Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1935/2025
Articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Bonus Giovani. Aggiornamento requisiti e indicazioni operative
Riferimento normativo
Articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Bonus Giovani. Aggiornamento requisiti e indicazioni operative
Testo normativo
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE
Roma, 18/06/2025
Messaggio n. 1935
OGGETTO: Articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Bonus Giovani. Aggiornamento
requisiti e indicazioni operative
A seguito della pubblicazione in data 9 maggio 2025, nella sezione “Pubblicità legale”
del sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del decreto
interministeriale 11 aprile 2025, che ha definito i criteri e le modalità attuative
dell’esonero contributivo c.d. Bonus giovani di cui all’articolo 22 del decreto-legge 7
maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (di
seguito, decreto Coesione), con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025 sono state fornite
indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali relative alle due
fattispecie di esonero, come previste dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 22.
In particolare, la misura dell’incentivo di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto
Coesione è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di
importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti
di spesa autorizzata ai sensi del successivo comma 7 del citato articolo 22 e nel rispetto
delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal
Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che la
Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa
sul programma per gli incentivi all'occupazione per i giovani, l'aumento netto del
numero totale di lavoratori nell'impresa.
Nello specifico, all’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale
giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea, il citato Dicastero ha
precisato che la legittima fruizione dell’esonero contributivo di cui al comma 1
dell’articolo 22 del decreto Coesione, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a
decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto
dell’occupazione.
Conseguentemente, tale condizione di ammissibilità viene richiesta, analogamente a
quanto già previsto per la legittima fruizione dell’esonero “Donne” di cui all’articolo 23
del decreto Coesione (cfr. la circolare n. 91 del 12 maggio 2025) e per l’esonero
“Giovani” di cui al comma 3 dell’articolo 22 del medesimo decreto (cfr. la citata circolare
n. 90/2025), anche per l’esonero “Giovani” di cui al comma 1 dell’articolo 22 in
argomento.
Pertanto, in aderenza a tale indicazione, è necessario un aggiornamento delle procedure
attuative e del modulo di domanda con particolare riferimento alle indicazioni fornite
con la citata circolare n. 90/2025 in relazione all’esonero di cui al comma 1 dell’articolo
22 del decreto Coesione.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio, condiviso con il Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, si comunica che la legittima fruizione dell’esonero contributivo di
cui al comma 1 dell’articolo 22 in argomento, per le assunzioni/trasformazioni effettuate
a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento
occupazionale netto.
Il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Giovani” di cui al decreto
Coesione è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione da
rilasciare ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “la legittima
fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le
assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla
realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto”.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
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