Corresponsione per l’anno 2025 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016
Corresponsione per l’anno 2025 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 20-06-2025
Messaggio n. 1966
OGGETTO: Corresponsione per l’anno 2025 della somma aggiuntiva (c.d.
quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-
legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n.
232/2016
1.Corresponsione d’ufficio e a domanda
Con il presente messaggio si comunica che con la mensilità di luglio 2025 l’Istituto eroga la
somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge
2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come
modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
La corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio, in via provvisoria, sulla base dei
dati reddituali dell’anno 2021, per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’Istituto sono
disponibili tali dati reddituali.
A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2025 (pensioni gestite
nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2025 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione
pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2025, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel
corso del 2025, che rientrano nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la
quattordicesima è, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2025.
Quanto ai requisiti di accesso anagrafici e contributivi si rinvia alle circolari e ai messaggi
pubblicati in materia dall’Istituto e, in particolare, al messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017.
Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono
presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE
REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria
identità digitale (SPID - Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS - Carta
Nazionale dei Servizi o CIE - Carta di identità elettronica 3.0 - o eIDAS).
In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di patronato che assicurano assistenza gratuita
per la proposizione della domanda della predetta somma aggiuntiva.
2.Requisiti reddituali per l'anno 2025
2.1. Anno di riferimento del reddito
La verifica del diritto alla quattordicesima viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla
base dei criteri di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, nel caso di concessione
del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo
articolo, come modificato dall'articolo 13, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In questo ultimo caso devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel
Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi
all’anno precedente.
Per l’anno 2025 devono essere, quindi, valutati i seguenti redditi:
in caso di prima concessione, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno
2025 (rientrano in tale casistica coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la
somma aggiuntiva);
nel caso di concessione successiva alla prima:
- i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario
centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2025;
- i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2024.
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni
2025 o 2024, per le pensioni dei sistemi integrati sono stati presi in considerazione i redditi
disponibili degli anni precedenti, risalendo fino all’anno 2021.
In tale caso, il diritto alla prestazione sarà accertato successivamente sulla base dei redditi a
consuntivo effettivamente posseduti dal beneficiario che saranno trasmessi dall’Agenzia delle
Entrate.
2.2.Limiti di reddito
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale
reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella
tabella sottostante.
Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base
alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte
il trattamento minimo (T.M.).
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato
dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.
Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo
individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo (T.M.) e
inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene
corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali previsti per l’anno 2025.
Quattordicesima Anno 2025 (T.M. mensile: € 603,40)
Anni di contribuzione TM annuo x 1,5 TM annuo x 2(tabella
(tabella A) B)
Lavoratori Lavoratori fino a € Tra Tra Oltre
dipendenti autonomi 11.766,30 € € € 15.688,40
11.766,31 11.867,30
e e
€ €
11.867,29 15.688,40
≤ 15 anni ≤ 18 anni € 437,00 Max € 336,00 Max
(≤ 780 ctr.) (≤ 936 ctr.) € € 16.024,40
12.203,30
Lavoratori Lavoratori fino a € Tra Tra Oltre
dipendenti autonomi 11.766,30 € € €15.688,40
11.766,31 11.892,30
e e
€ €
11.892,29 15.688,40
> 15 ≤ 25 anni > 18 ≤ 28 anni € 546,00 Max € 420,00 Max
(≥ 781 ≤ 1.300 (≥ 937 ≤1.456 € € 16.108,40
ctr) ctr.) 12.312,30
Lavoratori Lavoratori fino a € Tra Tra Oltre
dipendenti autonomi 11.766,30 € € € 15.688,40
11.766,31 11.917,30
e e
€ €
11.917,29 15.688,40
> 25 anni > 28 anni € 655,00 Max € 504,00 Max
(≥ 1.301 ctr.) (≥ 1.457 ctr.) € € 16.192,40
12.421,30
3. Pensioni gestite nei sistemi integrati
Rientrano nei sistemi integrati le pensioni:
della Gestione privata;
ex ENPALS;
della Gestione pubblica liquidate con il sistema IVS;
dei giornalisti gestione ex INPGI 1 liquidate con il sistema IVS (categorie 243, 244 e 245
con GP1AV91B=1).
3.1. Platea interessata
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2025 ai
soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2025, hanno
un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Si rammenta che l’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:
044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027
(VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043
(INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92),
200 (ESPA).
