Accreditamento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori subordinati titolari di un contratto di lavoro part-time, collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 e dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996, che instaurano contestualmente un altro rapporto di lavoro subordinato part-time. Chiarimenti
Accreditamento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori subordinati titolari di un contratto di lavoro part-time, collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 e dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996, che instaurano contestualmente un altro rapporto di lavoro subordinato part-time. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 21-05-2025
Messaggio n. 1606
Allegati n.1
OGGETTO: Accreditamento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori
subordinati titolari di un contratto di lavoro part-time, collocati in
aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 e
dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996, che instaurano
contestualmente un altro rapporto di lavoro subordinato part-time.
Chiarimenti
A seguito dell’incremento delle assunzioni dei lavoratori con contratti di lavoro part-time,
nonché in virtù dell’evoluzione giurisprudenziale successiva alla pubblicazione del messaggio n.
55 del 2 gennaio 2008 (Allegato n. 1), in considerazione del parere espresso dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in merito
all’accredito della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori subordinati titolari di un
contratto di lavoro part-time, collocati in aspettativa sindacale o politica, che instaurano
contestualmente un rapporto di lavoro subordinato part-time, anche con partiti politici e/o
organizzazioni sindacali.
Con il citato messaggio n. 55 del 2008 l’Istituto ha fornito disposizioni circa la possibilità di
effettuare l’accredito della contribuzione figurativa nei confronti di un lavoratore che durante i
periodi di aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, risultasse
essere iscritto presso più forme di previdenza, precisando che: “l’accredito figurativo nella
predetta assicurazione IVS non risulta escluso dalla contemporanea iscrizione del lavoratore ad
altre forme di previdenza esclusive sostitutive o esonerative, ovvero alla gestione separata di
cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95, per attività diverse esercitate al momento del
collocamento in aspettativa”.
Inoltre, nel medesimo messaggio è stato precisato che i dipendenti dei partiti politici e delle
organizzazioni sindacali collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300 del
1970, nei confronti dei quali è determinante “verificare l’assenza di qualsiasi attività lavorativa
espletata contestualmente per conto di qualsiasi datore di lavoro […] non hanno titolo
all’accredito figurativo ai sensi della citata legge 300/70 se esplicano una qualsiasi attività di
lavoro compresa una attività di collaborazione coordinata e continuativa che comporta
l’iscrizione alla gestione separata”.
Al riguardo si è pronunciata la Corte di Cassazione, secondo il cui orientamento sussiste la
compatibilità tra l’assunzione di una carica elettiva nell’ambito di un’Associazione sindacale e lo
svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l’Associazione medesima e l’eletto per lo
svolgimento di specifiche mansioni affidate al soggetto stesso (cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, sent.
17 ottobre 2013, n. 23615, e Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 3 ottobre 2016, n. 19695).
Conseguentemente, al fine di non creare delle ingiuste penalizzazioni delle posizioni
previdenziali dei lavoratori part-time che svolgano attività sindacale, è sorta la necessità di
fornire un’interpretazione evolutiva di quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 31 della
legge n. 300 del 1970.
Tanto premesso, si precisa che, a prescindere dalla Gestione pensionistica di iscrizione e ai fini
della trattazione delle istanze non ancora definite alla data di pubblicazione del presente
messaggio, è ammesso, nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro e in misura del
pro-quota, l’accredito della contribuzione figurativa del lavoro part-time da cui si è in
aspettativa sindacale o politica e l’accredito della contribuzione obbligatoria dell’attività part-
time svolta contestualmente con un altro datore di lavoro (che può essere anche un sindacato
o un partito politico), a condizione dell’assenza di sovrapposizione di copertura assicurativa.
Pertanto, le indicazioni fornite con il messaggio n. 55 del 2008 restano valide esclusivamente
per i lavoratori dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali con contratto di
lavoro a tempo pieno collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300 del
1970, qualora espletino al contempo un’attività lavorativa per conto di qualsiasi datore di
lavoro con iscrizione a qualunque Gestione pensionistica.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
INPS.HERMES.02/01/2008.0000055
Mittente
Sede: 0013/D.C. Prestazioni
Comunicazione numero: 000055 del 02/01/2008 15:49:44
Comunicazione:
Oggetto: Accredito figurativo ai sensi dell’art.31 della legge
300/1970 e contemporanea iscrizione ad altre gestioni.
Corpo del messaggio:
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI
AI DIRETTORI SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DI AGENZIA
AI RESPONSABILI U.d.P. ASSICURATO-PENSIONAT
Oggetto: Accredito figurativo ai sensi dell’art.31 della legge 300/1970
e contemporanea iscrizione ad altre gestioni.
A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questa
Direzione centrale in merito alla possibilità di effettuare l’accredito della
contribuzione figurativa nei confronti di un lavoratore che, durante il
periodo di aspettativa ex art. 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970,
risulti essere iscritto presso più forme di previdenza si precisa quanto
segue.
Presupposto essenziale per l’accredito figurativo ai sensi dell’art. 31
della legge 300/70 è che l’aspettativa deve avere sospeso un rapporto
di lavoro subordinato soggetto all’assicurazione I.V.S. come indicato
nella Circolare n. 337 C.eV. del 23.05.1973.
Peraltro, ferma restando la necessità del requisito di cui sopra,
l’accredito figurativo nella predetta assicurazione IVS non risulta escluso
dalla contemporanea iscrizione del lavoratore ad altre forme di
previdenza esclusive sostitutive o esonerative, ovvero alla gestione
separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95, per attività
diverse esercitate al momento del collocamento in aspettativa. Tale
preclusione non opera neppure nel caso in cui l’iscrizione alle predette
forme assicurative si realizzi successivamente al collocamento in
aspettativa stesso.
Si precisa, invece, che i dipendenti dei Partiti politici e delle
Organizzazioni sindacali collocati in aspettativa ex art. 31 della legge
300/70, nei confronti dei quali è determinante “verificare l’assenza di
qualsiasi attività lavorativa espletata contestualmente per conto di
qualsiasi datore di lavoro..” (circolare n. 125 del 10 maggio 1995, p.3),
non hanno titolo all’accredito figurativo ai sensi della citata legge
300/70 se esplicano una qualsiasi attività di lavoro compresa una
attività di collaborazione coordinata e continuativa che comporta
l’iscrizione alla gestione separata. Peraltro l'incompatibilità non sussiste
se l'attività di collaborazione viene svolta con modalità occasionale e
quindi non comporta iscrizione alla predetta gestione.
IL DIRETTORE CENTRALE
M. NORI
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