscrizione al FPLS è stata prevista, per le figure in argomento, la
facoltà di optare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2021, per il
mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il medesimo Fondo.
La legge 23 febbraio 2024, n. 18, in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023,
n. 215, ha inserito il comma 2-ter all’articolo 14 del medesimo decreto, che ha modificato il
citato comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021, prevedendo il differimento,
al 30 giugno 2024, del termine per l’esercizio dell’opzione per il mantenimento dell’iscrizione al
FPLS.
Si ricorda, in proposito, che la facoltà di opzione è esercitabile esclusivamente dagli assicurati
che, alla data del 30 giugno 2023, risultano da ultimo iscritti al FPLS in relazione alle predette
qualifiche professionali.
Si precisa, inoltre, che l’opzione è esercitabile una sola volta, non è revocabile e produce effetti
nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere e di tutti quelli eventualmente instaurati
successivamente alla data del 1° luglio 2023 per lo svolgimento dell’attività di istruttore presso
impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, di direttore tecnico e di istruttori presso società
sportive.
La facoltà di opzione in esame è esercitabile direttamente dai soggetti interessati, fino alla
scadenza del 30 giugno 2024, attraverso la specifica procedura telematica, accedendo tramite
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei
Servizi) o CIE 3.0 (Carta di identità elettronica) al portale istituzionale www.inps.it e seguendo
il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” >
selezionare nella sezione “Strumenti” la voce “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni
non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; successivamente all’autenticazione è necessario
selezionare “Esercizio dell’opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo
lavoratori dello spettacolo”.
All’esito della sopra descritta procedura, l’assicurato riceverà una comunicazione a conferma
dell’esito dell’esercizio della predetta facoltà.
Ai fini della corretta esposizione nell’ambito delle denunce mensili, i lavoratori optanti sono
tenuti a dare tempestivamente comunicazione al datore di lavoro dell’avvenuto esercizio del
diritto di opzione e dell’avvenuto accoglimento della relativa istanza al mantenimento
dell’iscrizione al FPLS.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio vengono fornite le istruzioni operative per le
relative operazioni di esposizione e regolarizzazione attraverso i flussi di denuncia Uniemens.
2. Esposizione nella denuncia Uniemens, con decorrenza novembre 2023, delle figure
degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori
tecnici e degli istruttori presso società sportive iscritte al Fondo Pensione dei
Lavoratori Sportivi
Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di
competenza a decorrere dal 1° novembre 2023, i datori di lavoro devono esporre i lavoratori
assunti con contratto di lavoro subordinato nell’ambito del dilettantismo, o di un rapporto di
lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico, aventi le qualifiche di
istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli
istruttori presso società sportive, secondo le indicazioni fornite con le circolari n. 88/2023 e n.
154 del 3 dicembre 2014 e le precisazioni contenute nel messaggio n. 5327 del 14 agosto
2015, paragrafo 2. In particolare:
per quanto concerne la “Qualifica1”:
- “2” (impiegati);
- “U” (lavoratore autonomo sportivo del settore professionistico);
per quanto concerne l’elemento <TipoLavoratore> i codici sotto riportati:
- “ST” sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995;
- “SZ” sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995.
Per quanto concerne l’elemento <TipoContribuzione> il codice sotto riportato:
- “L1” sportivo soggetto alla contribuzione dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della
legge n. 297/1982.
Si rammenta che il contributo al Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro è dovuto nei
casi in cui le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di
promozione sportiva anche paralimpici non abbiano provveduto alla costituzione del fondo
previsto dall’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2021.
Diversamente, l’elemento <TipoContribuzione> deve essere valorizzato con il codice “00”.
Per quanto concerne la corretta individuazione della qualifica nell’ambito dei settori
dilettantistici, i datori di lavoro devono valorizzare i seguenti codici all’interno dell’elemento
<CodiceQualifica> di <TipoLavSportSpet> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>:
- “780” avente il significato di “istruttore del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n.
36/2021”;
- “781” avente il significato di “direttore tecnico del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs
n. 36/2021”.
Per quanto concerne la corretta individuazione della qualifica nell’ambito dei settori
professionistici, i datori di lavoro devono valorizzare i seguenti codici all’interno dell’elemento
<CodiceQualifica> di <TipoLavSportSpet> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>:
- “786” avente il significato di “istruttore del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n.
36/2021”;
- “787” avente il significato di “direttore tecnico del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs
n. 36/2021”.
2.1 Regolarizzazioni, per i periodi da luglio 2023 a ottobre 2023, per le figure degli
istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e
degli istruttori presso società sportive non optanti entro il 30 giugno 2024, iscritte al
Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi
Posto che l’adeguamento delle modalità di calcolo dei contributi secondo le disposizioni
previste dal decreto legislativo n. 36/2021 è stato effettuato, dall’Istituto, con decorrenza
novembre 2023, ai fini dell’esposizione delle figure degli istruttori presso impianti e circoli
sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive che
siano stati già denunciati al FPLS con riferimento ai periodi di competenza da luglio 2023 a
ottobre 2023, i datori di lavoro devono operare come segue:
1. inviare i flussi di regolarizzazione variando l’elemento <TipoLavoratore> rispettivamente:
- da “SC” a “ST” con riferimento ai soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo
il 31 dicembre 1995;
- da “SY” a “SZ” con riferimento ai soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie prima
del 31 dicembre 1995.
