Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Assegno di integrazione salariale con causale “contratto di solidarietà”. Codifica eventi nel flusso Uniemens e unificazione dei codici conguaglio. Istruzioni contabili
Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Assegno di integrazione salariale con causale “contratto di solidarietà”. Codifica eventi nel flusso Uniemens e unificazione dei codici conguaglio. Istruzioni contabili
Testo normativo
Messaggio numero 1217 del 22-03-2024
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 22/03/2024
Documento n : 1217
OGGETTO: Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali
di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Assegno di
integrazione salariale con causale “contratto di solidarietà”. Codifica
eventi nel flusso Uniemens e unificazione dei codici conguaglio.
Istruzioni contabili
1. Nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens
relative all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti
all’assegno di integrazione salariale. Tali indicazioni integrano e modificano le istruzioni fornite
con la circolare n. 170 del 15 novembre 2017, in relazione alle prestazioni dell’assegno
ordinario e dell’assegno di solidarietà.
Nello specifico, l’assegno di solidarietà prevede l’esposizione del <CodiceEvento> “ASR” per gli
eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa riconosciuti dal Fondo di integrazione
salariale (FIS), gestiti con il sistema del ticket.
Analogamente, la stessa codifica è richiesta anche per l’assegno ordinario dei Fondi di
solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, che
contemplano nei propri decreti istitutivi la citata prestazione con causale “contratto di
solidarietà” (Gruppo Poste Italiane, Imprese assicuratrici e società di assistenza, Credito,
Credito Cooperativo, Gruppo Ferrovie dello Stato, Provincia autonoma di Trento e Provincia
autonoma di Bolzano - Alto Adige Sudtirol, Ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani).
Per le prestazioni così identificate, i datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario con
causale “contratto di solidarietà” e all’assegno di solidarietà devono utilizzare il codice
conguaglio “L002”.
Tanto premesso, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, è intervenuta sulla normativa di
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Messaggio numero 1217 del 22-03-2024
riferimento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, apportando modifiche
e integrazioni al testo del D.lgs n. 148/2015.
In particolare, a seguito della citata novella normativa, l’assegno ordinario, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, assume la denominazione di “assegno di integrazione salariale”, mentre,
l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa successivi al 31 dicembre 2021.
Conseguentemente, in base al vigente quadro normativo (cfr. la circolare n. 18 del 1° febbraio
2022), dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai Fondi di
solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie
di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di
integrazioni salariali, compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, e al fine di allineare le procedure alla novellata
normativa, con il presente messaggio si comunica l’unificazione dei codici di esposizione degli
eventi sopra menzionati nel flusso Uniemens e i codici conguaglio per la prestazione di assegno
di integrazione salariale e per l’accredito della relativa contribuzione correlata, nonché per il
versamento del contributo addizionale, per tutte le causali previste, compresa la causale
“contratto di solidarietà”.
Pertanto, a decorrere dal periodo di competenza aprile 2024 il <CodiceEvento> “ASR”, il
relativo codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non
devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato
esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di
solidarietà e dal FIS per le altre causali.
Parimenti, per esporre l’importo conguagliato, deve essere utilizzato il codice causale già in
uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”. Si precisa
che per quanto riguarda i flussi di variazione delle denunce Uniemens relative a periodi di
competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici operativi.
Fanno eccezione alle predette indicazioni il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività
professionali e il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del
settore dei servizi ambientali, per i quali rimangono invariate le istruzioni operative e contabili
fornite con le rispettive circolari n. 29 del 21 febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022.
2. Istruzioni contabili
In considerazione delle istruzioni operative riportate nel presente messaggio, ai fini delle
connesse registrazioni contabili a valere sui conti in uso delle prestazioni ordinarie e
straordinarie con causale “contratto di solidarietà” dei Fondi di solidarietà bilaterali,
contraddistinti dal <CodiceEvento> “ASR” e abbinati al relativo codice conguaglio “L002”, e al
codice versamento contributo addizionale “A102”, si rappresenta che la movimentabilità di tali
conti viene mantenuta fino a quando sono ammesse le regolarizzazioni per i codici in
argomento.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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