Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi. Ripresa dei versamenti delle rate sospese su piani di rateazione in via amministrativa già concessi alla data dell’evento sismico.
Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi. Ripresa dei versamenti delle rate sospese su piani di rateazione in via amministrativa già concessi alla data dell’evento sismico.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 23-05-2019
Messaggio n. 1987
OGGETTO: Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e
18 gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi.
Ripresa dei versamenti delle rate sospese su piani di rateazione
in via amministrativa già concessi alla data dell’evento sismico.
1. Ripresa dei versamenti per contributi sospesi
L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi della citata norma,
dovevano essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di
sanzioni ed interessi.
Successivamente - come reso noto con messaggio n. 1654 del 29 aprile 2019 - l’articolo 1,
comma 991, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto che gli adempimenti e
i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria, sospesi ai sensi dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati entro il 1° giugno 2019, senza
applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120
rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2019.
Nello specifico, la ripresa dei versamenti mediante rateizzazione – sempre senza applicazione
di sanzioni ed interessi – prevede fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo,
previa presentazione di apposita comunicazione di pagamento rateale dei debiti contributivi, da
inoltrarsi entro il 1° giugno 2019, unitamente all’adempimento contestuale del versamento
della prima rata.
Si specifica che la comunicazione di pagamento rateale potrà riguardare i contributi sospesi
anche di una singola gestione previdenziale rispetto al totale di quelle nelle quali il contribuente
è tenuto all’adempimento dell’obbligazione.
2. Modalità di versamento dei contributi sospesi
Per le istruzioni operative relative alle modalità di versamento dei contributi sospesi, sia in
caso di pagamento in unica soluzione che di versamento rateizzato, si rimanda al messaggio n.
1654 del 29 aprile 2019, in cui sono state impartite le disposizioni per la compilazione del
modello F24, specifiche per ogni singola gestione.
3. Gestione rateizzazione
La comunicazione con cui viene espressa la volontà di avvalersi della rateazione deve essere
trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale
rappresentante o dagli intermediari abilitati.
Gli utenti interessati sono quelli iscritti alle seguenti gestioni:
Datori di lavoro con dipendenti;
Artigiani e Commercianti;
Gestione separata committenti;
Gestione separata lavoratori autonomi (liberi professionisti);
Aziende agricole;
Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare;
Datori di lavoro domestico;
Gestione pubblica – per la sola tipologia di aziende con natura giuridica privata con
dipendenti.
In presenza di uno stesso codice fiscale, con posizioni afferenti a più gestioni previdenziali, è
possibile trasmettere un’unica comunicazione, indicando l’esposizione debitoria relativa ai
contributi sospesi suddivisi per ciascuna gestione interessata.
L’accesso al format della comunicazione è disponibile dal sito Internet dell’Istituto al seguente
percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi: sisma
2016-2017”.
Per i datori di lavoro con dipendenti, nel caso in cui i contribuenti abbiano già provveduto al
versamento di alcune rate, dovranno rideterminare il residuo da rateizzare ed esporre i dati in
compilazione dell’istanza secondo le seguenti indicazioni: nella tabella degli importi dei
contributi, caratterizzata dal “Periodo” e dall’“Importo contributi dovuto”, nella sezione
aggiunta Versamenti eseguiti N964 devono essere indicati i versamenti effettuati con data
antecedente all’istanza, inserendo l’importo già versato a capienza a partire dal periodo più
vecchio.
Il residuo visualizza l’importo dichiarato meno il Versamento eseguito N964 ed è in sola
visualizzazione.
Nella tabella successiva è necessario inserire i versamenti antecedenti l’istanza, indicando la
data e l’importo dei versamenti.
La comunicazione inviata verrà inoltrata alle Strutture territoriali competenti con la ripartizione
per ogni gestione previdenziale interessata.
L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.
