Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Modalità di esposizione sul flusso Uniemens-PosAgri. Precisazioni
Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Modalità di esposizione sul flusso Uniemens-PosAgri. Precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 23-04-2024
Messaggio n. 1597
OGGETTO: Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti di cui
all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Modalità di esposizione sul flusso Uniemens-PosAgri. Precisazioni
Con il presente messaggio, anche in relazione alle richieste pervenute in merito alla corretta
modalità di esposizione nel flusso Uniemens-PosAgri dell’esonero sulla quota a carico dei
lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
illustrato con la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, si ribadisce che la disposizione normativa
in argomento non produce effetti sulla tredicesima mensilità, sulla quattordicesima mensilità e
sui relativi ratei corrisposti che, pertanto, non devono essere considerati ai fini della
determinazione dell’importo che dà diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.
Pertanto, nell’ipotesi in cui i datori di lavoro agricoli applichino contratti collettivi di lavoro che
prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la
quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tali mensilità aggiuntive, o nei mesi di
erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, l’esonero viene calcolato esclusivamente sulla
retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità non comprensiva delle mensilità
aggiuntive.
L’esposizione dei dati nel flusso Uniemens-PosAgri deve essere, conseguentemente,
effettuata con le seguenti modalità.
Nel campo <Retribuzione> deve essere indicata la retribuzione complessiva erogata al
lavoratore, mentre nel rigo relativo al <Tipo Retribuzione Particolare>, valorizzando il campo
con i codici 8 o 9, deve essere inserito esclusivamente l’importo erogato a titolo di mensilità
aggiuntiva (sia esso relativo alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità o alla
somma di entrambe le mensilità aggiuntive) in modo che il sistema di tariffazione possa
individuare correttamente l’importo sul quale applicare l’esonero contributivo in trattazione.
Infine, si precisa che, qualora i datori di lavoro abbiano già inviato i flussi di denuncia
Uniemens-PosAgri relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, esponendo i relativi
dati con modalità diverse da quelle sopra indicate, gli stessi devono essere sostituti con l’invio,
entro il 31 maggio 2024, dei flussi corretti.
Il Direttore generale f.f.
Antonio Pone
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