Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1766/2025

Riforma dell’accertamento della condizione di disabilità introdotta dal decreto legislativo n. 62/2024.Procedimento per la valutazione di base per le Province in sperimentazione. Indennità di frequenza. Coordinamento con la disciplina di cui all’articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014

Pubblicato: 03/06/2025 In vigore dal: 03/06/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Riforma dell’accertamento della condizione di disabilità introdotta dal decreto legislativo n. 62/2024.Procedimento per la valutazione di base per le Province in sperimentazione. Indennità di frequenza. Coordinamento con la disciplina di cui all’articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014

Testo normativo

Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 04-06-2025 Messaggio n. 1766 OGGETTO: Riforma dell’accertamento della condizione di disabilità introdotta dal decreto legislativo n. 62/2024.Procedimento per la valutazione di base per le Province in sperimentazione. Indennità di frequenza. Coordinamento con la disciplina di cui all’articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014 La riforma introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ha previsto una nuova modalità per l’avvio del procedimento di accertamento della condizione di disabilità. Infatti, l’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo stabilisce che: “Il procedimento per la valutazione di base si attiva su richiesta dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione, in via telematica, del certificato medico introduttivo […]”. L’invio telematico all’INPS del nuovo certificato medico introduttivo, pertanto, attiva direttamente il procedimento, senza la necessità di associare a esso la domanda di accertamento sanitario. Alla luce di tale disposizione, ai fini di salvaguardare le tutele previste per i minori, si rende necessario coordinare la disciplina di cui al decreto legislativo n. 62/2024 con quanto stabilito dall’articolo 25, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede il riconoscimento in via provvisoria delle prestazioni previste per i maggiorenni invalidi ai soggetti già titolari d’indennità di frequenza, qualora abbiano provveduto a presentare la relativa “domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età”, fermo restando l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa. A tale riguardo si precisa che, nelle Province nelle quali è in corso la sperimentazione della riforma dell’accertamento della disabilità, per “domanda in via amministrativa” ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, deve intendersi l’invio telematico del certificato medico introduttivo previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024, effettuato nei sei mesi precedenti al compimento della maggiore età. Si comunica infine che, allo scopo di prevenire l’eventuale pagamento di prestazioni economiche previste per i maggiorenni risultanti non dovute all’esito della verifica dei requisiti sanitari, si procederà alla calendarizzazione della valutazione di base su tali posizioni entro 30 giorni dal raggiungimento della maggiore età. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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