Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1374/2024
Convenzione quadro tra l’INPS e le Università per l’attivazione di tirocini curriculari
Riferimento normativo
Convenzione quadro tra l’INPS e le Università per l’attivazione di tirocini curriculari
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Risorse Umane
Direzione Centrale Benessere Organizzativo Sicurezza e Logistica
Roma, 05-04-2024
Messaggio n. 1374
Allegati n.3
OGGETTO: Convenzione quadro tra l’INPS e le Università per l’attivazione di
tirocini curriculari
Premessa
L’Istituto, al fine di offrire un’adeguata formazione per agevolare l’ingresso delle nuove
generazioni nel mondo del lavoro, ha adottato nel corso degli anni diversi schemi di
Convenzione quadro con le Università per l’attivazione di tirocini curriculari, da svolgersi presso
le proprie Strutture e finalizzati a integrare il percorso di studi, prima del conseguimento del
titolo, tramite l’acquisizione nella pratica di conoscenze in materia previdenziale e nel settore
economico e produttivo.
A seguito di intervenute modifiche organizzative e dell’introduzione di nuove disposizioni in
materia di privacy e di sicurezza sui luoghi di lavoro, si è reso necessario aggiornare la
Convenzione quadro, approvata con la determinazione presidenziale n. 67 del 17 maggio
2016.
Pertanto, con la determinazione commissariale n. 9 del 31 gennaio 2024 (Allegato n. 1) è stata
adottata la nuova Convenzione quadro per l’attivazione dei tirocini curriculari con le Università.
Le convenzioni attualmente attive con le Università (Allegato n. 2), sottoscritte sulla base del
precedente schema negoziale di cui alla determinazione presidenziale n. 67/2016, restano
valide ed efficaci fino alla loro data di scadenza. Nel caso in cui, invece, alla data di
pubblicazione del presente messaggio, fossero state solo avviate le attività prodromiche alla
sottoscrizione della convenzione secondo il precedente schema, si dovrà utilizzare la procedura
inerente al nuovo schema di Convenzione quadro.
Con il presente messaggio si illustrano gli aspetti maggiormente rilevanti del nuovo schema
convenzionale, nonché le istruzioni per la gestione operativa dei rapporti con le Università e i
tirocinanti, in sostituzione di quanto previsto dal messaggio n. 2759 del 21 giugno 2016 e dal
messaggio operativo n. 3974 del 26 ottobre 2018, in riferimento ai tirocini per studenti
universitari.
1. La Convenzione quadro e la gestione dei rapporti tra l’INPS, le Università e il
tirocinante
Sono delegati alla sottoscrizione della Convenzione quadro, secondo le modalità indicate al
successivo paragrafo 3, i Direttori regionali e i Direttori di coordinamento metropolitano sul cui
territorio di competenza insiste la sede legale dell’Università richiedente.
I tirocini in esame possono essere svolti in qualsiasi Struttura, centrale o territoriale, dell’INPS,
fermo restando quanto di seguito precisato. I tirocini possono essere attivati su apposita
istanza dell’Università, che avrà cura di segnalare gli studenti interessati alla Struttura
ospitante individuata.
L’Istituto si impegna ad accogliere presso le proprie Strutture, centrali e territoriali, studenti in
tirocinio curriculare che non hanno ancora concluso il ciclo di studi universitario o
postuniversitario, su proposta dell’Università, in numero compatibile con la disponibilità delle
medesime Strutture.
I rapporti che l’INPS instaura con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato,
né altro tipo di rapporto di lavoro. Pertanto, l’Istituto non erogherà alcuna indennità o
compenso per gli studenti in tirocinio.
La Convenzione quadro ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione e può essere
rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà dell’Istituto e
dell’Università, da manifestarsi tramite scambio di posta elettronica certificata (PEC) sei mesi
prima della scadenza della medesima Convenzione.
1.1 Accordo attuativo di tirocinio curriculare e attestazione dello svolgimento del
tirocinio
Ai fini dell'attivazione del tirocinio, l’Istituto, l’Università e il tirocinante stipulano un accordo
attuativo, secondo lo schema allegato alla Convenzione quadro (Allegato n. 3).
