Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Indennità di malattia lavoratori marittimi. Modifiche alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione. Prime istruzioni operative
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Indennità di malattia lavoratori marittimi. Modifiche alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione. Prime istruzioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 12-01-2024
Messaggio n. 157
OGGETTO: Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il
triennio 2024-2026”. Indennità di malattia lavoratori marittimi.
Modifiche alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo
della prestazione. Prime istruzioni operative
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario n. 40/L è stata
pubblica la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito, anche
legge di Bilancio 2024).
L’articolo 1, comma 156, della citata legge, novellando gli articoli 6 e 10 del regio decreto-
legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n.
831, ha introdotto modifiche alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo delle
indennità di malattia specifiche dei lavoratori marittimi (cfr. la circolare n. 179 del 23 dicembre
2013).
Con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni operative.
2. Quadro normativo
Si ricorda che la tutela della malattia per i lavoratori marittimi prevede le seguenti distinte
prestazioni:
indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per
inabilità temporanea assoluta da malattia complementare di cui agli articoli 6 e 7 del
R.D.L. n. 1918/1937, la cui misura è calcolata ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regio
decreto-legge; in particolare le descritte prestazioni, prima della novella in commento,
erano indennizzate in misura pari al 75% del salario effettivamente percepito
dall’assicurato nei 30 giorni precedenti lo sbarco;
indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro,
riconosciuta sulla base della contrattazione collettiva specifica di settore, corrisposta nella
misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della
retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia;
temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia, di cui alla legge 16 ottobre
1962, n. 1486, conseguente a un periodo di inabilità per malattia o infortunio
precedentemente indennizzato. La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura
della prestazione è la medesima utilizzata come base di calcolo per l’evento di malattia
presupposto, considerando tuttavia le sole voci della retribuzione ordinaria.
3. Modifiche al quadro normativo di riferimento. Articolo 1, comma 156, della legge
30 dicembre 2023, n. 213
Come anticipato in premessa, l’articolo 1, comma 156, della legge di Bilancio 2024, novellando
gli articoli 6 e 10 del R.D.L. n. 1918/1937, ha modificato la misura e la retribuzione di
riferimento per la base di calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia
fondamentale e da malattia complementare.
In particolare, la novella prevede che - per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 -
l’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione.
Inoltre, il medesimo comma 156, modificando l’articolo 10 del R.D.L. n. 1918/1937, ha
disposto, con riferimento alla base di calcolo, che l’indennità è determinata sulla retribuzione
media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è
verificato l’evento morboso; laddove l’evento di malattia si sia verificato nei primi 30 giorni
dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della
retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.
4. Istruzioni operative
In considerazione del fatto che la predetta modifica legislativa è entrata in vigore il 1° gennaio
2024, e che, conseguentemente, il servizio web di trasmissione dei flussi retributivi di cui alla
circolare n. 70 del 17 maggio 2018 è in corso di aggiornamento, al fine di assicurare continuità
nel riconoscimento delle tutele di malattia in favore dei lavoratori marittimi, le indennità di
inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare devono
essere provvisoriamente determinate - a cura delle Sedi Polo - sulla base dell’ultima
retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro.
In caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, le stesse Sedi dovranno provvedere alla
liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti.
Nel rinviare a successiva circolare di dettaglio, si ribadisce che le componenti retributive da
includere nella base di calcolo delle indennità di malattia devono essere espressamente
previste in specifiche norme di legge o del contratto collettivo di categoria.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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