Reddito di Libertà. Esiti delle domande ripresentate nella fase transitoria. Apertura dal 12 maggio 2025 del servizio per la presentazione delle nuove domande di Reddito di Libertà per l’anno 2025
Reddito di Libertà. Esiti delle domande ripresentate nella fase transitoria. Apertura dal 12 maggio 2025 del servizio per la presentazione delle nuove domande di Reddito di Libertà per l’anno 2025
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07-05-2025
Messaggio n. 1429
OGGETTO: Reddito di Libertà. Esiti delle domande ripresentate nella fase
transitoria. Apertura dal 12 maggio 2025 del servizio per la
presentazione delle nuove domande di Reddito di Libertà per l’anno
2025
1. Premessa
Con la circolare n. 54 del 5 marzo 2025 è stata illustrata la disciplina di dettaglio del Reddito di
Libertà, nonché sono state fornite istruzioni per la presentazione delle relative domande, a
seguito dell’entrata in vigore, in data 4 marzo 2025, del decreto del Ministro per la Famiglia, la
natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro dell’Economia e delle finanze 2 dicembre 2024 (di seguito, decreto), che ha definito i
criteri per la ripartizione delle risorse stanziate per gli anni 2024, 2025 e 2026, pari, per
ciascun anno, a 10 milioni di euro, e ha modificato la disciplina di dettaglio del Reddito di
Libertà.
Con il presente messaggio si comunica che l’Istituto ha elaborato le domande ripresentate nella
fase transitoria e ha determinato l’esito delle stesse, sulla base delle risorse disponibili a livello
regionale, utilizzando come criterio la data e l’ora di invio della domanda originaria. Si
comunica altresì l’apertura, dal 12 maggio 2025, del servizio per la presentazione delle nuove
domande per l’anno 2025.
2. Esiti delle domande ripresentate nella fase transitoria
Come specificato al paragrafo 3 della citata circolare n. 54/2025, le domande presentate
all’INPS e non accolte per incapienza dei fondi alla data di entrata in vigore del decreto (4
marzo 2025) potevano essere ripresentate dalle donne interessate entro il 18 aprile 2025,
previa verifica da parte del Comune della permanenza dei requisiti per accedere al contributo.
A seguito della ripresentazione la procedura ha generato per l’anno 2025 le domande con i dati
delle domande originarie, eventualmente aggiornati in base alle segnalazioni pervenute dai
Comuni a mezzo posta elettronica certificata.
I Comuni possono consultare l’esito delle domande ripresentate nell’anno 2025 accedendo alla
sezione “Reddito di Libertà” del servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle
prestazioni sociali”. Il servizio, inoltre, consente ai Comuni di modificare l’IBAN delle domande
nello stato “Accolta in attesa IBAN” per le quali il controllo dell’IBAN ha dato esito negativo.
L’esito delle domande ripresentate è comunicato dall’INPS alle interessate utilizzando i dati di
contatto presenti in procedura. Nel caso in cui i dati di contatto non siano presenti, il Comune
deve informare l’interessata sull’esito della domanda.
Le domande ripresentate nella fase transitoria e non accolte per insufficienza delle risorse
regionali restano valide fino al 31 dicembre 2025 e conservano la priorità rispetto alle nuove
domande dell’anno 2025.
3. Presentazione delle nuove domande per l’anno 2025
A decorrere dal 12 maggio 2025 le donne in possesso dei requisiti descritti al paragrafo 2 della
circolare n. 54/2025, comprese quelle che non hanno ripresentato la domanda entro il 18 aprile
2025, possono presentare la domanda a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l’anno
2025, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella
sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS.
Le domande devono essere presentate per il tramite dei Comuni di riferimento, ossia dal
Comune nel cui ambito è avvenuta la presa in carico da parte del centro antiviolenza e del
servizio sociale, a prescindere che in tale Comune la donna abbia fissato la residenza o il
domicilio.
Le domande sono accolte sulla base delle risorse disponibili a livello regionale tenendo conto
della data e dell’ora di invio delle stesse.
Le domande presentate nel 2025, comprese quelle ripresentate entro il 18 aprile 2025, restano
valide fino al 31 dicembre 2025 e sono accolte nei limiti delle risorse trasferite all’INPS entro la
medesima data.
Nel caso di domande non accolte, a decorrere dal 1° gennaio 2026 le interessate possono
presentare un’autonoma nuova domanda ai sensi dell’articolo 3 del decreto.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 1429/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.