Esecuzione delle sentenze n. 121 del 2023 del Tribunale di Trento, come confermata dalla sentenza n. 9 del 2025 della Corte di appello di Trento, e n. 2359 del 2025 del Tribunale di Torino, nonché della sentenza del 22 ottobre 2025 del Tribunale di Monza (r.g. n. 1849/2025) in materia di inclusione del permesso di soggiorno per attesa occupazione, di cui all’articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina de
Esecuzione delle sentenze n. 121 del 2023 del Tribunale di Trento, come confermata dalla sentenza n. 9 del 2025 della Corte di appello di Trento, e n. 2359 del 2025 del Tribunale di Torino, nonché della sentenza del 22 ottobre 2025 del Tribunale di Monza (r.g. n. 1849/2025) in materia di inclusione del permesso di soggiorno per attesa occupazione, di cui all’articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, tra i permessi di soggiorno validi ai fini dell’accesso all’Assegno unico e universale per i figli a carico e al Bonus asilo nido
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Coordinamento Generale Legale
Roma, 22-01-2026
Messaggio n. 205
OGGETTO: Esecuzione delle sentenze n. 121 del 2023 del Tribunale di Trento,
come confermata dalla sentenza n. 9 del 2025 della Corte di appello
di Trento, e n. 2359 del 2025 del Tribunale di Torino, nonché della
sentenza del 22 ottobre 2025 del Tribunale di Monza (r.g. n.
1849/2025) in materia di inclusione del permesso di soggiorno per
attesa occupazione, di cui all’articolo 22, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”, tra i permessi di soggiorno validi ai fini
dell’accesso all’Assegno unico e universale per i figli a carico e al
Bonus asilo nido
Con la sentenza n. 121 del 19 settembre 2023, come confermata dalla sentenza della Corte di
appello di Trento n. 9 del 13 febbraio 2025, il tribunale di Trento ha censurato il messaggio n.
2951 del 25 luglio 2022, avente a oggetto “Assegno unico e universale per i figli a carico di cui
al D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230. Titoli di soggiorno utili ai fini del diritto”, nella parte in cui
viene specificato che: “Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari
dei seguenti permessi: Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive
modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni)”.
Il suddetto Tribunale ritiene che tale esclusione determini un pregiudizio per i cittadini degli
Stati non appartenenti all’Unione europea e ha ordinato all’Istituto di rimuovere gli effetti
derivanti dalla suddetta discriminazione diretta collettiva attraverso “la modificazione della
circolare n. 23/2022, indicando i titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione ex
art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co. 5 d.P.R. 394/1999 tra gli aventi diritto all’AUU”,
nonché “la pubblicità di tale modificazione attraverso l’inserimento di uno specifico avviso sulla
home page del sito istituzionale, per un minimo di giorni 60” e la “revisione di tutti i
provvedimenti di rigetto adottati nei confronti degli stranieri titolari di permesso di soggiorno
per attesa occupazione”.
Avverso tale sentenza l’Istituto ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo che sia sollevata
anche la questione di legittimità costituzionale in ordine ai profili sanzionatori. L’Istituto ha
altresì richiesto la sospensione dell’esecutività della sentenza, con apposita istanza alla Corte di
appello di Trento, rigettata con Ordinanza del 18 settembre 2025.
Medio tempore le Parti interessate hanno dato avvio all'esecuzione della sentenza.
Successivamente, con la sentenza n. 2359 del 4 novembre 2025, anche il Tribunale di Torino
ha condannato l’Istituto in ordine ai medesimi profili discriminatori riferiti alla disciplina
dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), ordinando la pubblicazione della
sentenza sul sito istituzionale www.inps.it per un periodo di 15 giorni consecutivi.
Nella medesima sostanziale direzione anche il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1230 del
22 ottobre 2025 (r.g. n. 1849/2025), ha accolto il ricorso presentato ai sensi dell’articolo 28 del
decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, in tema di accesso al Bonus asilo nido,
confermando l’equiparazione tra il permesso di soggiorno per attesa occupazione e il permesso
unico di lavoro quale titolo idoneo a soddisfare il requisito soggettivo per la richiesta di tale
contributo.
Già in precedenza la Corte di Appello di Torino, con la sentenza n. 316 del 30 settembre 2024
(per inciso, anche su detta sentenza è pendente un giudizio di Cassazione), ha affermato che
“la titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non può essere intesa nel senso di
titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia
con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate
secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell’Unione Europea”.
Le suddette sentenze sono state impugnate nelle rispettive competenti Sedi giudiziarie e,
tuttavia, alle medesime, dotate di immediata efficacia esecutiva, occorre – allo stato – dare
esecuzione, pure riservata ogni opportuna valutazione, anche di natura interpretativa e
applicativa, e fatta salva la ripetizione delle relative prestazioni liquidate, in ordine all’esito dei
giudizi di appello e di legittimità pendenti.
Con riferimento alla prestazione dell’AUU, introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2021,
n. 230, e successive modificazioni, si evidenzia che, con il messaggio n. 2951 del 25 luglio
2022, a integrazione di quanto già previsto con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, sono
stati resi noti gli ulteriori permessi di soggiorno previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e dalle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero, da ritenersi validi
ai fini del diritto all’AUU.
In relazione alla prestazione Bonus asilo nido, introdotta dall’articolo 1, comma 355, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, si precisa che, con la circolare n. 60 del 20 marzo 2025, sono stati
analogamente individuati i permessi di soggiorno ritenuti idonei ai fini dell’accesso alla suddetta
prestazione.
Tenuto conto della citata recente evoluzione giurisprudenziale in materia[1] e salva l’eventuale
ripetizione delle somme corrisposte in caso di esito favorevole dei giudizi pendenti, sulla
fattispecie, dinanzi alla Corte di Cassazione o ad altre Autorità giudiziarie, il permesso di
soggiorno per attesa occupazione di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo n.
286/1998, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero” è da considerarsi, allo stato attuale, tra i permessi di
soggiorno validi ai fini del riconoscimento delle prestazioni in argomento.
Pertanto, fermo restando il possesso da parte del richiedente di tutti gli altri requisiti previsti
dalla vigente disciplina normativa, le nuove domande di AUU e di Bonus asilo nido presentate
dai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione devono essere accolte avendo cura
di comunicare che la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione a
seguito dell’evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia.
Analogamente, ove ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente disciplina normativa,
devono essere accolte le domande già presentate e poste in evidenza alle Strutture
territorialmente competenti per la lavorazione, sulla base della documentazione eventualmente
allegata relativa al permesso di soggiorno in argomento, avendo cura di comunicare che la
liquidazione della prestazione è effettuata con riserva diripetizione a seguito dell’evoluzione
giurisprudenziale o normativa in materia. Infine, le Strutture territorialmente competenti
devono altresì accogliere – in presenza dei prescritti requisiti di legge – in autotutela e salvo
ripetizione, le eventuali istanze di riesame delle domande respinte per il possesso del permesso
di soggiorno per attesa occupazione.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Sentenza n. 121/2023 del Tribunale ordinario di Trento (r.g. 113/2023) pubblicata il 19
settembre 2023; sentenza n. 1230 del Tribunale ordinario di Monza (r.g. n. 1849/2025)
pubblicata il 22 ottobre 2025; sentenza n. 2359/2025 del tribunale ordinario di Torino
pubblicata il 4 novembre 2025.
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