Il versamento delle rate successive alla prima (che deve essere versata entro il 1/06/2019)
dovrà essere effettuato entro il giorno 16 di ogni mese. Per evitare il versamento della
seconda rata nello stesso mese di scadenza della prima, il termine di pagamento della seconda
rata è prorogato al 16/07/2019.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal piano
rateale e l’importo residuo, al quale saranno applicati gli interessi legali, sarà formato in Avviso
di Addebito e contestualmente consegnato agli Agenti della Riscossione per le successive
attività di recupero.
Di seguito sono indicate le modalità di gestione, a cura delle Strutture territoriali, della
comunicazione pervenuta, distinte per ogni singola gestione interessata.
4. Agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca
Urbana Sisma Centro Italia”
Le disposizioni di cui all’articolo 46, comma 2, lett. d), del D.L. n. 50/2017, convertito dalla
legge n. 96/2017, e all’articolo 1, commi 745 e 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
hanno previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito
dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi
calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal
24 agosto 2016.
L’Istituto, con la circolare n. 48 del 29 marzo 2019, ha riepilogato le principali indicazioni
amministrative fornite dal Ministero dello Sviluppo economico (MISE), quale autorità
competente, in merito alle modalità di concessione delle suddette agevolazioni contributive.
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del MISE possono
utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto ed
oggetto di sospensione contributiva nei periodi di imposta 2017 e 2018 - rientranti pertanto
nell’arco temporale di riferimento delle agevolazioni zona franca urbana che riguarda i periodi
di imposta dal 2017 al 2020 – mentre tale possibilità è preclusa per i contributi sospesi relativi
al periodo di competenza 2016.
A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello F24, delle agevolazioni
previste dall’articolo 46 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con le Risoluzioni n.
160/E del 21 dicembre 2017 e n. 45/E del 19 giugno 2018, i codici tributo “Z148”, “Z149” e
“Z150”.
Detti codici devono essere esposti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza
delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a
debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di imposta
per il quale è riconosciuta l’agevolazione nel formato “AAAA”.
5. Gestione previdenziale Datori di lavoro privati con dipendenti
Per la visualizzazione e la gestione delle comunicazioni relative ai datori di lavoro privati con
dipendenti è stata rilasciata un’apposita applicazione raggiungibile dal sito Intranet dell’Istituto
al seguente percorso:
“Processi” > “Soggetto contribuente” > ”Aziende e Lavoratori Dipendenti” > “Cruscotto attività
interne” > “Monitoraggio istanze rateizzazione contributi sospesi sisma 2016-2017”.
Per l’abilitazione all’applicazione, la richiesta deve essere inoltrata ai referenti IDM di sede.
I profili IDM di abilitazione per la procedura Monitoraggio istanze rateizzazione contributi
sospesi sisma 2016-2017 sono i seguenti:
Soggetto contribuente-Aziende con dipendenti- Monitoraggio istanze rateizzazione contributi
sospesi sisma 2016-2017 - Operatore Sede/No/No A7544:P11289
Soggetto contribuente-Aziende con dipendenti- Monitoraggio istanze rateizzazione contributi
sospesi sisma 2016-2017 - Responsabile Provinciale Sede/No/No A7544:P11290
Soggetto contribuente-Aziende con dipendenti- Monitoraggio istanze rateizzazione contributi
sospesi sisma 2016-2017 - Responsabile Regionale Sede/No/No A7544:P11291
Gli operatori, supportati anche dalle evidenze della procedura, verificheranno che l’ammontare
dei contributi sospesi dichiarati dal contribuente corrisponda a quanto risultante dagli archivi.
In caso di mancata coincidenza degli importi, il piano rateale determinato dal contribuente
potrà, previo contatto con l’azienda, essere variato.
Il debito contributivo consolidato, al netto della prima rata pagata, comporta l’emissione di un
piano rateale, per il numero di rate indicate dal contribuente, e la creazione di un documento
in formato PDF che sarà inviato in automatico via PEC. La comunicazione trasmessa sarà
allocata nell’ambito della predetta procedura “Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-
2017”, visibile ai contribuenti/intermediari che hanno effettuato l’inoltro della comunicazione di
pagamento rateale.
