Aree di crisi industriale complessa. Articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027". Trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Aree di crisi industriale complessa. Articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027". Trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 30-06-2025
Messaggio n. 2066
Allegati n.2
OGGETTO: Aree di crisi industriale complessa. Articolo 1, comma 189, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio
2025-2027". Trattamento di integrazione salariale straordinaria e
mobilità in deroga. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE
DIREZIONE CENTRALE BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI
1. Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in
deroga
Il comma 189 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-
2027”, ha stanziato ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2025 a
valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui
all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché per le
finalità di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, specificando che le Regioni possono utilizzare
tali risorse in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti.
Si rammenta che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con riferimento all’articolo 1,
comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha chiarito che, al fine di semplificare in
un’unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, che fanno
riferimento all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, anche in assenza
di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per
tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.
Alla luce di tale interpretazione, pertanto, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma
189, della legge n. 207/2024, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno
2025 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis,
del decreto legislativo n. 148/2015 e all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-
legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136.
Nello specifico, si ricorda che la normativa in materia di trattamenti di mobilità in deroga
prevede che a ogni singolo lavoratore possa essere concesso un periodo massimo di dodici
mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga,
a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica
attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali.
Pertanto, sulla base del citato quadro normativo, a un lavoratore già beneficiario di un
trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori dodici mesi, fermo
restando il requisito della continuità.
Per quanto riguarda la trasmissione dei decreti da parte delle Regioni interessate, per il tramite
del Sistema Informativo Percettori (SIP), e il pagamento delle relative prestazioni da parte
delle Strutture INPS territorialmente competenti, si rinvia a quanto già illustrato con le circolari
n. 159 del 31 ottobre 2017 e n. 90 del 1° agosto 2018, nonché al messaggio n. 322 del 24
gennaio 2019.
Al fine di ripartire correttamente le risorse messe a disposizione con la richiamata normativa, il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fatto richiesta alle Regioni di comunicare i propri
fabbisogni, tenuto conto dei residui dei precedenti finanziamenti ancora disponibili e utilizzabili
nella corrente annualità.
Successivamente, il medesimo Ministro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
finanze, ha emanato il decreto n. 989 del 28 marzo 2025 (Allegato n. 1), con il quale ha
ripartito, tra le Regioni interessate, le suddette risorse finanziarie, pari a 70 milioni di euro per
l’anno 2025, poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008, come di seguito riportato:
Regione Stanziamento
Toscana € 34.674.679,17
Molise € 5.065.286,82
Lazio € 8.082.032,72
Puglia € 1.739.493,81
Sicilia € 1.739.493,81
Sardegna € 8.480.032,35
Campania € 4.275.580,12
Piemonte € 3.769.033,93
Marche € 2.174.367,27
Totale € 70.000.000,00
2. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli oneri relativi ai trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e di mobilità in deroga previsti dalle norme citate nel precedente paragrafo,
prorogati per l’anno 2025 dall’articolo 1, comma 189, della legge n. 207/2024, si utilizzeranno i
conti già in uso GAU30210, GAU30280, GAU30165, GAU30265, istituiti con il messaggio n.
1873 del 4 maggio 2017, e il conto GAU30275, istituito con la citata circolare n. 159/2017,
ridenominati secondo la normativa in argomento.
In allegato si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e, in particolare, l’articolo 44, comma 11-bis, introdotto
dall’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185,
che ha previsto un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite
massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta
alla data di entrata in vigore della disposizione, ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante Proroga e definizione dei termini,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l’articolo 3,
comma 1, che, modificando l’articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, ha prorogato la misura anche per il 2017;
VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che,
all’articolo 53-ter, ha previsto la concessione del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori
delle aree di crisi industriale complessa, alle condizioni ivi indicate;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che all’articolo 1, comma 139,
ha prorogato per il 2018 le misure di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 e di cui all’articolo 53-ter decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
VISTO l’articolo 1, commi da 140 a 144, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e
finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed in particolare
l’articolo 25-ter;
1
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, ed in particolare l’articolo 1,
comma 282;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ed in particolare l’articolo 1,
commi 491 e 492;
VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ed in particolare l’articolo 1,
comma 289;
VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ed in particolare l’articolo 1,
comma 127;
VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ed in particolare l’articolo 1,
comma 325;
VISTA la legge 30 dicembre 2023 n.213, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, e, in particolare, l’art. 1, comma
170;
VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” e, in particolare, l’art. 1 comma
189, che recita: “Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo
44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori
risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da
ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2025, le risorse
stanziate ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti,
2
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del
2015 nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità
finanziarie assegnate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale effettua il controllo e il
monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al
presente comma e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno
semestralmente”.
