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Messaggio INPS 1429/2025

Reddito di Libertà. Esiti delle domande ripresentate nella fase transitoria. Apertura dal 12 maggio 2025 del servizio per la presentazione delle nuove domande di Reddito di Libertà per l’anno 2025

Pubblicato: 06/05/2025 In vigore dal: 06/05/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Reddito di Libertà. Esiti delle domande ripresentate nella fase transitoria. Apertura dal 12 maggio 2025 del servizio per la presentazione delle nuove domande di Reddito di Libertà per l’anno 2025

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 07-05-2025 Messaggio n. 1429 OGGETTO: Reddito di Libertà. Esiti delle domande ripresentate nella fase transitoria. Apertura dal 12 maggio 2025 del servizio per la presentazione delle nuove domande di Reddito di Libertà per l’anno 2025 1. Premessa Con la circolare n. 54 del 5 marzo 2025 è stata illustrata la disciplina di dettaglio del Reddito di Libertà, nonché sono state fornite istruzioni per la presentazione delle relative domande, a seguito dell’entrata in vigore, in data 4 marzo 2025, del decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze 2 dicembre 2024 (di seguito, decreto), che ha definito i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate per gli anni 2024, 2025 e 2026, pari, per ciascun anno, a 10 milioni di euro, e ha modificato la disciplina di dettaglio del Reddito di Libertà. Con il presente messaggio si comunica che l’Istituto ha elaborato le domande ripresentate nella fase transitoria e ha determinato l’esito delle stesse, sulla base delle risorse disponibili a livello regionale, utilizzando come criterio la data e l’ora di invio della domanda originaria. Si comunica altresì l’apertura, dal 12 maggio 2025, del servizio per la presentazione delle nuove domande per l’anno 2025. 2. Esiti delle domande ripresentate nella fase transitoria Come specificato al paragrafo 3 della citata circolare n. 54/2025, le domande presentate all’INPS e non accolte per incapienza dei fondi alla data di entrata in vigore del decreto (4 marzo 2025) potevano essere ripresentate dalle donne interessate entro il 18 aprile 2025, previa verifica da parte del Comune della permanenza dei requisiti per accedere al contributo. A seguito della ripresentazione la procedura ha generato per l’anno 2025 le domande con i dati delle domande originarie, eventualmente aggiornati in base alle segnalazioni pervenute dai Comuni a mezzo posta elettronica certificata. I Comuni possono consultare l’esito delle domande ripresentate nell’anno 2025 accedendo alla sezione “Reddito di Libertà” del servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Il servizio, inoltre, consente ai Comuni di modificare l’IBAN delle domande nello stato “Accolta in attesa IBAN” per le quali il controllo dell’IBAN ha dato esito negativo. L’esito delle domande ripresentate è comunicato dall’INPS alle interessate utilizzando i dati di contatto presenti in procedura. Nel caso in cui i dati di contatto non siano presenti, il Comune deve informare l’interessata sull’esito della domanda. Le domande ripresentate nella fase transitoria e non accolte per insufficienza delle risorse regionali restano valide fino al 31 dicembre 2025 e conservano la priorità rispetto alle nuove domande dell’anno 2025. 3. Presentazione delle nuove domande per l’anno 2025 A decorrere dal 12 maggio 2025 le donne in possesso dei requisiti descritti al paragrafo 2 della circolare n. 54/2025, comprese quelle che non hanno ripresentato la domanda entro il 18 aprile 2025, possono presentare la domanda a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2025, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS. Le domande devono essere presentate per il tramite dei Comuni di riferimento, ossia dal Comune nel cui ambito è avvenuta la presa in carico da parte del centro antiviolenza e del servizio sociale, a prescindere che in tale Comune la donna abbia fissato la residenza o il domicilio. Le domande sono accolte sulla base delle risorse disponibili a livello regionale tenendo conto della data e dell’ora di invio delle stesse. Le domande presentate nel 2025, comprese quelle ripresentate entro il 18 aprile 2025, restano valide fino al 31 dicembre 2025 e sono accolte nei limiti delle risorse trasferite all’INPS entro la medesima data. Nel caso di domande non accolte, a decorrere dal 1° gennaio 2026 le interessate possono presentare un’autonoma nuova domanda ai sensi dell’articolo 3 del decreto. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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