Ai fini del versamento delle rate si evidenzia che nel modello F24, nel campo periodo di
riferimento dal/al, deve essere indicato l’intero periodo dei contributi sospesi, espresso nel
formato da mm/aaaa a mm/aaaa.
Rispetto alle predette indicazioni è prevista un’eccezione per i datori di lavoro beneficiari delle
agevolazioni fiscali e contributive previste a seguito dell’istituzione della zona franca urbana
per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria (cfr. precedente paragrafo 4).
La possibilità di usufruire delle agevolazioni zona franca urbana riguarda i periodi di imposta
dal 2017 al 2020, mentre tale possibilità è preclusa per i contributi sospesi relativi al periodo di
competenza 2016.
Il piano rateale per tali contribuenti è predisposto con la suddivisione delle rate relative ai
contributi sospesi anno 2016 e delle rate relative ai contributi sospesi gennaio – agosto 2017.
Pertanto nel caso in cui il contribuente usufruisca delle predette agevolazioni, l’indicazione dei
dati relativi al versamento nella sezione Inps dovrà essere effettuata compilando due righe
distinte, una relativa all’importo di rata per il 2016 ed una relativa all’importo di rata per il
2017, come nell’esempio di seguito riportato:
Codice Causale Matricola INPS Periodo di Importi a debito da
sede contributo riferimento versare (euro)
da(mm/aaaa) a
(mm/aaaa)
XXXX DSOS PPNNNNNNCCN964 mm/2016 mm/2016 xx,xx
Codice Causale Matricola INPS Periodo di Importi a debito da
sede contributo riferimento versare (euro)
da(mm/aaaa) a
(mm/aaaa)
XXXX DSOS PPNNNNNNCCN964 mm/2017 mm/2017 xx,xx
L’applicazione, che al momento prevede la gestione della comunicazione e l’invio del piano
rateale, verrà implementata con il monitoraggio delle rate versate per la verifica puntuale del
regolare adempimento e, in caso di mancato pagamento delle rate previste, per l’attivazione
delle fasi successive, compresa la revoca per decadenza dal piano rateale e il passaggio al
recupero crediti.
6. Gestione aziende agricole assuntrici di manodopera, lavoratori agricoli
autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipanti familiari
Per tutte le aziende agricole che hanno presentato domanda di sospensione, accettata dalla
Struttura territoriale competente sulla base dei requisiti previsti, è stata inserita nel cassetto
previdenziale di riferimento (Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura e Cassetto
Previdenziale Aziende Agricole), all’interno della sezione “News individuali”, la comunicazione
con la quale si riportano sia il prospetto riepilogativo dei periodi e degli importi dei contributi
oggetto della sospensione che risultino ancora non pagati sia gli estremi da utilizzare per il
pagamento tramite il modello F24.
Le aziende agricole che volessero effettuare il pagamento in modalità rateale devono
provvedere ad effettuare i versamenti seguendo quanto indicato nelle news di cui sopra ovvero
rivolgendosi alla Struttura territoriale di competenza.
7. Gestioni previdenziali artigiani e commercianti
Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 1 giugno 2019 (unica soluzione
oppure prima rata di versamento nel caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare il
modello F24, indicando l’apposita codeline presente a decorrere dal 20 maggio 2019 nelle
comunicazioni bidirezionali del Cassetto previdenziale, nella sezione “Atti emessi – dilazioni”
(tipo atto “Indicazioni generiche per ripresa pagamenti su contributi sospesi”).
A seguito dell’invio della comunicazione di pagamento rateale, e delle conseguenti verifiche,
l’operatore provvederà alla sua acquisizione e all’elaborazione del piano rateale generando le
codelines specifiche per il versamento delle rate successive alla prima, che saranno fornite ai
contribuenti tramite Cassetto previdenziale nelle comunicazioni bidirezionali (tipo atto “Esito
Domanda di Rateizzazione”). I soggetti interessati potranno richiedere le codelines anche
direttamente presso le Strutture territoriali. Il versamento deve essere effettuato con il
modello F24 e nello spazio riservato alla matricola deve essere riportata la codeline.
