Ripresa dell’obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici 2016/2017. Istanza al sostituto di imposta di recupero mediante trattenute. Articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189/2016
Ripresa dell’obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici 2016/2017. Istanza al sostituto di imposta di recupero mediante trattenute. Articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189/2016
Testo normativo
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Risorse Umane
Roma, 29-04-2019
Messaggio n. 1662
Allegati n.3
OGGETTO: Ripresa dell’obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese
per gli eventi sismici 2016/2017. Istanza al sostituto di imposta di
recupero mediante trattenute. Articolo 48, comma 11, del decreto-
legge n. 189/2016
1. Premessa
Si fa seguito al messaggio n. 2108 del 24 maggio 2018, avente ad oggetto la ripresa
dell’obbligo del versamento delle ritenute sospese per gli eventi sismici verificatisi nel 2016 e
nel 2017, per fornire le indicazioni conseguenti alle novità normative introdotte dalla legge 30
dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).
Si rammenta infatti che, prima delle modifiche normative di seguito descritte, la ripresa dei
versamenti delle ritenute fiscali sospese era prevista a decorrere dal 31 maggio 2018, termine
poi prorogato al 16 gennaio 2019, e il numero massimo di rate era fissato originariamente in
24, successivamente esteso a 60.
Ciò premesso, l’articolo 1, comma 991, della legge n. 145/2018, nel modificare la norma in
oggetto, al fine di assicurare la continuità delle agevolazioni in favore delle popolazioni colpite
dal sisma, ha previsto che i contribuenti che hanno richiesto ed ottenuto il beneficio della
sospensione delle ritenute fiscali sono tenuti a versare i tributi sospesi, senza applicazione di
interessi e di sanzioni, entro il 1° giugno 2019.
A decorrere dalla predetta data, la norma prevede che gli stessi contribuenti hanno la facoltà,
in alternativa al pagamento in un’unica soluzione, di versare ratealmente gli importi dovuti fino
a un massimo di 120 rate mensili di pari importo.
Inoltre, la legge 24 luglio 2018, n. 89, di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n.
55, ha modificato l’articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189/2016, aggiungendo alla
norma in parola che “su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la
ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta”.
Pertanto, su richiesta di rateizzazione dei soggetti sostituiti, titolari di prestazione pensionistica
e/o dipendenti dell’INPS, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, provvederà ad effettuare
la trattenuta relativa alle imposte sospese e dovute dall’interessato e al conseguente
versamento all’erario delle stesse per conto del richiedente.
2. Presentazione dell’istanza: criteri e modalità
L’istanza dovrà essere presentata dal beneficiario della sospensione e avrà ad oggetto le
ritenute fiscali sospese nel 2017, incluse quelle sospese in tutto o in parte da sostituto
d’imposta diverso dall’INPS.
A tal fine, a partire dal 2 maggio 2019, in Intranet/Servizi/Piattaforma fiscale, è operativo
l’applicativo web di acquisizione delle relative istanze, con il relativo manuale operativo
pubblicato on line.
L’interessato può presentare la relativa domanda in via telematica con PIN dispositivo
accedendo all’area Prestazioni e Servizi del sito internet dell’Istituto. L’applicativo informatico
per l’acquisizione e gestione delle richieste è reso disponibile nel sito internet anche agli
intermediari abilitati all’assistenza fiscale.
Per il personale dipendente dell’INPS l’applicazione è accessibile direttamente dal sito
Intranet/Servizi ai dipendenti. Il personale dipendente dell’INPS che cessa con diritto a
pensione senza soluzione di continuità, per la residua rateizzazione, dovrà rinnovare l’istanza a
valere sulla prestazione pensionistica.
La procedura informatica prevede la predisposizione della richiesta di ripresa dei versamenti,
secondo il modello allegato (Allegato n. 1), con precompilazione degli importi per singola
tipologia di ritenuta certificata nella CU 2018, se sospesi dall’Istituto, che l’interessato
provvederà, con effetto dichiarativo, a compilare e confermare ovvero compilare ex novo, in
caso di ritenute sospese da altro sostituto di imposta, indicando altresì il numero delle rate.
Al riguardo, l’interessato si può avvalere della documentazione giustificativa in proprio
possesso (CU, modelli 730 e redditi PF).
L’istanza deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 al fine di poter usufruire della
rateizzazione nella misura massima di 120 rate a decorrere dal mese di giugno 2019.
Ove l’istanza sia presentata successivamente al 31 maggio 2019 il numero delle rate sarà
ridotto del corrispondente numero di mesi di ritardo, fermo restando che il versamento delle
ritenute riferite a periodi antecedenti l’istanza rimane di esclusiva competenza dell’interessato,
ivi incluso il versamento di sanzioni e interessi previsti dalla legge.
In esito all’istanza, la procedura fornisce una comunicazione all’interessato di accoglimento
(Allegato n. 2) ovvero di non accoglimento, con invito a versare autonomamente (Allegato n.
3).