L'accordo attuativo disciplina le modalità di attuazione della collaborazione fra le Parti,
specificando in particolare gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul
lavoro di cui al D.lgs 9 aprile 2008, n. 81.
L’accordo attuativo è sottoscritto, per conto dell’Istituto, dal responsabile della Struttura
dell’INPS che ospita il tirocinante. La durata del tirocinio è stabilita nei limiti previsti dalla
normativa di riferimento.
Nell’accordo attuativo viene designato un tutor dell’INPS che concorderà il progetto formativo
con il tutor dell’Università e con lo studente. Una volta approvato il progetto formativo,
verranno posti in essere gli adempimenti necessari al corretto inserimento dello studente
nell’ambito della unità organizzativa individuata. Alla fine del tirocinio, il tutor dell’INPS
redigerà la scheda di valutazione dello studente che ha effettuato il tirocinio sulla base della
quale l’INPS rilascerà un attestato relativo al tirocinio svolto.
Nel caso in cui lo studente richiedente sia dipendente dell’Istituto, il richiedente potrà
effettuare il tirocinio – nel rispetto delle condizioni previste dal presente messaggio – presso
l’unità organizzativa di appartenenza e durante l’orario di lavoro, esclusivamente qualora il
percorso formativo abbia a oggetto attività coincidenti con le ordinarie funzioni svolte dal
dipendente nel consueto ambito lavorativo.
Nell’eventualità in cui il tirocinio comporti, invece, lo svolgimento di attività istituzionali
estranee alle ordinarie mansioni del dipendente, la partecipazione al percorso formativo non
potrà essere equiparata ad attività lavorativa e il tirocinio dovrà essere svolto al di fuori
dell’orario di lavoro, giustificando l’assenza mediante ricorso agli ordinari istituti contrattuali
(quali, ferie, permessi per particolari motivi personali, permessi a recupero, ecc.).
La valutazione in ordine alla riconducibilità delle attività oggetto del tirocinio alle mansioni e ai
compiti di norma svolti dal dipendente è rimessa al dirigente responsabile della risorsa.
Si precisa, infine, che le richieste di attivazione di tirocinio presso le Direzioni centrali dell’INPS
devono essere inviate alla Direzione centrale Organizzazione, che provvede a contattare e
supportare la Direzione centrale individuata.
1.2 Copertura assicurativa del tirocinante e disciplina in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 24 giugno 1997, n. 196, l’Università,
come soggetto promotore, si impegna ad assicurare il tirocinante presso l'INAIL contro gli
infortuni sul lavoro, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile
verso terzi; la copertura assicurativa dovrà ricomprendere anche le attività eventualmente
svolte esternamente alle Strutture dell’INPS, purché rientranti nel progetto formativo.
L’INPS, come soggetto ospitante, si impegna, tra l’altro, ad assicurare le misure di tutela e il
rispetto degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa di riferimento in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 81/2008.
2. Trattamento dei dati personali
L’Istituto e le Università, unitamente ai tirocinanti, si impegnano al rispetto degli obblighi di
riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi
produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, nel rispetto di
quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, “Regolamento UE”) e dal Codice
in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dalla legge 3
dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n.
139 (di seguito, “Codice”).
In tale ambito si richiama l’opportunità di procedere alla nomina dei tirocinanti quali “Persone
autorizzate al trattamento dei dati personali” sotto l’autorità diretta del Titolare dell’INPS, ai
sensi degli articoli 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell’articolo 2-quaterdecies del Codice,
indicando, con precise e dettagliate istruzioni, le modalità con cui gli studenti, nei singoli casi,
sono ammessi a effettuare operazioni che implichino utilizzo di dati personali e provvedendo a
richiamare l’attenzione di ciascuno sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati
medesimi.
A tale fine si richiama la circolare n. 97 del 5 dicembre 2023 e, in particolare, l’Allegato n. 2
alla stessa.