Considerato che nei confronti dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti non vige
il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della
sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.
8. Gestione separata
A) Committenti
Come reso noto con il messaggio n. 2224 del 4 giugno 2018, nel portale “Gestione separata” >
“Committenti” > “Gestione accertamento puntuale” > “Calamità naturali” è stata rilasciata la
funzione “Calamità Naturali”, composta per gli utenti di sede da “Domande di Sospensione” e
“Domande di Rateizzazione”.
La procedura in automatico evidenzierà la coerenza con i dati comunicati e, se difformi,
l’operatore della Struttura territoriale avrà cura di verificare gli stessi con il contribuente o suo
delegato.
Definito l’importo dei contributi da dilazionare, la procedura automaticamente invierà,
all’indirizzo PEC inserito nella comunicazione, il piano rateale – comprensivo delle singole rate
e dei dati da utilizzare sul modello F24 - che potrà essere visualizzato nel Cassetto Gestione
separata committenti.
L’applicazione effettuerà anche il monitoraggio delle rate pagate.
B) Liberi professionisti
Nel portale “Gestione separata” > “Liberi professionisti” > “Ricerca: inserire codice fiscale” >
“Calamità naturali” saranno rilasciate le seguenti funzioni:
Sospensione;
Piano rateale.
In particolare, nella funzione “Piano rateale” l’operatore potrà svolgere le seguenti attività:
inserire manualmente i dati della comunicazione di rateazione esclusivamente nel caso di
mancata ricezione automatica da parte della procedura;
consultare i dati provenienti dalla comunicazione;
emettere il piano rateale; per i liberi professionisti, non potendosi verificare i dati
reddituali, sarà elaborato un piano rateale con quanto indicato dal contribuente o suo
delegato nella comunicazione.
Il piano sarà inviato in PDF all’indirizzo PEC inserito nella comunicazione e sarà visualizzabile
sul Cassetto Gestione separata liberi professionisti.
9. Gestione previdenziale Datori di lavoro del pubblico impiego
Per le sospensioni contributive da eventi calamitosi, il cui importo totale è rilevabile da
Uniemens Lista PosPA a seguito della valorizzazione dell’elemento <contributosospesocalam> e
dell’elemento <datafinebeneficiocalamita>, gli operatori dovranno inserire negli ECA mensili le
singole rate del piano di ammortamento, indicando origine del dovuto “dovuto d’ufficio –
DovutiUff” e tipologia contributo “Rateazione” e verificando che l’importo della prima rata
pagata coincida con quella scaturente dalla massima rateizzazione consentita.
10. Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti
contributivi in fase amministrativa
Nella sospensione prevista dall’articolo 48, comma 13, del D.L. n.189/2016, convertito con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come già precisato nella circolare n.
204/2016, paragrafo 2, sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti
contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto in virtù dell’articolo 2,
comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389, e successive modificazioni, già in corso alla data dell’evento sismico.
Pertanto, sono stati sospesi i pagamenti di tutte le rate, inclusa la prima, la cui scadenza per il
versamento rientrava nell’arco temporale compreso tra la data dell’evento sismico e il 30
settembre 2017.
Come indicato nel messaggio n. 1654 del 29 aprile 2019, i piani di ammortamento sospesi
devono essere riattivati mediante versamento in unica soluzione, entro la data di scadenza del
1/06/2019, dell’importo complessivo delle rate sospese.
Le causali contributo e l’esposizione dei dati nel modello F24 devono essere le stesse utilizzate
nel piano di ammortamento originario precedentemente comunicato.
Il mancato adempimento comporterà la revoca della rateazione con emissione dell’Avviso di
Addebito per il residuo importo ancora dovuto e contestuale consegna agli Agenti della
Riscossione per le successive fasi di recupero del credito.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 1987/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.