Articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
Articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 13-01-2022
Messaggio n. 169
OGGETTO: Articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Proroga
dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla
pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all’articolo 16 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, Supplemento Ordinario n. 49/L, è stata
pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.
L’articolo 1, comma 94, della legge in argomento prevede che: “All’articolo 16 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2021» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 28 febbraio 2022»”.
Con il presente messaggio, si forniscono le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma
94, della legge n. 234 del 2021.
2. Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla
pensione anticipata c.d. opzione donna
La norma in esame modifica l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente al quale sono state
date istruzioni al paragrafo 3 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, estendendo la
possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna alle lavoratrici
che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021.
In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, le
lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima
di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se
lavoratrici autonome.
Si precisa che, con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli
adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi
titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale
perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di
anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento
pensionistico.
Alle lavoratrici madri, che accedono al predetto trattamento, non si applicano le disposizioni
previste dal comma 40 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in commento trova applicazione quanto
disposto in materia dall’articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010; pertanto, il diritto
alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:
a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento
pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento
sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Per le lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
(AFAM) trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449; pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono
conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2022 e
dal 1° novembre 2022.
Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i
prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021, può essere conseguito anche successivamente
alla prima decorrenza utile.
Tenuto conto della data del 1° gennaio 2022, di entrata in vigore della legge n. 234 del 2021,
la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio
2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2
gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme
esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.
Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete
modalità.
Per quanto non diversamente previsto dal presente messaggio, si fa rinvio alle istruzioni
diramate con la citata circolare n. 11/2019 e ai chiarimenti forniti con i messaggi n. 1551 del
16 aprile 2019 (paragrafo 2) e n. 4560 del 21 dicembre 2021.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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