Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 5 gennaio 2024, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, rubricato “Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa”, recante i criteri di applicazione del citato comma 2, registrato dalla Corte dei Conti il 28 gennaio 2024, n. 187. Istruzion
Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 5 gennaio 2024, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, rubricato “Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa”, recante i criteri di applicazione del citato comma 2, registrato dalla Corte dei Conti il 28 gennaio 2024, n. 187. Istruzioni applicative
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 18-04-2024
Messaggio n. 1536
OGGETTO: Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 5 gennaio 2024, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, terzo
periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, rubricato “Misure
a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana
Spa e Alitalia Cityliner Spa”, recante i criteri di applicazione del
citato comma 2, registrato dalla Corte dei Conti il 28 gennaio 2024,
n. 187. Istruzioni applicative
1. Premessa
Con la circolare n. 32 del 7 febbraio 2024 sono state fornite le istruzioni operative e contabili
relative alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in favore dei lavoratori dipendenti di
Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a., prevista dall’articolo 12 del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2023, n. 136, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.
Il citato articolo 12, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2023, ha previsto
che: “Dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al
comma 1 non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della
pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 3,
commi 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ovvero della pensione anticipata
di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164”.
Il medesimo articolo 12, comma 2, ultimo periodo, ha previsto altresì che: “Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma”.
Il predetto decreto interministeriale è stato adottato in data 5 gennaio 2024 e pubblicato il 30
gennaio 2024, nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali.
L’articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024 dispone che: “Il
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.
215, può proseguire, nel limite di spesa individuato all’articolo 12, comma 1 del decreto-legge
10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136,
anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario, per il periodo decorrente
dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. L'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa di cui al presente comma, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dal predetto monitoraggio
emerge che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non può
erogare ulteriori trattamenti”.
Il comma 2 del citato articolo 1 dispone che: “Dal 1° gennaio 2024, il trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non è dovuto al dipendente di Alitalia -
Società aerea italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., dalla data di maturazione del primo
diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e di cui all'articolo 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
164, ovvero, della pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164”.
L’articolo 2, comma 1, del citato decreto interministeriale, prevede che: “Ai fini della fruizione
del trattamento straordinario di cui all’articolo 1 del presente decreto, il datore di lavoro invia
all’INPS, prima della presentazione dell’istanza di autorizzazione al trattamento, l’elenco dei
dipendenti interessati alla proroga del trattamento con indicazione dei codici fiscali, al fine di
consentire all’Istituto di certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il
31 ottobre 2024”.
Il comma 2 dello stesso articolo 2, dispone che: “L’INPS provvede alla certificazione sulla base
delle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale presso la quale è accertato il primo diritto
utile alla decorrenza della pensione, tenendo conto, in via prospettica, dei periodi di
integrazione salariale di cui all’articolo 1, nonché dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione
o trasferimento oneroso con riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento. La
certificazione è inviata dall’Inps al datore di lavoro”.
Al comma 3 del medesimo articolo, è precisato che: “Qualora il primo diritto utile alla
decorrenza della pensione certificato dall’INPS sia antecedente al 1° gennaio 2024, il
trattamento di cui all’articolo 1 non è dovuto da tale data; qualora il primo diritto utile alla
decorrenza della pensione sia pari o successivo al 1° gennaio 2024, il trattamento di cui
all’articolo 1 non è dovuto dal primo diritto utile alla decorrenza della pensione”.
Infine, l’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto interministeriale in esame prevede che: “1. A
seguito dell’invio dell’elenco di cui al precedente articolo 2 comma 1, il datore di lavoro inoltra
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali,
tramite l’applicativo CIGSonline, la domanda di autorizzazione al trattamento straordinario di
integrazione salariale. 2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
A scioglimento della riserva di cui al paragrafo 2 della citata circolare n. 32 del 2024, con il
presente messaggio, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono
le relative istruzioni applicative alla luce di quanto disposto nel decreto interministeriale di cui
all’oggetto.
2. Certificazione del primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico
Come anticipato in premessa, l’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale del 5 gennaio
2024, prevede che “l’INPS provvede alla certificazione sulla base delle disposizioni vigenti nella
gestione previdenziale presso la quale è accertato il primo diritto utile alla decorrenza della
pensione, tenendo conto, in via prospettica, dei periodi di integrazione salariale di cui
all’articolo 1, nonché dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso con
riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento”.
