Tutele previdenziali di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per i lavoratori del settore privato assicurati per la malattia. Ulteriori aggiornamenti normativi. Il presente messaggio sostituisce il messaggio n. 1126 dell’11 marzo 2022
Tutele previdenziali di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per i lavoratori del settore privato assicurati per la malattia. Ulteriori aggiornamenti normativi. Il presente messaggio sostituisce il messaggio n. 1126 dell’11 marzo 2022
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 24-03-2022
Messaggio n. 1349
OGGETTO: Tutele previdenziali di cui all’articolo 26 del decreto-legge n.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per i
lavoratori del settore privato assicurati per la malattia. Ulteriori
aggiornamenti normativi. Il presente messaggio sostituisce il
messaggio n. 1126 dell’11 marzo 2022
1. Quadro normativo
Come illustrato nel messaggio n. 679/2022, in merito al riconoscimento della tutela
previdenziale per i lavoratori c.d. fragili, il comma 1 dell’articolo 17 del decreto-legge 24
dicembre 2021, n. 221, ha previsto la proroga delle sole disposizioni inerenti alla modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa, di cui al comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n.
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 17 ha disposto l’adozione di un apposito decreto
interministeriale finalizzato a individuare “le patologie croniche con scarso compenso clinico e
con particolare connotazione di gravità”, in presenza delle quali la prestazione lavorativa, ai
sensi del comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, viene effettuata in
“modalità agile,anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima
categoria o area di inquadramento”, secondo la disciplina contenuta nel contratto di
riferimento.
In applicazione di quanto sopra, è stato pubblicato il decreto 4 febbraio 2022 del Ministro della
Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e per la Pubblica
amministrazione, recante “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico
e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la
prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2022.
Successivamente, in sede di conversione del decreto-legge n. 221/2021, la legge 18 febbraio
2022, n. 11, ha modificato l’articolo 17 del medesimo decreto-legge disponendo la proroga al
31 marzo 2022 delle disposizioni contenute:
nel comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, inerente, come anticipato,
allo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di
fragilità;
nel comma 2 del medesimo articolo 26, relativo all’equiparazione del periodo di assenza
dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione
economica.
Il comma 3 bis dell’articolo 17, introdotto dalla legge di conversione n. 11/2022, stabilisce
altresì che gli oneri a carico dell'INPS, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, connessi
con le tutele previdenziali di cui al citato comma 2 dell’articolo 26, sono finanziati dallo Stato
nel limite massimo di spesa indicato in norma, dando priorità agli eventi cronologicamente
anteriori.
La norma affida all’INPS anche il monitoraggio dello stanziamento, affinché l’Istituto non
prenda in considerazione ulteriori domande, qualora il limite massimo di spesa ivi individuato,
anche in via prospettica, venga raggiunto.
Per quanto sopra esposto, quindi, la tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili del settore
privato assicurati per la malattia INPS è riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo
2022.
In merito, invece, all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza
attiva a malattia, prevista dal comma 1 dell’articolo 26 in argomento, non è stata prevista, ad
oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela
previdenziale da parte dell’INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021,sono
confermate le indicazioni contenute nel citato messaggio n. 679/2022.
2. Istruzioni operative
A fronte del nuovo quadro normativo, vengono ribadite le istruzioni già fornite agli Uffici
medico legali territorialmente competenti, che sono tenuti a proseguire con la consueta
trattazione dei certificati trasmessi dai lavoratori del settore privato (inclusi i lavoratori
marittimi) assicurati per la malattia INPS afferenti alle tutele di cui all’articolo 26 (commi 1, 2
e 6), e agli operatori amministrativi con funzioni sanitarie, che debbono provvedere
all’acquisizione manuale degli eventuali certificati cartacei ricevuti. La suddetta attività riveste
particolare importanza per consentire all’Istituto, come già precisato nel citato messaggio n.
679/2022, la corretta individuazione dei certificati afferenti alle tutele di cui all’articolo 26 del
decreto-legge n. 18/2020, prodotti dai lavoratori in argomento.
Per la gestione delle pratiche a pagamento diretto con certificati afferenti alla tutela di cui al
comma 2 (lavoratori in condizione di fragilità) dell’articolo 26, le Strutture territoriali INPS
provvederanno, sulla base delle suddette valutazioni medico legali, all’istruttoria
amministrativa degli eventi verificatisi nel 2022 fino alla data, già indicata al precedente
paragrafo, del 31 marzo 2022.
Allo scopo di recepire le descritte disposizioni normative, gli applicativi gestionali in uso per i
pagamenti diretti sono stati adeguatamente aggiornati.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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