Articolo 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28. Proroga dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana
Articolo 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28. Proroga dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 14-05-2024
Messaggio n. 1850
OGGETTO: Articolo 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 18 gennaio 2024,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28.
Proroga dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i
lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel
territorio della Regione siciliana
L’articolo 3, comma 2-bis, del decreto–legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, ha previsto la proroga, fino al 31 dicembre
2024, dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi
industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, di cui all’articolo 1, comma
251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Si ricorda che l’indennità in argomento, introdotta dall’articolo 1-bis del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è
stata oggetto di diverse proroghe[1].
Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla proroga del trattamento di mobilità in deroga
per l’anno corrente, il comma 2-ter del menzionato articolo 3 del decreto-legge n. 4/2024 ha
previsto uno stanziamento pari a 973.400 euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
Si ricorda che l’indennità in oggetto è concessa dalla Regione siciliana in continuità e previa
verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'Istituto.
Per le istruzioni operative relative alla gestione della misura in argomento si rinvia a quanto
illustrato nella circolare n. 51 del 26 marzo 2021.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Da ultimo, la misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023, nel limite di spesa pari a
993.000 euro per l'anno 2023, dall’articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17 (cfr. il messaggio n. 1410 del 17
aprile 2023).
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