Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1784/2019
Utility per la verifica dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 100 e s.s.
Riferimento normativo
Utility per la verifica dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 100 e s.s.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 09-05-2019
Messaggio n. 1784
OGGETTO: Utility per la verifica dei requisiti per il diritto all’esonero
contributivo di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi
100 e s.s.
L’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di
bilancio 2018), ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Tale esonero contributivo spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro
subordinato riguardi giovani che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il
medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a decorrere dalla data di assunzione e, come
previsto dall’articolo 1, comma 103, della legge n. 205/2017, “nelle ipotesi in cui il lavoratore,
per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al
comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il
beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione,
indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni”.
Con la circolare n. 40/2018 sono state fornite le indicazioni e le istruzioni per la fruizione
dell’esonero contributivo in commento.
Al riguardo, si ricorda che l’Istituto, allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso
del citato requisito, consistente nell’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in
capo al lavoratore alla data della prima assunzione incentivata, ha realizzato un’apposita
utility, attraverso la quale i datori di lavoro e i loro intermediari previdenziali, nonché i
medesimi lavoratori, possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi
dati interne ed esterne, le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a decorrere dalla
predetta data.
In particolare, attraverso l’utilizzo di detta utility, gli interessati, una volta indicato il codice
fiscale del lavoratore, possono conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo
indeterminato. Detta procedura restituisce, con evidenza separata, il riscontro (SI/NO)
risultante sulla base dell’analisi delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in
possesso dell’Istituto e quello desumibile dalle comunicazioni obbligatorie.
Inoltre, l’utility, nel caso in cui rilevi dalle banche dati del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e dell’ANPAL (Unilav/Unisomm) la sussistenza di assunzioni a tempo indeterminato
effettuate nel corso del 2018, fornisce l’informazione della data di avvio del rapporto, indicata
nella comunicazione obbligatoria, e del relativo identificativo.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che, al fine di rilevare le informazioni
necessarie alla valutazione riguardante la portabilità dell’esonero, sono stati realizzati gli
aggiornamenti della suddetta procedura.
A seguito degli aggiornamenti effettuati, l’applicativo, nel caso di precedente fruizione
dell’esonero strutturale, fornisce specifica evidenza dei periodi di paga mensili in cui vi è stata
effettiva fruizione dell’agevolazione.
Pertanto, laddove per il codice fiscale inserito si riscontri che il lavoratore sia stato già assunto
con l’agevolazione strutturale di cui alla legge n. 205/2017, l’utility fornisce evidenza, al datore
di lavoro che si accinge ad assumere, dei periodi di fruizione dell’agevolazione medesima al
fine del calcolo dell’eventuale periodo residuo di esonero spettante.
Nelle ipotesi in cui, dalla consultazione delle denunce retributive dei datori di lavoro, risultino
presenti più flussi mensili per lo stesso rapporto di lavoro e solo in alcuni di essi sia stato
valorizzato l’incentivo, l’utility restituirà comunque l’elencazione di tutti i flussi mensili
riguardanti il suddetto rapporto di lavoro.
Mediante la consultazione dell’utility sarà onere del soggetto interessato effettuare, attraverso
l’incrocio delle informazioni desumibili dalle comunicazioni obbligatorie e dai flussi mensili, un
calcolo sul periodo di fruizione dell’esonero al fine di individuare l’eventuale spettanza, per la
riassunzione del lavoratore, di un periodo residuo di agevolazione.
Si fa presente al riguardo che, in considerazione delle modalità con cui vengono inviati
all’Istituto i flussi mensili da parte dei datori di lavoro (mese successivo rispetto a quello di
competenza), nella consultazione dell’utility occorre tener conto della possibilità di uno
sfasamento temporale tra quanto risultante in archivio e quanto effettivamente spettante alla
data della consultazione.
Si ricorda, infine, che il riscontro fornito non ha valore certificativo.
Pertanto, come già chiarito nella circolare n. 40/2018, i datori di lavoro e i loro intermediari
dovranno continuare ad acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo
indeterminato. Al riguardo si precisa che, ai fini della consultazione della predetta utility, il
datore di lavoro o il suo intermediario dovranno preliminarmente attestare di aver acquisito
tale dichiarazione, in quanto tale comunicazione costituisce il presupposto per la legittima
consultazione della posizione del lavoratore.
L’applicativo è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al percorso “Tutti i servizi”
> “Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato” e può essere consultato,
attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, dai datori di lavoro ovvero dai loro
intermediari previdenziali e, esclusivamente in relazione alla propria posizione assicurativa, dai
lavoratori interessati.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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