Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1322/2025
Lavoratori intermittenti. Precisazioni sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce
Riferimento normativo
Lavoratori intermittenti. Precisazioni sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 18-04-2025
Messaggio n. 1322
OGGETTO: Lavoratori intermittenti. Precisazioni sulle modalità di computo e di
trasmissione delle denunce
1. Computo lavoratori intermittenti
L’Istituto ha attivato dal 2001, nelle denunce mensili dei datori di lavoro privati non agricoli
(flusso Uniemens), un campo dichiarativo della forza aziendale (elemento <ForzaAziendale>)
che costituisce il riferimento per il corretto assetto di alcuni obblighi contributivi.
Come riportato nel documento tecnico Uniemens, nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale>
deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo
pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al
tempo pieno. I lavoratori intermittenti devono essere computati all’interno di tale elemento in
proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, ai sensi
dell’articolo 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il semestre da considerare è
quello precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens (cfr. il messaggio n. 1092
del 9 marzo 2017).
In ragione del fatto che l’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 81/2015 dispone il computo
in organico del lavoratore intermittente sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile,
il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere anch’esso plurimensile. Precisamente,
ai fini della compilazione dell’elemento <ForzaAziendale> del flusso Uniemens, l’orario di lavoro
effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore
orario teorico contrattuale di un semestre.
2. Trasmissione del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di
disponibilità
A partire dalla competenza di aprile 2025 l’invio del flusso Uniemens per i lavoratori
intermittenti senza indennità di disponibilità deve essere assolto anche nei casi in cui detti
lavoratori non percepiscano alcun emolumento.
A tale fine, i datori di lavoro interessati devono provvedere, per l’intero mese, a valorizzare
esclusivamente il codice “NR00” in <TipoLavStat>, senza valorizzazione delle settimane.
Pertanto, le Strutture territoriali dell’Istituto non devono più sospendere le matricole con soli
lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei mesi in cui gli stessi non prestano
attività lavorativa.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
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