Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Chiarimenti
Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 06-04-2021
Messaggio n. 1421
OGGETTO: Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(legge di bilancio 2021). Esonero per le assunzioni di donne
lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Chiarimenti
L’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha
stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero
di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella
misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni e istruzioni
per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero
contributivo.
A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, riguardanti l’ambito di applicazione della
misura di esonero, ad integrazione di quanto previsto nella sopra richiamata circolare, si
rappresenta quanto segue.
1. Rapporti di lavoro incentivati
Come già previsto nella circolare n. 32/2021, l’incentivo in esame spetta per:
le assunzioni a tempo determinato;
le assunzioni a tempo indeterminato;
le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Nella medesima circolare è stato altresì chiarito che il requisito di svantaggio della lavoratrice
(stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del
requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende
richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo
determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella
della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si
intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere
richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto
alla data della trasformazione.
In virtù delle sopra esposte argomentazioni, si precisa ulteriormente, ad integrazione di quanto
già chiarito nella richiamata circolare, che il beneficio può trovare applicazione anche nelle
ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi
della disciplina di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all’articolo
1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta
per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
Infine, si ribadisce, come già previsto nella circolare n. 32/2021, che l’incentivo spetta anche in
caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo
determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
2. Misura dell’incentivo
Nella circolare n. 32/2021, con riferimento ai premi dovuti all’INAIL, si è provveduto a
richiamare quanto già previsto strutturalmente per l’agevolazione di cui all’articolo 4, commi
da 8 a 11, della legge n. 92/2012, dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali n. 34/2013 e dalla circolare n. 28/2014 dell’INAIL.
Con il presente messaggio si rende noto che, riguardo all’applicazione della nuova
agevolazione di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, per quanto
attiene ai profili in materia assicurativa, occorre fare riferimento alle comunicazioni di
competenza dell’INAIL.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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