Fondo di integrazione salariale (FIS). Prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà; stabilizzazione del tetto aziendale; chiarimenti sulla circolare n. 176 del 9/9/2016 e n. 170 del 15/11/2017.
Fondo di integrazione salariale (FIS). Prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà; stabilizzazione del tetto aziendale; chiarimenti sulla circolare n. 176 del 9/9/2016 e n. 170 del 15/11/2017.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 29-03-2018
Messaggio n. 1403
Allegati n.1
OGGETTO: Fondo di integrazione salariale (FIS). Prestazioni di assegno
ordinario e assegno di solidarietà; stabilizzazione del tetto aziendale;
chiarimenti sulla circolare n. 176 del 9/9/2016 e n. 170 del
15/11/2017.
1. Fondo di integrazione salariale (FIS): innalzamento del “tetto aziendale”
L’articolo 1, comma 159, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha
modificato l’articolo 29, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015 nella parte in cui disciplina il limite
massimo in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal
Fondo (c.d. tetto aziendale).
Nello specifico, tale limite è innalzato da quattro a dieci volte l'ammontare dei contributi
ordinari dovuti dal datore di lavoro.
Coerentemente, il medesimo comma abroga l’articolo 44, comma 5, del citato decreto
legislativo, che prevedeva, al fine di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di
operatività del Fondo, una deroga transitoria, fino al 2021, all’originario limite di 4 volte oggi
abrogato.
Pertanto, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’anno
2018, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di
integrazione salariale in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari
dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a
qualunque titolo a favore dello stesso.
Resta, in ogni caso, confermata la previsione per cui le prestazioni sono erogate nei limiti delle
risorse finanziarie del Fondo.
2. Assegno ordinario e assegno di solidarietà: chiarimenti in ordine alla durata
massima
Con la circolare n. 176 del 9/9/2016 è stata illustrata la disciplina del Fondo di integrazione
salariale, di cui al D.I. n 94343/2016, e sono state fornite le istruzioni amministrative ed
operative in ordine alle prestazioni erogate dal Fondo.
Facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute da alcune aziende in merito alla durata
massima complessiva delle prestazioni per ciascuna unità produttiva, si precisa che, come
espressamente previsto all’articolo 8, comma 2, del decreto citato, ai fini del calcolo della
durata massima complessiva la durata dell’assegno di solidarietà viene computata nella misura
della metà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile. Oltre tale limite la durata di tali
trattamenti viene computata per intero.
3. Circolare n. 170/2017: chiarimenti in ordine alla modalità di presentazione della
domanda con ticket
Ad integrazione della circolare n. 170/2017, in ordine alle modalità di inserimento del ticket
esclusivamente per le domande di prestazioni dei Fondi di solidarietà, si fa presente che il
ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda
on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, a tal fine prevista all’interno
della procedura di inoltro della domanda al Fondo.
Pertanto, il ticket non deve essere richiesto tramite l’applicativo “Gestione ticket”.
Si allega (allegato n. 1), per maggior chiarezza, uno stralcio dal manuale utente esplicativo
delle modalità di accesso all’invio della domanda e all’inserimento del ticket contestualmente
alla compilazione della domanda. Ove necessario, la versione integrale del manuale utente e
scaricabile dall’“Area Download” della procedura on line di inoltro delle istanze al Fondo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
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Invio on line Domande Fondi Solidarietà
Presentazione Domande Fondi di Solidarietà
( Doc. del 22.02.2018)
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Indice
1. INVIO DOMANDE FONDI DI SOLIDARIETÀ .................................................................................... 3
1.1. VERIFICA E INVIA DOMANDA ............................................................................................................ 6
1.2. INSERIMENTO TICKET ...................................................................................................................... 8
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1. INVIO DOMANDE FONDI DI SOLIDARIETÀ
Selezionando “Invio Domande”, si accede alle funzioni per l’invio delle
domande relative ai Fondi di Solidarietà.
Verrà visualizzata la schermata in cui inserire i dati della domanda
Selezionare il Tipo Intervento come evidenziato nell’immagine:
Selezionare il Fondo di interesse, come evidenziato nell’immagine:
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Completare la schermata con le informazioni richieste, diverse a seconda del Fondo
e/o Tipo intervento, quindi selezionare il tasto
La procedura effettuerà i controlli per verificare la coerenza dei dati inseriti.
Di seguito uno dei messaggi:
In questo caso è possibile comunque “forzare” selezionando il tasto che
consente il completamento della domanda.
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In altri casi, come nell’immagine seguente, la domanda non può essere inviata.
I quadri previsti nella domanda sono:
Modello
A - Dati relativi all'azienda
B - Dettaglio trattamento
C - Assegno Ordinario - tipo causale
C1 - Assegno Ordinario - Dichiarazione di responsabilità
D - Addetti/Beneficiari
E - Assegno Ordinario – numero ore richieste per qualifica
F - Dati relativi all'accordo sindacale
G - Ulteriori allegati
Le informazioni previste nei diversi quadri variano in base alle diverse tipologie di
domande da inviare.
Si rimanda al manuale online per il
dettaglio dei quadri.
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1.1. Verifica e Invia domanda
Completata la compilazione dei quadri richiesti, tramite il
è possibile effettuare il controllo dei dati inseriti.
Eventuali errori o incongruenze vengono segnalati nel riquadro evidenziato
nell’immagine:
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Se la domanda è stata correttamente compilata, si attiva il tasto
e selezionandolo, la domanda:
DEVE ESSERE COMPLETATA CON
L’INSERIMENTO DEL TICKET
,
per le
domande con inizio periodo 2018 (come descritto nel paragrafo
inserimento Ticket)
viene inviata all’Istituto se il Ticket non è richiesto.
Ad ogni modo è necessario verificare nella funzione degli Esiti se la domanda
è stata correttamente inviata e per le domande con inizio periodo 2018 che
sia presente il ticket.
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1.2. Inserimento Ticket
Effettuato l’invio della domanda, per le domande con inizio periodo 2018, è
indispensabile l’inserimento del TICKET.
Selezionando il tasto vengono attivate le funzioni di
creazione (i dati matricola ed id vengono riportati in automatico) come da
immagine:
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Selezionando il tasto Cerca viene visualizzata la domanda da associare con
una sintesi delle informazioni:
Selezionando il tasto Associa:
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Viene visualizzata la schermata per la richiesta del Ticket:
Effettuata la selezione del tasto Richiedi Ticket, viene visualizzato il Numero del
Ticket.
Effettuando Salva associazione l’operazione viene completata e compare il
seguente messaggio:
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