La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:
pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
pensioni ex SPORTASS.
3.2. Registrazione delle attività sulla pensione
Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione
nel segmento GP1 del data base delle pensioni:
• GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
• GP1FMPNTIP il valore 1;
• GP1DMPN la data di elaborazione;
• GP1CPRD il valore M2025.
Nella funzione DIARIO sono state registrate le seguenti informazioni:
Codice Descrizione
0710 Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio € 000,00
0711 Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio corrisposto su
pensione ccc/ssss/nnnnnnnn
0712 Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: scartata al calcolo
perxxxxxxxxxxxxxxxx
Nel segmento GP3, sezione “CU”, del relativo database della pensione sulla quale viene
attribuita la quattordicesima, viene memorizzato l’importo corrisposto nel campo:
GP3EAGG = importo della somma aggiuntiva corrisposta.
3.3. Recupero di somme dovute allo stesso titolo
Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero per la
quattordicesima erogata negli anni precedenti e risultata non dovuta, in tutto o in parte a
seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla somma aggiuntiva del 2025 viene
recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.
3.4. Apertura della procedura di prenotazione
La procedura “BOOKING OFFICE” consente l’erogazione della somma in argomento in modalità
online.
Per l’anno 2025 la procedura viene messa a disposizione delle Strutture territoriali dalla data di
pubblicazione del presente messaggio.
La procedura è messa a disposizione anche per i titolari di pensioni ex INPGI (categorie: 243,
244 e 245) in possesso dei requisiti normativamente previsti, ai quali è corrisposta la
quattordicesima.
Tramite la procedura di prenotazione “BOOKING OFFICE” possono essere elaborate solo le
citate pensioni di categoria 243, 244 e 245 con GP1AV91B=1.
4. Pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica
4.1. Platea intererssata
La somma aggiuntiva, come precedentemente richiamato, viene attribuita d’ufficio sulla
mensilità di pensione di luglio 2025 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che,
alla data del 30 giugno 2025, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Nella sezione “PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI” sono stati pubblicati gli elenchi dei
seguenti soggetti:
soggetti ai quali è stata attribuita d’ufficio la quattordicesima;
soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, in quanto titolari di altro
trattamento pensionistico presente nel Casellario centrale dei pensionati;
soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima per cause diverse da quella del
punto precedente, con l’indicazione della relativa motivazione.
4.2. Redditi utilizzati
Sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite domande web o inseriti dalle
Strutture territoriali nell’applicativo online entro il giorno 12 maggio 2024.
In assenza di informazioni reddituali relative agli anni 2024 o 2023, per i redditi diversi da
quelli da prestazione, sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale elaborata,
ossia i redditi dell’anno 2022.
5. Pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione INPGI
La somma aggiuntiva viene corrisposta d’ufficio, in via provvisoria, sulla mensilità di luglio
2025 ai soggetti che alla data del 30 giugno 2025 hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Per la verifica dei limiti reddituali sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati o i
redditi presenti nelle banche dati dell’INPS.
6. Scarto per irreperibilità
Non sono state elaborate le pensioni dei soggetti che, alla data dell’elaborazione, risultavano in
condizione di irreperibilità, a eccezione dei pensionati con pagamento localizzato all’estero
tramite Citibank NA, in considerazione delle attività di verifica dell’esistenza in vita svolte dalla
medesima banca.
Qualora i soggetti irreperibili presentino domanda per l’attribuzione della somma aggiuntiva,
deve preventivamente essere sanata la condizione di irreperibilità, secondo le indicazioni di cui
ai messaggi n. 2702 del 4 luglio 2018 e n. 4567 del 6 dicembre 2018.
7. Comunicazioni ai pensionati
Il credito per la somma aggiuntiva per l’anno 2025 viene evidenziato con apposita voce nel
cedolino di pensione.
Le lettere di comunicazione relative al credito per la somma aggiuntiva non vengono spedite in
formato cartaceo. Il beneficiario viene informato con le seguenti modalità:
nella relativa sezione del certificato di pensione (c.d. modello “Obis/M”);
con apposita comunicazione nella sezione “MY INPS” dell’interessato e con invio di una
comunicazione e-mail al contatto telematico certificato del pensionato, se disponibile;
sul cedolino, con apposita annotazione;
con invio di una notifica sull’app “IO”.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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