Esonero c.d. Decontribuzione Sud, previsto dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178 del 2020. Utilizzo della misura da parte delle Agenzie di somministrazione. Chiarimenti
Esonero c.d. Decontribuzione Sud, previsto dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178 del 2020. Utilizzo della misura da parte delle Agenzie di somministrazione. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 31-03-2021
Messaggio n. 1361
OGGETTO: Esonero c.d. Decontribuzione Sud, previsto dall’articolo 27 del
decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 126 del 2020, e dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della
legge n. 178 del 2020. Utilizzo della misura da parte delle Agenzie di
somministrazione. Chiarimenti
L’articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia
situata in regioni svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi (c.d. Decontribuzione
Sud), pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione
dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre
2020.
L’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio
2021), ha prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2029.
Con il messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021, avente ad oggetto “Esonero di cui all’articolo 27
del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126 (c.d. “Decontribuzione Sud”). Riflessi dell’esonero nel regime della somministrazione di
lavoro e del lavoro marittimo. Applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità. Chiarimenti”,
paragrafo 2, rubricato “Somministrazione di lavoro”, e con la circolare n. 33 del 22 febbraio
2021, avente ad oggetto “Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 (legge di bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate
- Decontribuzione Sud. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti”, paragrafo
2.2, rubricato “Somministrazione di lavoro”, è stato previsto, in adesione agli orientamenti
espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che il beneficio in esame non è
riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività
lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia
formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa
da quelle ammesse a usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento
della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.
Pertanto, in forza delle suddette disposizioni, il beneficio in esame non è stato riconosciuto
allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in
sedi produttive/operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia
formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa
da quelle ammesse a fruire della decontribuzione.
Ciò premesso, a seguito di ulteriori indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, si precisa quanto segue.
In considerazione della ratio sottesa alla Decontribuzione Sud, consistente nel favorire la
stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta
mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento
della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della
prestazione. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un
utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere
riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di
somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di
somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la
propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio
non può essere riconosciuto.
Con riferimento al contratto di somministrazione, si precisa che l’articolo 33, comma 2, del
D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, stabilisce che: “Con il contratto di somministrazione di lavoro
l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e
normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei
lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e
previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
In altri termini, il costo del lavoro effettivamente sostenuto dall’Agenzia di somministrazione
(quindi, eventualmente comprensivo di maggiorazioni contributive ovvero oggetto di
decontribuzione) va sempretrasferito in capo all’azienda utilizzatrice e i relativi benefici
economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro stipulato a scopo
di somministrazione, come espressamente previsto all’articolo 31, comma 1, lettera e), del
D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, devono essere sempreimputati all'utilizzatore.
Pertanto, con specifico riferimento al godimento delle agevolazioni, le Agenzie di
somministrazione non beneficiano “direttamente” delle misure di decontribuzione, e in via
generale di qualsiasi incentivo economico/contributivo, in quanto sono tenute per legge a
trasferire tali benefici alle aziende utilizzatrici.
Sulla base del mutamento di indirizzosopra illustrato, le Strutture territoriali, pertanto, in sede
di valutazione dei requisiti per la fruizione della Decontribuzione Sud da parte delle Agenzie di
somministrazione, avranno cura di verificare, sulla base della comunicazione obbligatoria
effettuata con il modello “UniSomm” dall’Agenzia medesima, se il rapporto intercorrente tra
l’impresa utilizzatrice presso cui il lavoratore è somministrato e il medesimo lavoratore sia
collocata nelle regioni ammesse alla misura, potendo attribuire in tal caso il codice di
autorizzazione “0L” per la durata del rapporto, ivi compresi i periodi pregressi decorrenti dal
1° ottobre 2020, ed entro il 31 dicembre 2021. A seguito dell’attribuzione del suddetto codice
di autorizzazione da parte delle Strutture territoriali, le Agenzie di somministrazione potranno
fruire della misura per i rapporti di lavoro intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del
Mezzogiorno e recuperare le eventuali quote di decontribuzione relative alle mensilità
pregresse, secondo le indicazioni già fornite con le circolari n. 122 del 22 ottobre 2020 e n. 33
del 22 febbraio 2021.
Per le Agenzie di somministrazione che abbiano sede legale o operativa nelle regioni del
Mezzogiorno e che abbiano fruito della decontribuzione nel periodo ottobre 2020 - marzo 2021
anche per lavoratori inviati presso aziende utilizzatrici ubicate in regioni differenti, inoltre, alla
luce delle indicazioni fornite con il citato messaggio n. 72/2021, in aderenza al differente
orientamento ministeriale precedentemente espresso, non si procederà al recupero della
misura. Resta fermo che, dal mese successivo alla data di pubblicazione del presente
messaggio, la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo laddove il
lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Si rammenta, infine, che l’agevolazione in trattazione è concessa nel rispetto delle condizioni
previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
In base alla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, la Commissione europea considera aiuti
di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti
condizioni:
- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta
o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della
pesca e dell’acquacoltura;
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che
risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure
concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il
salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021.
In considerazione della natura dell’agevolazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a
registrare la misura, imputandola all’utilizzatore nelle ipotesi di rapporti di somministrazione,
nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (cfr. l’art. 1, comma 166, della legge di bilancio
2021).
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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