In considerazione di quanto rappresentato, si rende opportuna una puntuale pianificazione
delle attività di affiancamento operativo ai tirocinanti in modo tale che il loro accesso agli
archivi, elettronici e cartacei, nonché alle varie procedure informatiche in uso presso l’Istituto
sia consentito esclusivamente laddove indispensabile, inibendo ogni possibile forma di
individuazione e selezione dei dati da trattare.
In ogni caso, l’accesso agli archivi, qualora indispensabile, deve avvenire esclusivamente sotto
la diretta e continua supervisione del funzionario incaricato dell’affiancamento, al pari
dell’utilizzo delle procedure informatiche, che deve avvenire all’interno della sessione di lavoro
aperta dal medesimo funzionario con le proprie credenziali di accesso.
3. Istruzioni operative per la stipula delle convenzioni tramite l’applicativo “Sistema
Gestionale delle Convenzioni”
La nuova Convenzione quadro è disponibile tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni”,
accessibile al seguente percorso intranet: “Servizi” > “Gestione e assistenza sui servizi
Internet” > “Sistema gestionale delle Convenzioni”.
I Direttori regionali e i Direttori di coordinamento metropolitano sono delegati alla
sottoscrizione delle singole convenzioni con le Università la cui sede legale insiste nel territorio
di loro competenza. Le singole convenzioni devono essere conformi allo schema adottato con la
determinazione commissariale n. 9/2024. L’accordo attuativo è sottoscritto, per conto
dell’Istituto, dal responsabile della Struttura che ospita il tirocinante.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
ALLEGATO 1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DETERMINAZIONE N. 9 DEL 31 gennaio 2024
OGGETTO: Convenzione Quadro tra INPS e Università per l’attivazione di
tirocini curriculari
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;
Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479;
Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 ”Disposizioni urgenti in materia
di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di
solidarietà sociale” convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.
87 e in particolare l’art. 1, comma 2;
Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata
nominata Commissario straordinario dell’Istituto, con i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di
amministrazione ai sensi della vigente disciplina;
Visto il D.M. dell’11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da
ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre
2023, e in particolare, l’art. 5 afferente ai poteri del Consiglio di
Amministrazione;
Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, adottato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre
2022;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “Norme in materia di
promozione dell'occupazione” e, in particolare, l'articolo 18 che ha previsto
Il Commissario Straordinario
136, 136 INT
per le Università la possibilità di attivare sulla base di apposite convenzioni
con datori di lavoro pubblici e privati, tirocini pratici e stages a favore di
soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31
dicembre 1962, n.1859;
Visto il Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998 n.142, “Regolamento
recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della
legge n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento” che
all’art.2 “Modalità di attivazione”, individua al comma 1, lettera b), tra i
possibili soggetti promotori di tirocini, le Università e gli Istituti di istruzione
universitaria statali e non statali abilitati al rilascio dei titoli accademici per
l’attivazione di tirocini;
Visto l’articolo 2, lettera d), del predetto Decreto Interministeriale, il quale,
delinea la tipologia dei tirocini curriculari, prevedendo, in particolare, che le
istituzioni scolastiche statali e non statali rilascino titoli di studio con valore
legale anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
Viste le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”,
adottate con l'Accordo n. 86 del 25 maggio 2017 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, che forniscono una disciplina dei tirocini formativi e di
orientamento stabilendo altresì che i tirocini curriculari non rientrano tra le
materie oggetto delle suddette Linee guida;
Visto l’art. 1, comma 720, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di
Bilancio 2022), secondo cui il tirocinio curriculare è “funzionale al
conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto”;
Atteso che, a differenza dei tirocini di formazione e orientamento finalizzati
ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani che hanno già
conseguito un titolo di studio, i tirocini curriculari fanno parte del cursus
studiorum degli studenti universitari;
Rilevato che nell’ottica di garantire un’adeguata formazione per agevolare
l’ingresso delle nuove generazioni nel mondo del lavoro, l’Istituto, con
determinazione presidenziale del 16 maggio 2016, n. 67, ha adottato la
convenzione quadro tra Inps e Università per l’attivazione di tirocini
curriculari, da svolgersi presso proprie strutture, finalizzati a integrare il
percorso di studi, prima del conseguimento del titolo, tramite l’acquisizione
nella pratica di conoscenze in materia previdenziale e nel settore
economico e produttivo ;
