Articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli (c.d. Nuovo bonus mamme). Implementazione del servizio per presentare una nuova domanda per i mesi non richiesti con la precedente istanza e rielaborazione delle domande che non hanno superato i primi controlli
Articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli (c.d. Nuovo bonus mamme). Implementazione del servizio per presentare una nuova domanda per i mesi non richiesti con la precedente istanza e rielaborazione delle domande che non hanno superato i primi controlli
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 15-01-2026
Messaggio n. 147
OGGETTO: Articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Integrazione al
reddito per le lavoratrici madri con due o più figli (c.d. Nuovo bonus
mamme). Implementazione del servizio per presentare una nuova
domanda per i mesi non richiesti con la precedente istanza e
rielaborazione delle domande che non hanno superato i primi
controlli
Con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025 sono state fornite indicazioni relative al cosiddetto
Nuovo bonus mamme ed è stato comunicato il rilascio del servizio per la presentazione delle
relative domande.
Con il successivo messaggio n. 3289 del 31 ottobre 2025 sono stati precisati quali termini finali
per la presentazione delle domande il 9 dicembre 2025 e il 31 gennaio 2026 per i casi in cui i
requisiti sono maturati successivamente al 9 dicembre 2025, ma comunque entro il 31
dicembre 2025.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che il servizio di presentazione delle
domande è stato aggiornato per consentire alle lavoratrici madri di presentare un’ulteriore
domanda per i mesi non richiesti nell’istanza già presentata, utilizzando il servizio accessibile
sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” >
“Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus
mamme”.
La domanda integrativa può essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
Si evidenzia, inoltre, che entro il 31 gennaio 2026 saranno effettuare ulteriori lavorazioni delle
domande, presentate entro il 9 dicembre 2025, che non hanno superato i primi controlli. Le
richiedenti il Nuovo bonus mamme possono consultare gli esiti della lavorazione e aggiornare le
informazioni relative alle modalità di pagamento accedendo al citato servizio “Nuovo Bonus
mamme”.
Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio della funzione per richiedere il riesame
delle domande respinte o accolte parzialmente.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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