Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1322/2025

Lavoratori intermittenti. Precisazioni sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce

Pubblicato: 17/04/2025 In vigore dal: 17/04/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Lavoratori intermittenti. Precisazioni sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 18-04-2025 Messaggio n. 1322 OGGETTO: Lavoratori intermittenti. Precisazioni sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce 1. Computo lavoratori intermittenti L’Istituto ha attivato dal 2001, nelle denunce mensili dei datori di lavoro privati non agricoli (flusso Uniemens), un campo dichiarativo della forza aziendale (elemento <ForzaAziendale>) che costituisce il riferimento per il corretto assetto di alcuni obblighi contributivi. Come riportato nel documento tecnico Uniemens, nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. I lavoratori intermittenti devono essere computati all’interno di tale elemento in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il semestre da considerare è quello precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens (cfr. il messaggio n. 1092 del 9 marzo 2017). In ragione del fatto che l’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 81/2015 dispone il computo in organico del lavoratore intermittente sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere anch’esso plurimensile. Precisamente, ai fini della compilazione dell’elemento <ForzaAziendale> del flusso Uniemens, l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre. 2. Trasmissione del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità A partire dalla competenza di aprile 2025 l’invio del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità deve essere assolto anche nei casi in cui detti lavoratori non percepiscano alcun emolumento. A tale fine, i datori di lavoro interessati devono provvedere, per l’intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice “NR00” in <TipoLavStat>, senza valorizzazione delle settimane. Pertanto, le Strutture territoriali dell’Istituto non devono più sospendere le matricole con soli lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei mesi in cui gli stessi non prestano attività lavorativa. Il Direttore generale vicario Antonio Pone

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