Rilevato altresì che si ritiene utile proseguire la collaborazione con le
Università che si fanno promotrici di tirocini curriculari;
Tenuto conto che il testo della convenzione quadro in oggetto risulta
aggiornato con le intervenute modifiche organizzative e con le nuove
disposizioni normative in materia di privacy e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
Preso atto che il tirocinio ha natura formativa e non costituisce rapporto di
lavoro subordinato né altra fattispecie di rapporto di lavoro;
Preso atto che l’INPS, come soggetto ospitante, si impegna ad assicurare le
misure di tutela e il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che l’Università, come
soggetto promotore, assicura i tirocinanti presso l’INAIL per gli infortuni sul
lavoro e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile
verso terzi;
Preso atto che per l'attivazione del tirocinio, la convenzione quadro prevede
che l’Università, la struttura Inps ospitante e il tirocinante sottoscrivano un
accordo attuativo contenente le modalità di attuazione della collaborazione
secondo lo schema allegato alla convenzione di cui è parte integrante;
Preso atto che l’INPS, le Università e i tirocinanti si impegnano al rispetto
degli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o
conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo
lo svolgimento del tirocinio, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in
materia di “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE”, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla
Legge 3 dicembre 2021, n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge n. 139/2021;
Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Visto il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021;
Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393
del 2 luglio 2015 riportante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei
dati personali tra amministrazioni pubbliche”;
Visto il parere fornito nell’ambito dei compiti di informazione e consulenza
dal Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto ai sensi dell’art. 39, del
Regolamento UE 2016/679;
Vista la relazione della Direzione Generale;
Su proposta del Direttore generale
DETERMINA
di adottare l’allegato schema di Convenzione quadro tra Inps e Università per
l’attivazione di tirocini curriculari che costituisce parte integrante della
presente determinazione.
I Direttori regionali e i Direttori di coordinamento metropolitano
sottoscriveranno le singole convenzioni previa verifica degli atti presupposti.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Micaela Gelera
Convenzione Quadro per l’attivazione di tirocini curriculari
tra
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma,
C.F.80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale/di Coordinamento
Metropolitano …………… giusta determinazione presidenziale n……...del ……………….,
(d’ora in poi denominato anche "INPS” o “soggetto ospitante”);
e
l'Università …………………………, codice fiscale n. ………………………………, con sede legale in
……………………….., (d'ora in poi denominata anche “Università” o “soggetto
promotore”), rappresentata dal ……………………………………….,
Di seguito le Parti
Premesso
che l'Università ha come fine primario la promozione della ricerca, della formazione
e della diffusione della cultura e a tal fine incentiva forme di collaborazione per
mezzo di accordi e convenzioni anche in materia di tirocini (d'ora in avanti
denominati tirocini);
che le Parti ritengono nel reciproco interesse instaurare un rapporto di stabile e
continuativa collaborazione;
che i tirocini oggetto della presente Convenzione hanno natura curriculare e che
per essi sono garantite le condizioni previste dalla normativa vigente,
Visti
− la Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione
dell'occupazione” e, in particolare, l'articolo 18 che ha previsto per le Università la
possibilità di attivare sulla base di apposite convenzioni con datori di lavoro pubblici
e privati, tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo
scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859;
− il Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, “Regolamento recante
norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge n. 196
del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento”;
− le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, adottate con
l'Accordo del 25 maggio 2017, n. 86 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nella cui disciplina non rientrano i tirocini curriculari;
l’art. 1, comm a 7 2 0 , della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio
2022), che definisce il tirocinio curriculare quale tirocinio “funzionale al
conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto”
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di
seguito “Regolamento UE”);
il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge n. 139/2021, di seguito “Codice”;
il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio
2015 riportante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra
amministrazioni pubbliche”;
Considerato che
alla sottoscrizione, per INPS, della presente Convenzione quadro provvede il
Direttore Regionale/di Coordinamento Metropolitano sul cui territorio di
competenza insiste la sede legale dell’Università;
Si conviene quanto segue:
Articolo 1
Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente Convenzione.
