Riforma dell’accertamento della condizione di disabilità introdotta dal decreto legislativo n. 62/2024.Procedimento per la valutazione di base per le Province in sperimentazione. Indennità di frequenza. Coordinamento con la disciplina di cui all’articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014
Riforma dell’accertamento della condizione di disabilità introdotta dal decreto legislativo n. 62/2024.Procedimento per la valutazione di base per le Province in sperimentazione. Indennità di frequenza. Coordinamento con la disciplina di cui all’articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014
Testo normativo
Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 04-06-2025
Messaggio n. 1766
OGGETTO: Riforma dell’accertamento della condizione di disabilità introdotta dal
decreto legislativo n. 62/2024.Procedimento per la valutazione di
base per le Province in sperimentazione. Indennità di frequenza.
Coordinamento con la disciplina di cui all’articolo 25, comma 5, del
decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge
114/2014
La riforma introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ha previsto una nuova
modalità per l’avvio del procedimento di accertamento della condizione di disabilità. Infatti,
l’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo stabilisce che: “Il procedimento per la
valutazione di base si attiva su richiesta dell’interessato, dell’esercente la responsabilità
genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con
la trasmissione, in via telematica, del certificato medico introduttivo […]”. L’invio telematico
all’INPS del nuovo certificato medico introduttivo, pertanto, attiva direttamente il
procedimento, senza la necessità di associare a esso la domanda di accertamento sanitario.
Alla luce di tale disposizione, ai fini di salvaguardare le tutele previste per i minori, si rende
necessario coordinare la disciplina di cui al decreto legislativo n. 62/2024 con quanto stabilito
dall’articolo 25, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede il riconoscimento in via
provvisoria delle prestazioni previste per i maggiorenni invalidi ai soggetti già titolari
d’indennità di frequenza, qualora abbiano provveduto a presentare la relativa “domanda in via
amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età”, fermo restando
l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa.
A tale riguardo si precisa che, nelle Province nelle quali è in corso la sperimentazione della
riforma dell’accertamento della disabilità, per “domanda in via amministrativa” ai sensi
dell’articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, deve intendersi l’invio telematico del
certificato medico introduttivo previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n.
62/2024, effettuato nei sei mesi precedenti al compimento della maggiore età.
Si comunica infine che, allo scopo di prevenire l’eventuale pagamento di prestazioni
economiche previste per i maggiorenni risultanti non dovute all’esito della verifica dei requisiti
sanitari, si procederà alla calendarizzazione della valutazione di base su tali posizioni entro 30
giorni dal raggiungimento della maggiore età.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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