Ai fini dell’accertamento del primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico,
rilevano i requisiti pensionistici, previsti per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, per gli iscritti al Fondo
di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo
volo), anche i requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3, 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 164, tenendo conto del regime delle decorrenze (c.d. finestre) diversificato a seconda
della tipologia di pensione.
In relazione al predetto accertamento, in presenza di periodi assicurativi presso due o più
gestioni o fondi previdenziali non trovano applicazione gli istituti di cumulo dei periodi
assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all’articolo
3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, all’articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42,
e all’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Per consentire all’Istituto di certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro
il 31 ottobre 2024, l’articolo 2 del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024 prevede l’invio
da parte del datore di lavoro dell’elenco dei dipendenti interessati alla proroga del trattamento
di integrazione salariale in oggetto con indicazione dei relativi codici fiscali.
L’INPS certifica il primo diritto utile alla decorrenza della pensione tenendo conto, in via
prospettica, dei periodi di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto
interministeriale in esame, nonché dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o
trasferimento oneroso con riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento e, in base a
quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024,
invia la certificazione al datore di lavoro. Tale certificazione è inviata anche al lavoratore a cura
dell’INPS.
3. Periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso con riferimento
ai quali risulti attivo il piano di pagamento
Ai fini della certificazione di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto interministeriale del 5
gennaio 2024 si tiene conto, in via prospettica, anche dei periodi oggetto di riscatto,
ricongiunzione o trasferimento oneroso con riferimento ai quali risulti attivo il piano di
pagamento.
Per i nominativi indicati nell’elenco dei soggetti interessati, la Struttura territoriale INPS
competente deve verificare la presenza di domande di riscatto e/o ricongiunzione ancora
giacenti e provvedere alla definizione delle stesse con tempestività attivando, ove necessario,
ogni forma di collaborazione e integrazione tra gli Uffici interessati.
Nel caso di accoglimento delle suddette domande, i relativi periodi sono quindi considerati
provvisoriamente ai soli fini della certificazione in commento, anche se non sia ancora
avvenuto il pagamento (rateale o in unica soluzione) dell’onere dovuto.
Resta inteso cheil riconoscimento dei suddetti periodi ai fini pensionistici è condizionato al
regolare versamento dell’onere di riscatto o di ricongiunzione, secondo le vigenti disposizioni di
legge e amministrative. Al momento della liquidazione della pensione, si procederà a verificare
l’effettivo e regolare pagamento dell’onere e, in caso di pagamento rateale, a richiedere il
pagamento del debito residuo in unica soluzione o - ove previsto - a effettuare la trattenuta
sull’emolumento pensionistico delle rate di onere restanti, nei limiti e secondo le vigenti
disposizioni di legge e amministrative.
L’interruzione del pagamento rateale degli oneri dovuti comporta, nel caso di riscatti,
l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo del capitale versato
o, nel caso di ricongiunzione, l’annullamento dell’intera operazione di trasferimento dei
contributi. La volontà di non proseguire nel versamento degli oneri dovuti deve essere
rappresentata dal soggetto interessato con ogni sollecitudine alla Struttura territoriale INPS di
competenza, che provvederà a rettificare la certificazione rilasciata. Analogamente, la
Struttura territoriale INPS di competenza monitorerà il regolare versamento degli oneri e, in
caso di interruzione degli stessi o di pagamenti effettuati oltre i termini assegnati e non
convalidabili secondo i criteri in uso, riesaminerà la certificazione.
4. Riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, per il periodo dal 1° gennaio
2024 al 31 ottobre 2024
Come previsto all’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024, il
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-
legge n. 146 del 2021, è riconosciuto, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, fino alla prima
decorrenza utile del trattamento pensionistico indicata nella certificazione di cui al paragrafo 2
del presente messaggio.
In ogni caso, non si procederà al recupero del trattamento straordinario di integrazione
salariale corrisposto dal mese di gennaio 2024 fino alla data di notifica al lavoratore della
certificazione di cui al precedente paragrafo 2 nei confronti dei lavoratori che risultino avere
maturato il primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico entro la data della
predetta notifica.
Il Direttore generale f.f.
Antonio Pone
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