Articolo 2
Il tirocinio ha natura formativa, in quanto momento del percorso formativo del
tirocinante e non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di
acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.
I tirocini possono essere attivati su apposita istanza dell’Università che avrà cura di
segnalare gli studenti interessati.
L’INPS si impegna ad accogliere presso le proprie Strutture studenti in tirocinio
curriculare che non hanno ancora concluso il ciclo di studi universitario o
postuniversitario, su proposta del soggetto promotore, in numero compatibile con la
disponibilità delle medesime Strutture.
I rapporti che l’INPS intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro
subordinato né altra fattispecie di rapporto di lavoro.
L’Inps non eroga alcuna indennità o compenso per gli studenti in tirocinio.
Articolo 3
Ai fini dell'attivazione del tirocinio, le Parti e il tirocinante stipulano un accordo
attuativo, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della
Convenzione nel quale sono indicati:
• il nominativo del tirocinante;
• il progetto formativo del tirocinio;
• il nominativo dei tutor;
• gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione degli
orari;
• la struttura INPS presso cui si svolge il tirocinio;
• la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
• gli estremi identificativi delle assicurazioni, di cui al successivo articolo 5;
• i diritti e gli obblighi delle Parti
L'accordo attuativo disciplina le modalità di attuazione della collaborazione fra le
Parti, specificando in particolare gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute
e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/08.
L’accordo attuativo è sottoscritto, per conto dell’Istituto, dal responsabile della
struttura che ospiterà il tirocinante.
Articolo 4
La durata del tirocinio è stabilita nei limiti previsti dalla normativa di riferimento e
previo accordo tra le Parti e il tirocinante. Qualsiasi variazione (proroga, sospensione
o interruzione alle condizioni indicate da parte dell’INPS o del tirocinante) deve essere
anticipatamente motivata e comunicata all'Università/all’altra Parte.
Per ciascuna delle parti sono cause di interruzione dei singoli tirocini le seguenti
fattispecie:
a) il comportamento del tirocinante, qualora sia tale da far venir meno le finalità del
progetto formativo;
b) la violazione degli impegni e degli obblighi previsti in capo alle Parti contraenti.
Il recesso deve essere comunicato tempestivamente all’altra Parte e al tirocinante
coinvolto e avrà effetto dalla data di interruzione stabilita.
Articolo 5
Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all’attuazione di quanto
richiesto dalla normativa in materia di rischi infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro.
In particolare, il soggetto promotore provvede:
a) ad assicurare il personale tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso
l'INAIL nonché, per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative
operanti nel settore;
b) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a denunciare, entro i
termini/tempi previsti dalla normativa vigente, l'evento all'INAIL e alle
compagnie assicurative al fine di attivare, sussistendone i presupposti, le
coperture previste;
c) a comunicare, all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente nonché
alle Rappresentanze Sindacali del soggetto ospitante, l'avvio del tirocinio
presso il soggetto ospitante.
Le coperture assicurative di cui alla lettera a) avranno a oggetto anche le attività
eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto
ospitante e rientranti nel progetto Formativo Individuale.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute
e sicurezza sul lavoro”, il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di
tutela e degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e segnatamente:
a) Formazione di carattere generale e specifico ex art. 37 TUSSL;
b) Informazione ex art. 36 TUSSL riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali
(primo soccorso e antincendio) ai lavoratori delle sedi ospitanti;
- rischi generali e specifici presenti nelle sedi ospitanti;
- piani di emergenza ed evacuazione delle sedi ospitanti;
c) Immediata comunicazione all’Università di eventuali infortuni occorsi al
personale tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, affinché quest'ultima
possa farne denuncia all'INAIL e attivare, sussistendone i presupposti, le
polizze assicurative dalla medesima sottoscritte.