A seguito di tale operazione, verranno restituite le somme relative alle contribuzioni “minori”
versate in relazione ai lavoratori interessati, in qualità di iscritti al FPLS.
2. Al fine di consentire il corretto versamento delle contribuzioni minori dovute[2] per i periodi
di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, nei soli casi in cui le figure in argomento
risultino titolari di un rapporto di lavoro subordinato i datori di lavoro, sulla denuncia del mese
corrente alla data di pubblicazione del presente messaggio ed entro e non oltre il periodo di
competenza agosto 2024, devono altresì valorizzare:
- all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento
<InfoAggcausaliContrib>: l’elemento <CodiceCausale> “M050”, avente il più ampio significato
di “Versamento arretrati quota contribuzioni minori – Sportivo”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’<AnnoMese> di riferimento del
versamento;
- nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile
corrisposta nel mese;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del versamento che
deve essere pari alla percentuale di tutte le contribuzioni minori dell’importo esposto in
<BaseRif>.
Gli adempimenti di cui al precedente punto 2 non comportano l’addebito di sanzioni civili di cui
all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, qualora siano effettuati
entro il 30 settembre 2024[3]. Oltre tale termine i datori di lavoro interessati dovranno
provvedere tramite l’invio di flussi regolarizzativi soggetti all’ordinario regime sanzionatorio.
I predetti adempimenti non sono richiesti nel caso di rapporti di lavoro autonomo e di
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del settore professionistico con le figure in
argomento.
3. Per quanto concerne la corretta individuazione della qualifica nell’ambito dei settori
dilettantistici, i datori di lavoro devono valorizzare i seguenti codici all’interno dell’elemento
<CodiceQualifica> di <TipoLavSportSpet> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>:
- “780” avente il significato di “istruttore del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n.
36/2021”;
- “781” avente il significato di “direttore tecnico del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs
n. 36/2021”.
Per quanto concerne la corretta individuazione della qualifica nell’ambito dei settori
professionistici, i datori di lavoro devono valorizzare i seguenti codici all’interno dell’elemento
<CodiceQualifica> di <TipoLavSportSpet> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>:
- “786” avente il significato di “istruttore del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n.
36/2021”;
- “787” avente il significato di “direttore tecnico del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs
n. 36/2021”.
2.2 Regolarizzazioni, per i periodi di competenza decorrenti da luglio 2023, per le
figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei
direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive che abbiano esercitato
l’opzione per il mantenimento della iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello
Spettacolo
Nel caso di esercizio della facoltà di opzione entro la data del 30 giugno 2024 da parte dei
lavoratori interessati e individuati come specificato al paragrafo 1 del presente messaggio, il
datore di lavoro deve inviare le denunce di regolarizzazione per i periodi dal 1° luglio 2023 fino
al periodo di competenza coincidente con il mese in cui il lavoratore ha esercitato e
comunicato l’avvenuto perfezionamento del diritto di opzione, esponendo i predetti lavoratori
(titolari di rapporto di lavoro di qualsiasi natura) con <Tipo lavoratore> “SC” e “SY” relativi ai
lavoratori dello spettacolo e con i “Codici qualifica” appositamente istituiti per i lavoratori
optanti di seguito elencati:
- “791” istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness,
stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi – optanti;
- “795” direttori tecnici presso società sportive - optanti;
- “797” istruttori presso società sportive - optanti.
Le regolarizzazioni trasmesse entro il 30 settembre 2024[4] saranno definite al “Nuovo
Recupero Crediti” senza aggravio di sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della
legge n. 388/2000.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Resta ferma l’iscrizione al FPLS per le ulteriori categorie di cui ai punti n. 20 e n. 22 del
decreto ministeriale del 15 marzo 2005 e, segnatamente, nei confronti di impiegati e operai
addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri,
campi sportivi, autodromi, massaggiatori e dipendenti delle società sportive (cfr. la circolare n.
88/2023).
[2] Per l’assetto delle contribuzioni minori dovute per i lavoratori sportivi titolari di un rapporto
di lavoro subordinato si rinvia alla circolare n. 88/2023, paragrafi 6 e 6.1. Al riguardo, si
rammenta che l’articolo 33, comma 5, del D.lgs n. 36/2021 esclude espressamente che per le
assunzioni non a tempo indeterminato dei lavoratori subordinati del settore sportivo si applichi
il contributo addizionale previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
[3] Tale termine è individuato ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’INPS n. 5 del 26 marzo 1993. Si rammenta che sulle eventuali differenze contributive sono
dovuti gli interessi legali.
[4] Cfr. la precedente nota n. 3.
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