3. Modalità di recupero per i pensionati
In caso di accoglimento dell’istanza, le trattenute su pensione verranno applicate a decorrere
dal mese di giugno 2019 o, comunque, dal mese successivo a quello di presentazione
dell’istanza di rateizzazione.
Ferma restando la decorrenza del piano di ammortamento, in fase di prima applicazione dello
stesso le trattenute su pensione saranno applicate dal primo rateo utile di pensione e le quote
pregresse saranno redistribuite sul residuo piano di ammortamento.
Parimenti, nel caso in cui la pensione risulti insufficiente a recuperare la rata, la stessa verrà
ridistribuita sul piano di ammortamento residuo.
Per ciascuna voce di ritenuta sospesa, l’importo della singola rata verrà determinato dividendo
l’importo totale per il numero delle rate da recuperare.
Se il singolo conguaglio totale risulti inferiore ad un euro, il recupero totale viene effettuato in
una singola rata.
Se l’importo della singola rata, calcolata sul singolo conguaglio suddiviso nel numero di rate
richieste, risulti inferiore ad un euro, dovrà essere ricalcolato il numero di rate in modo che il
recupero possa essere effettuato in rate di almeno un euro.
In caso di pensioni fiscalmente abbinate, il recupero viene avviato sulla pensione principale e,
in caso di incapienza di quest’ultima, viene ripartito proporzionalmente sulla rata di ciascuna
pensione.
In caso di eliminazione o sospensione della pensione, il recupero delle ritenute verrà interrotto
automaticamente e all’interessato sarà comunicato l’importo residuo da versare
autonomamente.
Analogamente, in caso di decesso del richiedente, il recupero delle ritenute viene interrotto e
agli eredi del de cuius, che conservano il beneficio della rateizzazione (cfr. la Risoluzione
Agenzia delle Entrate n. 19/E 6.3.2018), sarà comunicato l’importo residuo da versare
autonomamente. Conseguentemente, non può essere accolta l’istanza di rateizzazione da parte
dell’erede del pensionato.
È esclusa la rateizzazione su pensioni indirette o di reversibilità per ritenute sospese a favore
di soggetto successivamente deceduto. Sono altresì sottratte alla trattenuta per rateizzazione
da parte del sostituto d’imposta tutte le prestazioni aventi natura esclusivamente assistenziale.
Le ritenute fiscali oggetto di riversamento sono contabilizzate ai consueti conti in uso dalle
specifiche procedure.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
ISTANZA DI RIPRESA RITENUTE ERARIALI SOSPESE
PER GLI EVENTI DEL SISMA 2016/2017
All’Ufficio INPS Sede di
_________________________
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ (codice fiscale ____________________)
nato/a a _____________________________ prov. ___ il __________, in qualità di percettore a parte dell’INPS di:
□ pensione o assegno ad essa equiparata (art. 49 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917)
□ retribuzione
CHIEDE,
ai sensi dell’art. 48 comma 11 del Decreto Legge 17/10/2016 n. 189 in vigore dall’1/1/2019
la trattenuta delle seguenti ritenute sospese in numero di rate ______.
IMPORTI SOSPESI CERTIFICATI NELLE CU/2017 E CU/2018
DESCRIZIONE DEL TRIBUTO COD.REGIONE ANNO DI DESCRIZIONE DEL CAMPO IMPORTO DA
A SUO TEMPO SOSPESO /COMUNE RIFERIMENTO CERTIFICATO TRATTENERE
RITENUTE IRPEF 2016 CU/2017 Punto 30
ADDIZIONALE REGIONALE 2016 CU/2018 Annotazione BP
ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO 2016 CU/2018 Annotazione BP
ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO 2017 CU/2018 Annotazione BS
RITENUTE IRPEF 2017 CU/2018 Punto 30
RITENUTE IRPEF COMPENSI ANNI PREC. 2017 CU/2018 Punto 514
RITENUTE IRPEF TFR/TFS SOSPESE 2017 CU/2018 Punto 805 e Punto 807
IMPORTI SOSPESI DI ASSISTENZA FISCALE CERTIFICATI NELLA CU/2018 OVVERO DICHIARATI NEL MODELLO REDDITI PF/2017
DESCRIZIONE DEL TRIBUTO COD.REGIONE ANNO DI DESCRIZIONE DEL CAMPO IMPORTO DA
A SUO TEMPO SOSPESO /COMUNE RIFERIMENTO CERTIFICATO – DICHIARATO TRATTENERE
CU/2018 Annotazione BR proveniente da 730-3/2017
IRPEF A SALDO 2016 REDDITI PF/2017 Rigo RX1 Col.1 al netto di compensazione e non
effettivamente versate con F24
CU/2018 Annotazione BR proveniente da 730-3/2017
ADDIZIONALE REGIONALE 2016 REDDITI PF/2017 Rigo RX2 Col.1 al netto di compensazione e non
effettivamente versate con F24
CU/2018 Annotazione BR proveniente da 730-3/2017
ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO 2016 REDDITI PF/2017 Rigo RX3 Col.1 al netto di compensazione e non
effettivamente versate con F24
CU/2018 Punto 131 (D) proveniente da 730-3/2017
ACCONTI IRPEF SOSPESI 2017 CU/2018 Punto 331 (C) proveniente da 730-3/2017
REDDITI PF/2017 Rigo RN62 Col.1 e Col.2 al netto di
compensazione e non effettivamente versate con F24
CU/2018 Annotazione BR proveniente da 730-3/2017
ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE
2016 REDDITI PF/2017 Rigo RX12 Col.1 (proveniente da RM sez. VI e
SEPARATA