Il personale tirocinante è tenuto a uniformarsi al codice di comportamento nonché ai
regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.
Articolo 6
L'INPS si impegna a individuare un proprio tutor per ogni tirocinante il cui nominativo
dovrà essere riportato nell'accordo attuativo a cura dell'Università.
L'Università si impegna a indicare nell'accordo attuativo gli obblighi del tirocinante
relativi al rispetto:
1) degli impegni concordati nel progetto formativo e delle indicazioni del tutor
dell’INPS;
2) delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e dei
regolamenti dell’INPS ;
3) degli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze
in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del
tirocinio, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.
Articolo 7
L’INPS si impegna a:
rispettare il progetto formativo;
seguire, per il tramite del tutor dell’INPS individuato, lo svolgimento del
tirocinio con la cura del caso;
assicurare il rispetto del limite numerico di tirocinanti da ospitare
contemporaneamente come previsto dalla normativa vigente;
assicurare, tramite la struttura INPS ospitante, il rispetto degli obblighi stabiliti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal D. Lgs. n. 81/08;
fornire al tirocinante, tramite la struttura INPS ospitante, le informazioni utili
ai fini della prevenzione antinfortunistica, nonché i mezzi di protezione
eventualmente necessari.
Articolo 8
Al termine del tirocinio l’INPS, tramite il tutor, si impegna a rilasciare al tirocinante
un attestato relativo allo svolgimento del tirocinio e a compilare la scheda di
valutazione finale di tirocinio. Il tutor dell’INPS fornirà nella scheda di valutazione le
indicazioni relative alle competenze acquisite dal tirocinante in coerenza con il
progetto formativo realizzato ai fini della validazione delle competenze a opera
dell'Università.
L'Università si impegna a rilasciare, su richiesta del tirocinante, un attestato di
svolgimento del tirocinio, attraverso le apposite procedure predisposte a tale fine
dall’Università.
Articolo 9
Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati
personali, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel
citato Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la
sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati,
dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali. La presente Convenzione
è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - debitamente attualizzate alla luce della
normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali - a tal fine indicate dal
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n.
393, con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra
PP.AA”. Le Parti assicurano che gli eventuali trattamenti di dati personali saranno
posti in essere nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella
normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e
osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza
e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza,
limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del
Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, nei termini di cui al precedente
comma, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla
citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, in maniera da
garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante
l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare
trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e,
ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato
al rischio individuato.
In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non
vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori
dei casi di previsione di legge. In conformità a quanto sopra, l’accesso alle
informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali
Responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o “Persone
autorizzate” al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-
quaterdecies del Codice).
A tal fine le Parti provvederanno sotto la propria responsabilità e nell’ambito del
proprio assetto organizzativo, a impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti
al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli
interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente
Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e
ss. del medesimo Regolamento UE. Le Parti assicurano piena collaborazione e si
scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione
di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti
effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che
si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al
Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all’Interessato ai sensi
degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.
Articolo 10
La presente Convenzione ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione
e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà
delle Parti da manifestarsi tramite scambio di Posta Elettronica Certificata (PEC) sei
mesi prima della scadenza della Convenzione.
Articolo 11
Per tutto quanto non concordato tra le Parti, si fa riferimento alla normativa vigente.
Per l’INPS Per l'Università
ACCORDO ATTUATIVO DI TIROCINIO CURRICULARE
(PROGETTO FORMATIVO)
della Convenzione, sottoscritta in data………………tra l’Università..……………………e
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Nome e Cognome: …………………………………..
Matricola n°: ……………………………………
Corso di Laurea: ……………………………………
Anno di Corso: …………………………………..
Nato a: …………………..il…………………..
Codice Fiscale ………………………………………….
Telefono: …………………………………….
