Misure introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni). Indennità una tantum e onnicomprensive previste a favore di alcune categorie di lavoratori e semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. Prime indicazioni
Misure introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni). Indennità una tantum e onnicomprensive previste a favore di alcune categorie di lavoratori e semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. Prime indicazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 25-03-2021
Messaggio n. 1275
OGGETTO: Misure introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d.
decreto Sostegni). Indennità una tantum e onnicomprensive previste
a favore di alcune categorie di lavoratori e semplificazione dei
requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. Prime
indicazioni
1. Premessa
Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19” (di seguito, decreto Sostegni), in ragione del protrarsi dello stato
di emergenza, ha previsto ulteriori misure di sostegno, sia attraverso la previsione di apposite
indennità una tantum e onnicomprensive in favore di alcune categorie di lavoratori sia
attraverso la semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI fino
alla data del 31 dicembre 2021.
Con il presente messaggio si forniscono alcune prime informazioni in ordine alle predette
prestazioni, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per
la pubblicazione della circolare attuativa e per l’adeguamento delle procedure informatiche.
2. Indennità COVID-19
L’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità una
tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiaridell’indennità di cui
agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già
beneficiarie delle richiamate precedenti tutele:
i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali;
i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e
degli stabilimenti termali;
i lavoratori intermittenti;
i lavoratori autonomi occasionali;
i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
i lavoratori dello spettacolo.
Pertanto, in attuazione della previsione di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni,
tali lavoratori, che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-
legge n. 137 del 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione
dell’indennità una tantum di cui al medesimo articolo 10, comma 1, ma la stessa sarà erogata
dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità
già erogate.
Il decreto Sostegni, ai successivi commi 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 10 prevede altresì il
riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore delle
suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui ai citati
articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020.
Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 10, comma 3, lett. a), del decreto Sostegni ha previsto tra i
destinatari dell’indennità onnicomprensiva anche la categoria dei lavoratori in
somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo
e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in
materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali.
Per i lavoratori dello spettacolo, il comma 6 del citato articolo 10 ha introdotto un elemento di
novità rispetto alle precedenti disposizioni in materia di indennità COVID-19 a favore di detta
categoria di lavoratori.
Infatti, mentre le precedenti disposizioni prevedevano che il lavoratore dovesse fare valere - in
un dato arco temporale – almeno sette contributi giornalieri e un reddito non superiore a
35.000 euro o almeno trenta giornate di contributi e un reddito non superiore a 50.000 euro, il
citato comma 6, con riguardo a tale ultima categoria di lavoratori, ha mantenuto inalterato il
requisito c.d. contributivo (trenta giornate di contributi), ma ha innalzato a 75.000 eurola
soglia che il lavoratore non deve superare per l’accesso alla relativa indennità
onnicomprensiva.
Le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 del decreto Sostegni, per espressa
previsione di legge, non sono tra loro cumulabili. Le suddette indennità sono invece cumulabili
con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Le richiamate indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e per il periodo di fruizione delle
stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il
nucleo familiare.
Ai fini dell’accesso alle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto
Sostegni, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione di
interesse, dovranno presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 30
aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di
Patronato nel sito internet dell’INPS.
3. Semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI
Il decreto Sostegni ha altresì introdotto una novità in materia di indennità di disoccupazione
NASpI, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alla stessa.
In particolare, l’articolo 16 del citato decreto prevede che per le indennità di disoccupazione
NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (23
marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta
giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di
lavoro di cui l’articolo 3, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
In attuazione della richiamata disposizione normativa, fino alla data del 31 dicembre 2021 è
ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello
stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni
precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione, quindi, del requisito delle
trenta giornate di lavoro effettivo di cui al citato articolo 3, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 22
del 2015.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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