Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1772/2024

Certificato di pensione (c.d. mod. ObisM) 2024

Pubblicato: 08/05/2024 In vigore dal: 08/05/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Certificato di pensione (c.d. mod. ObisM) 2024

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 09-05-2024 Messaggio n. 1772 OGGETTO: Certificato di pensione (c.d. mod. ObisM) 2024 Premessa L’Istituto ogni anno per i beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali mette a disposizione, fra i servizi online al cittadino, il certificato di pensione, cosiddetto modello ObisM, fruibile accedendo al “Fascicolo previdenziale del cittadino”, attraverso il sito istituzionale www.inps.it, tramite una delle seguenti credenziali: - SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale); - CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica); - CNS (Carta Nazionale dei Servizi); - PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID; - eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Il certificato di pensione 2024 è a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex INPGI 1, confluita all’INPS con effetto dal 1° luglio 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). 1. Categorie di percettori esclusi dalla pubblicazione del certificato di pensione Il certificato di pensione non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, c.d. “isopensioni” ai sensi dell’articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92) che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata. Pertanto, la pubblicazione del certificato di pensione non viene effettuata per le seguenti categorie di prestazione: 027-VOCRED; 028-VOCOOP; 029-VOESO; 143-APESOCIAL; 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 198-VESO33; 199-VESO92; 200 – ESPA. L’unica eccezione è rappresentata dall’indennizzo commercianti, che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato. Nel caso di soggetto titolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di prestazione di accompagnamento a pensione, il certificato di pensione contiene le sole informazioni relative alla prestazione previdenziale e/o assistenziale. 2. Il certificato di pensione dinamico Il certificato di pensione, a decorrere dal 2021, è reso in modalità dinamica e aggiornato alla data della richiesta da parte dell’interessato; pertanto, è possibile ottenerlo anche per le prestazioni liquidate in corso d’anno. Inoltre, per i certificati emessi negli ultimi 5 anni viene messa a disposizione una versione statica storicizzata, consultabile attraverso le medesime modalità illustrate in premessa. 3. Aumenti di perequazione automatica previsionale delle pensioni per l’anno 2024 Il certificato di pensione viene pubblicato annualmente tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali dovute. In particolare, per l’anno 2024, l’aumento delle pensioni per l’adeguamento al costo della vita, stabilito in via previsionale, è pari al 5,4%. 4. Novità per l’anno 2024 Il certificato di pensione per l’anno 2024 è stato implementato con le informazioni relative alle seguenti novità: - incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - legge di Bilancio 2023) riconosciuto, per il 2024, nella misura del 2,7% senza distinzione di età del percipiente, ai titolari di un trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento di importo inferiore o pari al trattamento minimo per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità, come illustrato nella seguente tabella: INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022) Trattamento Minimo % incremento Incremento Importo massimo riconosciuto massimo riconosciuto 598,61 € 2,7% 16,16 € 614,77 € - pensione anticipata flessibile (art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - legge di Bilancio 2023), riconosciuta in via sperimentale per l’anno 2023, al raggiungimento di un'età anagrafica di 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni e perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2023; - applicazione del nuovo sistema di calcolo per scaglioni e aliquote ai fini IRPEF, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (cfr. il messaggio n. 755 del 20 febbraio 2024). 5. Caratteristiche del certificato di pensione 2024 Il certificato di pensione fornisce le seguenti informazioni analitiche: - importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente); - eventuali ulteriori due mensilità, se si verificano delle variazioni nelle condizioni che determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano); - importo delle singole trattenute fiscali; - eventuali detrazioni di imposta applicate. Si rammenta, inoltre, che: - nei casi previsti dalla legge, viene riportato l’importo della trattenuta giornaliera che il pensionato dovrà comunicare al datore di lavoro; - per i titolari di pensioni anticipate di cui agli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel certificato di pensione viene ricordato il peculiare regime di incumulabilità che comporta l’obbligo di comunicazione tempestiva in caso di percezione di redditi da lavoro; - per i soggetti dichiarati irreperibili, si ricorda l’obbligo di dichiarare la variazione di indirizzo o il trasferimento di residenza al comune italiano di riferimento, in base a quanto disposto dalla normativa vigente (cfr. l’art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e l’art. 6 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223); - in caso di erogazione per l’anno corrente della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima), viene riportata l’apposita informazione; - per i titolari di AOI – assegno ordinario di invalidità - viene evidenziata la scadenza triennale di validità dell’assegno. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 1772/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…

Altre normative del 2024

Concordato preventivo biennale – Provvigioni di ingresso riconosciute al consulente finan… Risoluzione AdE 13 Canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2024 – articolo 1, comm… Risoluzione AdE 213 Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di giugno 2024 Provvedimento AdE 6241354 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 – Imposta sostitutiva nella misura del … Interpello AdE 73