Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1772/2024
Certificato di pensione (c.d. mod. ObisM) 2024
Riferimento normativo
Certificato di pensione (c.d. mod. ObisM) 2024
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 09-05-2024
Messaggio n. 1772
OGGETTO: Certificato di pensione (c.d. mod. ObisM) 2024
Premessa
L’Istituto ogni anno per i beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali mette a
disposizione, fra i servizi online al cittadino, il certificato di pensione, cosiddetto modello
ObisM, fruibile accedendo al “Fascicolo previdenziale del cittadino”, attraverso il sito
istituzionale www.inps.it, tramite una delle seguenti credenziali:
- SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un
documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali
SPID;
- eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Il certificato di pensione 2024 è a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, compresa la
gestione ex INPGI 1, confluita all’INPS con effetto dal 1° luglio 2022, ai sensi dell’articolo 1,
comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
1. Categorie di percettori esclusi dalla pubblicazione del certificato di pensione
Il certificato di pensione non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a
pensione (APE sociale, assegni straordinari, c.d. “isopensioni” ai sensi dell’articolo 4, della
legge 28 giugno 2012, n. 92) che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non
vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per
tutta la loro durata.
Pertanto, la pubblicazione del certificato di pensione non viene effettuata per le seguenti
categorie di prestazione:
027-VOCRED;
028-VOCOOP;
029-VOESO;
143-APESOCIAL;
127-CRED27;
128-COOP28;
129-VESO29;
198-VESO33;
199-VESO92;
200 – ESPA.
L’unica eccezione è rappresentata dall’indennizzo commercianti, che viene corrisposto
annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato.
Nel caso di soggetto titolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di prestazione di
accompagnamento a pensione, il certificato di pensione contiene le sole informazioni relative
alla prestazione previdenziale e/o assistenziale.
2. Il certificato di pensione dinamico
Il certificato di pensione, a decorrere dal 2021, è reso in modalità dinamica e aggiornato alla
data della richiesta da parte dell’interessato; pertanto, è possibile ottenerlo anche per le
prestazioni liquidate in corso d’anno.
Inoltre, per i certificati emessi negli ultimi 5 anni viene messa a disposizione una versione
statica storicizzata, consultabile attraverso le medesime modalità illustrate in premessa.
3. Aumenti di perequazione automatica previsionale delle pensioni per l’anno 2024
Il certificato di pensione viene pubblicato annualmente tenendo conto delle attività
generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, necessarie per
consentire il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali dovute.
In particolare, per l’anno 2024, l’aumento delle pensioni per l’adeguamento al costo della vita,
stabilito in via previsionale, è pari al 5,4%.
4. Novità per l’anno 2024
Il certificato di pensione per l’anno 2024 è stato implementato con le informazioni relative alle
seguenti novità:
- incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo (art. 1, comma
310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - legge di Bilancio 2023) riconosciuto, per il 2024,
nella misura del 2,7% senza distinzione di età del percipiente, ai titolari di un trattamento
pensionistico lordo complessivo in pagamento di importo inferiore o pari al trattamento minimo
per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità, come
illustrato nella seguente tabella:
INCREMENTO MASSIMO MENSILE
(art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022)
Trattamento Minimo % incremento Incremento Importo massimo riconosciuto
massimo riconosciuto
598,61 € 2,7% 16,16 € 614,77 €
- pensione anticipata flessibile (art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 -
legge di Bilancio 2023), riconosciuta in via sperimentale per l’anno 2023, al raggiungimento di
un'età anagrafica di 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni e perfezionamento
dei requisiti entro il 31 dicembre 2023;
- applicazione del nuovo sistema di calcolo per scaglioni e aliquote ai fini IRPEF, di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (cfr. il messaggio n. 755 del 20 febbraio 2024).
5. Caratteristiche del certificato di pensione 2024
Il certificato di pensione fornisce le seguenti informazioni analitiche:
- importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente);
- eventuali ulteriori due mensilità, se si verificano delle variazioni nelle condizioni che
determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano);
- importo delle singole trattenute fiscali;
- eventuali detrazioni di imposta applicate.
Si rammenta, inoltre, che:
- nei casi previsti dalla legge, viene riportato l’importo della trattenuta giornaliera che il
pensionato dovrà comunicare al datore di lavoro;
- per i titolari di pensioni anticipate di cui agli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive
modificazioni, e di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel certificato di pensione viene
ricordato il peculiare regime di incumulabilità che comporta l’obbligo di comunicazione
tempestiva in caso di percezione di redditi da lavoro;
- per i soggetti dichiarati irreperibili, si ricorda l’obbligo di dichiarare la variazione di indirizzo
o il trasferimento di residenza al comune italiano di riferimento, in base a quanto disposto
dalla normativa vigente (cfr. l’art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e l’art. 6 del
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- in caso di erogazione per l’anno corrente della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima),
viene riportata l’apposita informazione;
- per i titolari di AOI – assegno ordinario di invalidità - viene evidenziata la scadenza
triennale di validità dell’assegno.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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