E-mail: …………………………………………
Sede operativa del tirocinio: ……………………
Codice Ateco …………………………….. - Assicurazione sociale obbligatoria
Tutor universitario:.……………..…………………Tel:………………..E-mail:
TutorINPS: .……………..…………………Tel: ………………..E-mail:
data di inizio….…………data di fine….…………
Modalità di svolgimento: ……………(Giorni/orari)……………………………………
Indennità di partecipazione: non prevista
Facilitazioni: non previste
Natura del tirocinio: CURRICULARE
OBIETTIVI FORMATIVI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
AREA/FUNZIONE AZIENDALE DI INSERIMENTO:……………………………………..
ATTIVITA' OGGETTO DEL TIROCINIO: …………………………..
OBIETTIVI FORMATIVI (ABILITA’, CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE)
Polizze assicurative a carico dell’Università:
Infortuni sul lavoro presso…………………………(Polizza…………………………)
Responsabilità civile verso terzi presso……………………… (Polizza………………………)
OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
Svolgere le attività previste dal progetto formativo e seguire le indicazioni dei
tutor e dei responsabili dell’INPS;
Osservare gli orari concordati e rispettare l'ambiente di lavoro, i regolamenti
aziendali e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività
dell’Istituto;
Seguire le indicazioni dei tutor e farvi riferimento per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo od altre evenienze;
Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
Mantenere la massima riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o
conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo
lo svolgimento del tirocinio;
Redigere la valutazione finale di tirocinio e, ove richiesto dall’Università, una
relazione di tirocinio sull’attività svolta;
Richiedere verifica e autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso
terzi;
Comportarsi secondo buona fede. Comportamenti difformi potranno essere
oggetto di segnalazione alla commissione disciplinare dell’Università.
OBBLIGHI DELLA STRUTTURA OSPITANTE DELL’INPS
Assegnare a un dirigente/funzionario il ruolo di "tutor" del tirocinante;
Seguire tramite il tutor INPS lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;
assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro dal D. Lgs. n. 81/08;
fornire al tirocinante le informazioni utili ai fini della prevenzione
antinfortunistica, nonché i mezzi di protezione eventualmente necessari;
Garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla
normativa vigente;
Concedere al tirocinante di assentarsi, previo accordo con il tutorINPS, per
impegni universitari inderogabili;
Al termine di ogni tirocinio, compilare la valutazione finale di tirocinio e
redigere un attestato relativo alla durata e alla natura del tirocinio.
OBBLIGHI DELL’UNIVERSITA’
Designare un tutor universitario che svolge funzioni di coordinamento didattico
e organizzativo e assicura il monitoraggio del progetto individuale,
predisponendo in collaborazione con il tutor INPS, la validazione finale delle
competenze eventualmente acquisite;
Rilasciare, su richiesta del tirocinante, un attestato o un certificato di
svolgimento del tirocinio.
AVVERTENZE
I rapporti che l’INPS intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro
subordinato né altra fattispecie di rapporto di lavoro.
L’Università
……………………………………… data …………………………………….
L’INPS
……………………………………… data …………………………………….
Il Tirocinante
……………………………………… data …………………………………….
ALLEGATO 2
Allegato 2 – Convenzioni per l’attivazione di tirocini attive al 31 gennaio
2024
Struttura Ente Decorrenza Scadenza
D.R. PUGLIA Università degli Studi 01/06/2022 01/06/2025
di Bari Aldo Moro
D.R. SICILIA Università degli Studi 01/06/2021 01/06/2024
di Messina
D.R. PUGLIA Università del Salento 25/10/2021 25/10/2024
D.R. MARCHE Università degli Studi 18/01/2024 18/01/2027
di Macerata
D.R. LOMBARDIA Università degli Studi 10/01/2022 10/01/2025
di Bergamo
D.R. MOLISE Università degli Studi 10/03/2022 10/03/2025
del Molise
D.R. CAMPANIA Università degli Studi 08/04/2022 07/04/2025
di Salerno
D.R. TRENTINO ALTO Università degli Studi 16/11/2022 16/11/2025
ADIGE di Trento
D.R. EMILIA Alma Mater Studiorum 22/12/2022 22/12/2025
ROMAGNA – Università di Bologna
D.R. LOMBARDIA Università degli Studi 02/03/2023 02/03/2026
di Pavia
D.R. CALABRIA Università della 08/05/2023 08/05/2026
Calabria
D.R. CALABRIA Università degli Studi 25/09/2023 25/09/2026
Magna Graecia di
Catanzaro
1
ALLEGATO 3
ACCORDO ATTUATIVO DI TIROCINIO CURRICULARE
(PROGETTO FORMATIVO)
della Convenzione, sottoscritta in data………………tra l’Università ..……………………e
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Nome e Cognome: …………………………………..