TENUTO conto delle note del 20 gennaio 2025 con le quali la Direzione Generale degli
ammortizzatori sociali ha richiesto alle Regioni di comunicare i fabbisogni, ai fini della ripartizione
delle risorse stanziate, indicando i criteri per formulare le esigenze finanziarie e sottolineando la
necessità di tener conto dei residui dei precedenti finanziamenti ancora disponibili ed utilizzabili
nell’annualità corrente ai sensi dell’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
TENUTO conto delle note di riscontro delle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Umbria
e Veneto che non hanno richiesto risorse per l’annualità 2025, ritenendo l’attuale consistenza
dei residui adeguata alla copertura per l’anno 2025 delle potenziali esigenze finanziarie di cui agli
artt. 44 comma 11-bis del decreto legislativo n. 148/2015 e art. 53-ter decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.;
TENUTO conto delle note di riscontro delle Regioni Piemonte, Toscana, Marche, Lazio, Sardegna,
Molise, Campania, Puglia e Sicilia con le quali è stata richiesta l’assegnazione di ulteriori risorse
finanziarie necessarie in relazione alle proprie esigenze;
CONSIDERATO che le esigenze finanziarie comunicate dalle Regioni interessate superano,
complessivamente, il limite di spesa di 70 milioni di euro previsto per il 2025;
RITENUTO di dover riparametrare le risorse da assegnare alle Regioni in considerazione delle
risorse finanziarie disponibili in base al monitoraggio INPS;
3
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
DECRETA
ARTICOLO 1
1. Sono assegnate, ai sensi dell’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024 n. 207,
le seguenti risorse finanziarie:
Taglio lineare tolti residui
Toscana-Molise
Regione stanziamento
Toscana 34.674.679,17 €
Molise 5.065.286,82 €
Lazio 8.082.032,72 €
Puglia 1.739.493,81 €
Sicilia 1.739.493,81 €
Sardegna 8.480.032,35 €
Campania 4.275.580,12 €
Piemonte 3.769.033,93 €
Marche 2.174.367,27 €
70.000.000,00 €
ARTICOLO 2
1. L’onere complessivo, pari ad euro 70.000.000, è posto a carico del Fondo Sociale per
Occupazione e Formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
ARTICOLO 3
1. Le Regioni sono tenute a rispettare il limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite.
2. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal
precedente articolo, e trasmette relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
4
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
3. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per il visto e la registrazione e sarà
pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Ministro dell’economia e delle finanze
Marina Elvira Calderone Giancarlo Giorgetti
5
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAU30210
Denominazione completa Trattamenti straordinari di integrazione salariale e
connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti,
corrisposti direttamente ai dipendenti dalle aziende che
operano in aree di crisi industriale complessa ai sensi
dell’art. 27 del DL 83/2012, e ai sensi dell’art. 44, c.
11-bis del D.lgs. n. 148/2015; art. 1 c. 289 della L.
178/2020; art. 1, c. 325, della L. 197/2022; art. 1, c.
170, della L. 213/2023; art. 1, c. 189, della L.
207/2024 – anni precedenti
Denominazione abbreviata CIGS.BEN.A44DLG148/15-L178/20-L197/22-L213/23-
l207/24AP
Validità e Movimentabilità Mese 05 - Anno 2017 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205009
Tipo variazione V
Codice conto GAU30280
Denominazione completa Trattamenti straordinari di integrazione salariale e
connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti,
corrisposti direttamente ai dipendenti dalle aziende che
operano in aree di crisi industriale complessa ai sensi
dell’art. 27 del DL 83/2012, convertito con
modificazioni dalla L. 134/2012 e ai sensi dell’art. 44,
c. 11-bis del D.lgs. n. 148/2015; art. 1, c. 289, della L.