XII) al netto di compensazione e non effettivamente versate con F24
CU/2018 Punto 132 (D) proveniente da 730-3/2017
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2017 CU/2018 Punto 332 (C) proveniente da 730-3/2017
ALL’IRPEF SOSPESO REDDITI PF/2017 Rigo RV17 Col.8 al netto di compensazione e
non effettivamente versate con F24
CU/2018 Annotazione BR proveniente da 730-3/2017
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI
2016 REDDITI PF/2017 Rigo RX5 Col.1 al netto di compensazione e non
RISULTATO
effettivamente versate con F24
CU/2018 Annotazione BR proveniente da 730-3/2017
CEDOLARE SECCA SU LOCAZIONI 2016 REDDITI PF/2017 Rigo RX4 Col.1 al netto di compensazione e non
effettivamente versate con F24
CU/2018 Punto 133 (D) proveniente da 730-3/2017
ACCONTI CEDOLARE SECCA SOSPESI 2017 CU/2018 Punto 333 (C) proveniente da 730-3/2017
REDDITI PF/2017 Rigo RB12 Col.1 e Col.2 al netto di
compensazione e non effettivamente versate con F24
CU/2018 Annotazione BR proveniente da 730-3/2017
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ 2016 REDDITI PF/2017 Rigo RX6 Col.1 al netto di compensazione e
non effettivamente versate con F24
TOTALE DA TRATTENERE
NUMERO RATE (MAX 120)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni, dichiara, ai sensi dell’articolo 46
del DPR 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati sopra esposti e la loro
conformità alla documentazione in proprio possesso nonché di trovarsi in una delle situazioni di cui all’allegato 1
ovvero 2 ovvero 2-bis dell’art. 1 del decreto legge n. 189/2016.
Data ______________ ____________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
ALLEGATO 2
Direzione __________________
Al/la Signor/a
Nome Cognome
Indirizzo
CAP - CITTÀ
Gentile Signore/a,
la informiamo che è stata accolta la sua richiesta di effettuare, tramite trattenute
mensili sulla pensione/stipendio, il versamento delle ritenute IRPEF sospese a seguito
degli eventi calamitosi del centro Italia degli anni 2016/2017.
L’importo complessivo di euro XXXXX,XX, da lei dichiarato, sarà recuperato in XXX
rate mensili sulla pensione/sullo stipendio a partire dal primo pagamento utile.
Le trattenute effettuate saranno oggetto di certificazione nell’anno successivo.
In caso di necessità potrà contattarci seguendo le indicazioni presenti nel riquadro
informativo di seguito riportato.
Distinti saluti
Il direttore
NOME COGNOME
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993
Gli uffici Inps sono a disposizione per ogni ulteriore informazione; l’elenco completo delle nostre
sedi si trova nel sito www.inps.it, sezione “Contatti”.
È inoltre possibile rivolgersi al Contact center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803
164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio
gestore. Un operatore sarà a disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
È infine possibile rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che fornirà
assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente si consiglia di tenere a portata
di mano i seguenti dati:
Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXX
Pratica/Domanda n.: XXXXX del: ________________(gg/mm/aaaa) - Categoria Sede -
certificato
ALLEGATO 3
Direzione _____________
Al/la Signor/a
Nome Cognome
Indirizzo
CAP CITTÀ
Gentile Signore/a,
la informiamo che la sua richiesta di effettuare, tramite trattenute mensili su
pensione/stipendio, il versamento delle ritenute IRPEF sospese a seguito degli eventi
calamitosi del centro Italia degli anni 2016/2017 non può essere accolta in quanto:
- l’importo della pensione/dello stipendio non ha la capienza sufficiente per effettuare
le trattenute;
- la prestazione di cui è beneficiario non consente di effettuare le trattenute in
argomento.
Dovrà quindi continuare a versare autonomamente le ritenute IRPEF sospese con le
modalità ordinarie.
In caso di necessità potrà contattarci seguendo le indicazioni presenti nel riquadro
informativo di seguito riportato.
Distinti saluti
Il direttore
NOME COGNOME
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993
Gli uffici Inps sono a disposizione per ogni ulteriore informazione; l’elenco completo delle nostre
sedi si trova nel sito www.inps.it, sezione “Contatti”.
È inoltre possibile rivolgersi al Contact center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803
164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio
gestore. Un operatore sarà a disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
È infine possibile rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che fornirà
assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente si consiglia di tenere a portata
di mano i seguenti dati:
Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXX
Pratica/Domanda n.: XXXXX del: ________________(gg/mm/aaaa) - Categoria Sede -
certificato
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