Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1569/2022
Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2022
Riferimento normativo
Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2022
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07-04-2022
Messaggio n. 1569
OGGETTO: Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità
reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2022
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), all’articolo 1, commi da 386 a
400, ha introdotto - in via sperimentale per il triennio 2021-2023 - l’indennità straordinaria di
continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO, rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per
professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Con la circolare n. 94 del 2021
sono state fornite le relative istruzioni amministrative.
Come precisato al paragrafo 4 della citata circolare n. 94 del 2021, per fruire dell’indennità
ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via
telematica entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento, utilizzando i consueti canali messi a
disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Al riguardo, si fa presente che dal 31 ottobre 2021 non è più attivo il servizio per la
presentazione della domanda di ISCRO 2021.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che a decorrere dal 1° maggio
2022 sarà possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2022. Pertanto, a
partire dalla predetta data sarà nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande
ISCRO nel portale istituzionale dell’INPS e lo stesso rimarrà disponibile fino alla data del 31
ottobre 2022, termine ultimo per la presentazione della domanda di ISCRO per l’anno 2022.
Si ricorda che l’accesso alla prestazione ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, della legge
n. 178/2020, è ammesso una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023.
Pertanto, non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2022 coloro che hanno già
fruito della medesima prestazione per l’anno 2021; eventuali domande che verranno
comunque presentate saranno rigettate dall’Istituto con la motivazione di cui sopra.
Inoltre, come già chiarito al paragrafo 5 della citata circolare n. 94 del 2021, nel caso di
decadenza dal diritto all’indennità ISCRO riconosciuta per l’anno 2021, l’assicurato – pur non
avendo beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste - non
potrà comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento 2021–
2023.
La domanda di indennità ISCRO per l’anno 2022 potrà, invece, essere utilmente presentata da
coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2021, nonché da coloro che, pur avendo
presentato domanda nel 2021, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è
stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.
Si ricorda che le credenziali di accesso al servizio web offerto dall’Istituto per la presentazione
della domanda di indennità ISCRO sono le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione ISCRO può essere richiesta tramite il servizio di
Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente)
oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai
diversi gestori).
Si ricorda, infine, che ai fini della verifica dei requisiti reddituali di cui ai paragrafi 2.2.3 e 2.2.4
della circolare n. 94 del 2021 in materia di ISCRO, in sede di presentazione della domanda
l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse (cfr. l’art.
1, comma 389, della legge n. 178/2020), salvo che gli stessi non siano già a disposizione
dell’Istituto; in tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in
considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto, che saranno precaricati nel pannello di
domanda.
Per le ulteriori istruzioni amministrative sulla prestazione ISCRO si rinvia alla circolare n. 94
del 2021.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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