Imprese editoriali. Recupero delle quote di TFR maturate in regime di contratto di solidarietà con trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) in vigenza del regime assicurativo e regolamentare dell’INPGI. Istruzioni operative. Istruzioni contabili
Imprese editoriali. Recupero delle quote di TFR maturate in regime di contratto di solidarietà con trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) in vigenza del regime assicurativo e regolamentare dell’INPGI. Istruzioni operative. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 22-04-2025
Messaggio n. 1348
OGGETTO: Imprese editoriali. Recupero delle quote di TFR maturate in regime di
contratto di solidarietà con trattamento di integrazione salariale
straordinaria (CIGS) in vigenza del regime assicurativo e
regolamentare dell’INPGI. Istruzioni operative. Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che disciplina la
concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) a seguito della
stipula di un contratto di solidarietà, prevede che: “[…] Le quote di accantonamento del
trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario
di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori
licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro
novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale,
ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento
straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del
trattamento precedente”.
Come precisato al paragrafo 9 della circolare n. 76 del 30 giugno 2022, la citata norma non
contempla un termine di decadenza. Tuttavia, il diritto di credito del datore di lavoro è
sottoposto a una condizione sospensiva, consolidandosi solo se i lavoratori interessati non sono
destinatari di un provvedimento di licenziamento per motivo oggettivo o collettivo “entro
novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale,
ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento
straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del
trattamento precedente”.
L’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015 in esame non prevede, quindi, né
uno specifico termine a decorrere dal quale il datore di lavoro può esercitare il diritto di
ripetizione, né un termine di decadenza.
Conseguentemente, il datore di lavoro può procedere al recupero delle quote di TFR maturate
sulla retribuzione persa solo dopo il decorso del termine sospensivo previsto dalla disposizione
in esame.
Il suddetto termine di sospensione si applica anche con riferimento alla decorrenza del termine
di prescrizione decennale del diritto di credito del datore di lavoro.
Per quanto riguarda, nello specifico, le imprese del settore dell’editoria, ai fini del recupero
delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa in regime di contratto di solidarietà con
erogazione della CIGS, dai lavoratori assunti con la qualifica di giornalisti, secondo la disciplina
assicurativa e regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022[1], si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 23 novembre 2017, n. 100495, adottato
ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 10, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
In particolare, l’articolo 4 del D.I. n. 100495 del 2017, prevede, tra le causali in presenza delle
quali le imprese editoriali possono presentare istanza per l’ammissione al trattamento di
integrazione salariale straordinaria in favore dei propri dipendenti, il contratto di solidarietà
difensivo, secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del
2015 e, dunque, anche alla disciplina che pone le quote di accantonamento del TFR relative alla
retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro a carico della gestione di
afferenza.
Pertanto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, sussiste il diritto al recupero delle quote
di TFR anche per le imprese dell’editoria che, relativamente ai dipendenti con qualifica di
giornalisti, abbiano fruito della CIGS per la causale contratti di solidarietà in relazione a periodi
per i quali vigeva il regime assicurativo e regolamentare dell’INPGI e che non abbiano potuto
effettuare tale recupero presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono istruzioni operative per il recupero,
tramite conguaglio, delle quote di TFR in argomento, nonché le relative istruzioni e contabili.
2. Istruzioni operative
Per quanto attiene alle istruzioni operative, si rinvia alle indicazioni fornite per la generalità dei
datori lavoro con la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017 (cfr. il paragrafo 6.2, nel quale viene
specificato che il codice di conguaglio da esporre nel flusso Uniemens è “L045”, avente il
significato di “Quote TFR ex articolo 21, comma 5, D.lgs. n. 148/2015”).
Gli importi esposti sono oggetto di puntuali controlli di coerenza da parte dell’Istituto.
3. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili delle quote di TFR maturate dai lavoratori poste a carico dello
Stato, si rinvia alle istruzioni fornite con la citata circolare n. 9/2017, con la quale è stato
istituito il conto di onere GAU30211.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
[1] L’articolo 1, commi da 103 a 118, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio
2022), ha stabilito che, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei
giornalisti, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n.
1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, viene
trasferita - con effetto dal 1° luglio 2022 e limitatamente alla gestione sostitutiva - all'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.
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