Matricola n°: ……………………………………
Corso di Laurea: ……………………………………
Anno di Corso: …………………………………..
Nato a: …………………..il…………………..
Codice Fiscale ………………………………………….
Telefono: …………………………………….
E-mail: …………………………………………
Sede operativa del tirocinio: ……………………
Codice Ateco …………………………….. - Assicurazione sociale obbligatoria
Tutor universitario:.……………..…………………Tel:………………..E-mail:
Tutor INPS: .……………..…………………Tel: ………………..E-mail:
data di inizio….…………data di fine….…………
Modalità di svolgimento: ……………(Giorni/orari)……………………………………
Indennità di partecipazione: non prevista
Facilitazioni: non previste
Natura del tirocinio: CURRICULARE
OBIETTIVI FORMATIVI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
AREA/FUNZIONE AZIENDALE DI INSERIMENTO:……………………………………..
ATTIVITA' OGGETTO DEL TIROCINIO: …………………………..
OBIETTIVI FORMATIVI (ABILITA’, CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE)
Polizze assicurative a carico dell’Università:
Infortuni sul lavoro presso…………………………(Polizza…………………………)
Responsabilità civile verso terzi presso……………………… (Polizza………………………)
OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
Svolgere le attività previste dal progetto formativo e seguire le indicazioni dei
tutor e dei responsabili dell’INPS;
Osservare gli orari concordati e rispettare l'ambiente di lavoro, i regolamenti
aziendali e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività
dell’Istituto;
Seguire le indicazioni dei tutor e farvi riferimento per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo od altre evenienze;
Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
Mantenere la massima riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o
conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo
lo svolgimento del tirocinio;
Redigere la valutazione finale di tirocinio e, ove richiesto dall’Università, una
relazione di tirocinio sull’attività svolta;
Richiedere verifica e autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso
terzi;
Comportarsi secondo buona fede. Comportamenti difformi potranno essere
oggetto di segnalazione alla commissione disciplinare dell’Università.
OBBLIGHI DELLA STRUTTURA OSPITANTE DELL’INPS
Assegnare a un dirigente/funzionario il ruolo di "tutor" del tirocinante;
Seguire tramite il tutor INPS lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;
Assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro dal D. Lgs. n. 81/08;
Fornire al tirocinante le informazioni utili ai fini della prevenzione
antinfortunistica, nonché i mezzi di protezione eventualmente necessari;
Garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla
normativa vigente;
Concedere al tirocinante di assentarsi, previo accordo con il tutor INPS, per
impegni universitari inderogabili;
Al termine di ogni tirocinio, compilare la valutazione finale di tirocinio e
redigere un attestato relativo alla durata e alla natura del tirocinio.
OBBLIGHI DELL’UNIVERSITA’
Designare un tutor universitario che svolge funzioni di coordinamento didattico
e organizzativo e assicura il monitoraggio del progetto individuale,
predisponendo in collaborazione con il tutor INPS, la validazione finale delle
competenze eventualmente acquisite;
Rilasciare, su richiesta del tirocinante, un attestato o un certificato di
svolgimento del tirocinio.
AVVERTENZE
I rapporti che l’INPS intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro
subordinato, né altra fattispecie di rapporto di lavoro.
L’Università
……………………………………… data …………………………………….
L’INPS
……………………………………… data …………………………………….
Il Tirocinante
……………………………………… data …………………………………….
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