178/2020; art. 1, c. 325, della L. 197/2022; art. 1, c.
170, della L. 213/2023; art. 1, c. 189, della L.
207/2024 – anno in corso
Denominazione abbreviata CIGS.BEN.A44DLG148/15-L178/20-L197/22-L213/23-
l207/24AC
Validità e Movimentabilità Mese 05 - Anno 2017/M. P10
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205009
Tipo variazione V
Codice conto GAU30165
Denominazione completa Trattamenti straordinari di integrazione salariale e
connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti,
corrisposti alle aziende, ammesse a conguaglio
UniEmens, che operano in aree di crisi industrial
complessa ai sensi dell’art. 27 del DL 83/2012, e ai
sensi dell’art. 44, c. 11-bis del D.lgs. n. 148/2015; art.
1, c. 289, della L. 178/2020; art. 1, c. 127, della L.
234/2021; art. 1, c. 325, della L. 197/2022; art. 1, c.
170, della L. 213/2023; art. 1, c. 189, della L.
207/2024 – anni precedenti
Denominazione abbreviata CIGS-DM.A44C11BISDLGS148/15-L178/20–L197/22-
L213/23-L207/24 AP
Validità e Movimentabilità Mese 05 - Anno 2017 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205002
Tipo variazione V
Codice conto GAU30265
Denominazione completa Trattamenti straordinari di integrazione salariale e
connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti,
corrisposti alle aziende, ammesse a conguaglio
UniEmens, che operano in aree di crisi industrial
complessa ai sensi dell’art. 27 del DL 83/2012, e ai
sensi dell’art. 44, c. 11-bis del D.lgs. 148/2015; art. 1,
c. 289, della L. 178/2020; art. 1, c. 127, della L.
234/2021; art. 1, c. 325, della L. 197/2022; art. 1, c.
170, della L. 213/2023; art. 1, c. 189, della L.
207/2024 – anno in corso
Denominazione abbreviata CIGS-DM.A44C11BISDLGS148/15-L178/20–L197/22-
L213/23-L207/24 AC
Validità e Movimentabilità Mese 05 - Anno 2017 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205002
Tipo variazione V
Codice conto GAU30275
Denominazione completa Onere per i trattamenti di mobilità in deroga e
connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti da imprese operanti in un’area di crisi
industriale complessa, ai sensi dell’art. 53-ter del DL
50/2017; art. 1, c. 289, della L. 178/2020; art. 1, c.
127, della L. 234/2021; art. 1, c. 325, della L.
197/2022; art. 1, c. 170, della L. 213/2023; art. 1, c.
189, della L. 207/2024
Denominazione abbreviata CIGS-ANF BEN.AR44 C11BIS DLG 148/15-L178/20–
L197/22-L213/23-L207/24
Validità e Movimentabilità Mese 10 Anno 2017 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205003
Tipo variazione V
Codice conto GAU24210
Denominazione completa Entrate varie – Recuperi e reintroiti dei trattamenti
straordinari di integrazione salariale corrisposti
direttamente ai dipendenti dalle aziende che operano
in aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’art.
27 del DL 83/2012 e ai sensi dell’art. 44, c. 11-bis del
DLgs n. 148/2015; art. 1 c. 289, della L. 178/2020;
art. 1, c. 127, della L. 234/2021; art. 1, c. 325, della
L. 197/2022; art. 1, c. 170, della L. 213/2023; art. 1,
c. 189, della L. 207/2024
Denominazione abbreviata REC.REIN.CIGS A44C11BIS DLVO148/15-L178/20-
L234/21-L197/22-L213/23-L207/24
Validità e Movimentabilità Mese 05 Anno 2017 /M. S
Capitolo/Voce di bilancio 3E1309001
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