Semplificazione delle modalità di accesso all’indennità di accompagnamento per soggetti ultrasessantacinquenni – Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e articolo 1, comma 3, della legge 21 novembre 1988, n. 508
Semplificazione delle modalità di accesso all’indennità di accompagnamento per soggetti ultrasessantacinquenni – Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e articolo 1, comma 3, della legge 21 novembre 1988, n. 508
Testo normativo
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre
prestazioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 08-05-2018
Messaggio n. 1930
OGGETTO: Semplificazione delle modalità di accesso all’indennità di
accompagnamento per soggetti ultrasessantacinquenni – Legge 11
febbraio 1980, n. 18, e articolo 1, comma 3, della legge 21 novembre
1988, n. 508
Nel quadro delle attività di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi
alla concessione dei benefici di invalidità civile sono state avviate azioni di reingegnerizzazione
delle fasi organizzative e procedurali del procedimento di concessione dell’indennità di
accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e dall’articolo 1, comma 3,
della Legge 21 novembre 1988, n. 508. In particolare, l‘attività di semplificazione è rivolta ai
cittadini non in età lavorativa, che presentano una domanda di invalidità civile.
Per tale categoria di beneficiari è stato possibile semplificare il procedimento di concessione,
con la finalità di ridurre i tempi di erogazione del beneficio, attraverso l’anticipazione dell’invio
delle informazioni che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria.
Si precisa che tale semplificazione riguarda anche le domande di accertamento sanitario
presentate da coloro che hanno perfezionato il requisito anagrafico prima del 1° gennaio 2018
secondo i requisiti previgenti (ad esempio, 65 anni e 7 mesi compiuti tra il 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2017).
Si rammenta, a tale proposito, che a decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per
l’accesso all’assegno sociale è pari a 66 anni e 7 mesi, per effetto dell’incremento di un anno,
rispetto ai 65 originariamente previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, disposto dall’articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Al predetto incremento deve aggiungersi quello derivante dall’adeguamento all’incremento
della speranza di vita, ai sensi dell’articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.
Ciò premesso, al fine di consentire l’invio anticipato delle informazioni, sono state apportate
delle modifiche alla procedura di acquisizione online delle domande di invalidità civile da parte
della categoria di beneficiari in parola.
Tali modifiche, che di seguito si illustrano, saranno operative dal 9 maggio 2018 e, in prima
fase di rilascio, riguarderanno le sole domande trasmesse dai Patronati.
L’accesso alla procedura semplificata è subordinato alla condizione che il requisito anagrafico
sia perfezionato alla data della domanda.
Per tale motivo, la procedura di acquisizione online delle domande, a disposizione dei
Patronati, verifica automaticamente, tramite accesso agli archivi anagrafici a disposizione
dell’Istituto, se è già stata raggiunta l’età utile per l’accesso all’assegno sociale.
Per consentire la verifica, nel primo pannello della “Compilazione online delle domande”, deve
essere acquisito il solo codice fiscale del soggetto richiedente.
Una volta verificato il requisito anagrafico, si potrà procedere con l’attività di acquisizione della
domanda, che è suddivisa in due sezioni.
La prima è relativa all’inserimento dei dati obbligatori e comprende i dati anagrafici, i recapiti,
gli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e la sezione relativa all’accertamento
richiesto.
La seconda consente di acquisire i seguenti dati:
1. l’eventuale ricovero;
2. l’eventuale delega alla riscossione di un terzo <quadro G> e in favore delle associazioni
<quadro H>;
3. la modalità di pagamento (quadri F1 o F2).
Si precisa che, in questa fase di avvio, la seconda sezione è facoltativa e, pertanto, resta salva
la possibilità per il richiedente di inviare il modello AP70 secondo le ordinarie modalità, dopo il
completamento della fase sanitaria.
È prevista, infine, una sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di
altri documenti necessari in relazione alla tipologia di domanda.
Una volta completata l’acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere trasmessa
all’Istituto attraverso la funzione “Invio domanda”. La sezione dedicata ai requisiti socio-
economici non può essere trasmessa se non compilata in tutti i suoi campi obbligatori.
I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente in fase concessoria dopo la
definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto alla prestazione economica.
Si precisa infine che, nel caso in cui il soggetto abbia dichiarato nella domanda semplificata di
essere ricoverato, durante le lavorazioni in fase concessoria, occorrerà acquisire il dato relativo
alla data di dimissione per poter procedere alla liquidazione.
Le Strutture in indirizzo sono pregate di assicurare la più ampia diffusione del presente
messaggio.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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