Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2070/2025
Assistenza fiscale 2025. Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4
Riferimento normativo
Assistenza fiscale 2025. Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 30-06-2025
Messaggio n. 2070
OGGETTO: Assistenza fiscale 2025. Servizi al cittadino per la verifica dei
conguagli fiscali di cui al modello 730/4
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI
DIREZIONE CENTRALE BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE
1. Premessa
Con il presente messaggio si comunica che, anche per il 2025, l’INPS assicura, nella sua qualità
di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato
l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di
conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.
A tale fine, sul sito internet dell’Istituto www.inps.it, nella scheda relativa al servizio
“Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, è stato pubblicato, come di consueto, il
“Manuale d'uso per l'assistenza fiscale da parte di INPS” aggiornato all’anno 2025, al quale si
rinvia per ogni istruzione di dettaglio.
Il medesimo manuale è disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
2. Il rapporto di sostituzione di imposta con il dichiarante
I modelli 730/4 sono trasmessi dall’Agenzia delle Entrate all’INPS e riportano i conguagli
derivanti dalla dichiarazione resa con il modello 730, che i sostituti di imposta devono
effettuare sulle prestazioni erogate al dichiarante, quali ad esempio, le retribuzioni dei
lavoratori dipendenti o i trattamenti pensionistici.
In via preliminare si ricorda che l’Istituto può prestare assistenza fiscale solo qualora nell’anno
di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione di imposta con il
dichiarante.
Il suddetto rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da
imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a
vittime del dovere (cfr. il riscontro a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-246/2020) o le
prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale
per i figli a carico e assegno per il nucleo familiare).
L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno
2025, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF (ad esempio, pensione
di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).
Il rapporto di sostituzione non ricorre altresì nei casi in cui la prestazione erogata, imponibile
fiscalmente, sia cessata in data antecedente al 1° aprile 2025.
Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione
assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze mediante un formale diniego.
A titolo meramente esemplificativo, non è ammessa l’assistenza fiscale in favore di titolari in
via esclusiva di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, delle indennità una tantum
erogate ai sensi dei cc.dd. decreti Aiuti, oppure nel caso in cui nel corrente anno non sia stata
erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica (CU) per
redditi corrisposti nel periodo di imposta precedente.
Si segnala che l’Agenzia delle Entrate, in aggiunta a quelli previsti per la generalità dei sostituti
di imposta, ha previsto a uso esclusivo dell’INPS tre particolari codici di diniego, al fine di dare
comunicazione alla stessa Agenzia della mancata gestione delle dichiarazioni dei modelli 730.
Per i casi di incapienza, qualora sia impossibile per l’INPS effettuare o completare i conguagli
da modello 730 a debito (a causa, ad esempio, della cessazione della prestazione o in casi di
prestazione diventata esente) sono previsti i seguenti codici:
codice CP, conguaglio non possibile parziale;
codice CT, conguaglio non possibile totale.
Inoltre, è previsto il seguente codice diniego:
codice ES, diniego per soggetti residenti all’estero.
Tale codice è relativo ai soggetti residenti all’estero, per i quali, essendo precluso l’utilizzo del
predetto modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi, è invece necessario, trasmettere
all’Agenzia delle Entrate esclusivamente il modello “Redditi Persone Fisiche”.
L'Agenzia delle Entrate dà comunicazione del diniego al contribuente, in caso di presentazione
della dichiarazione dei redditi precompilata attraverso ilsito internet della medesima Agenzia, o
al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale nell’ipotesi di dichiarazione presentata tramite
un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o un professionista abilitato, che deve a sua volta
informare il contribuente.
3. Servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”
Ai fini dell’assistenza fiscale 2025 i contribuenti autenticandosi con la propria identità digitale
(SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) possono verificare le risultanze contabili della
propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al
cittadino”, presente sul sito istituzionale www.inps.it.
Attraverso tale servizio è possibile, inoltre, consultare i seguenti dati:
avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia
delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS
sia il sostituto di imposta del dichiarante;
eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS
all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione di imposta;
importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati
mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730, in
possesso del contribuente, e i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in
pagamento, si rammenta quanto segue.
Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo complessivo,
imputato al dichiarante, a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le
imposte a debito (comprensivo eventualmente di primo acconto IRPEF, cedolare secca e
acconto tassazione separata) e di quelle a credito.
In presenza di dichiarazione congiunta l’importo così determinato, scaturente dalla liquidazione
della dichiarazione presentata con il modello 730/4, ricomprende anche i debiti/crediti relativi
alla posizione fiscale del coniuge[1].
Tale dato, se a debito del contribuente, è indicato nel prospetto di liquidazione del modello
730/4, con la descrizione “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente
pensionistico in busta paga” o, se a credito, è riportato con la descrizione “Importo che sarà
rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.
Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in argomento consente ai contribuenti di:
trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica
rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di
dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2025;
richiedere che l’INPS effettui il diniego della gestione della dichiarazione, nel caso in cui il
dichiarante abbia erroneamente indicato l’Istituto quale sostituto di imposta che deve
effettuare i conguagli. Il diniego non può, invece, essere richiesto qualora l’INPS,
svolgendo correttamente il ruolo di sostituto di imposta, abbia preso in carico il modello
730 e lo abbia abbinato a una prestazione, con conseguente applicazione dei relativi
conguagli.
Anche attraverso l’app“INPS mobile” è possibile consultare i dati relativi alle risultanze contabili
della propria dichiarazione e gli esiti relativi all’applicazione dei conguagli.
Inoltre, l’Istituto gestisce le dichiarazioni integrative, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, solo
se presentate dai soggetti sostituiti entro il termine previsto del 25 ottobre 2025.
Conseguentemente, le dichiarazioni trasmesse tardivamente non verranno gestite e le
Strutture territoriali dell’INPS non avranno accesso ad alcuna informazione.
4. Annullamento e variazione della seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca
L’annullamento o la variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca,
il cui addebito è previsto per il mese di novembre 2025, può subire un differimento in ragione
delle tempistiche con cui viene effettuata la richiesta di variazione e ai tempi necessari per la
predisposizione dei flussi di pagamento delle prestazioni relative al mese di novembre 2025.
Qualora la richiesta pervenga in un momento successivo rispetto all’elaborazione delle
prestazioni in pagamento nel mese di novembre 2025, non sarà possibile applicare
tempestivamente la variazione richiesta. La riduzione, pertanto, verrà applicata sulla
successiva mensilità di dicembre 2025 con il conseguente rimborso dell’importo, relativo alla
seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca, trattenuto nel mese di novembre 2025.
5. Gestione delle risultanze contabili
Dal 2020 l’INPS riceve le risultanze contabili dei modelli 730/4 attraverso un canale univoco
proveniente dall’Agenzia delle Entrate e provvede, successivamente, a comunicare
esclusivamente a quest’ultima le posizioni relativamente alle quali non è tenuto a effettuare i
conguagli (cosiddetto “diniego”).
Si precisa che le risultanze contabili trasmesse all’INPS ai fini della relativa applicazione sulle
prestazioni possono essere successivamente bloccate su disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
L’eventuale “stato di blocco” è verificabile dalle Strutture territoriali dell’INPS consultando la
posizione sull’applicativo intranet “Assistenza fiscale 730” accessibile sia dal “Portale Fiscalità
Pensioni” che dalla “Piattaforma Fiscale” nella videata principale, che contiene le informazioni
relative alla dichiarazione, e nella specifica sezione “Eventi”.
Posto che le suddette posizioni permarranno in stato di blocco fino a diversa disposizione da
parte dell’Agenzia delle Entrate, qualora la relativa autorizzazione venga trasmessa nei termini
utili ai fini dell’elaborazione delle risultanze contabili da parte dell’INPS, la dichiarazione verrà
sbloccata e gestita centralmente. Diversamente, nel caso in cui lo sblocco non venga
autorizzato entro i termini indicati, le relative dichiarazioni verranno definitivamente chiuse con
la specifica “nessun documento”, gli eventuali conguagli verranno effettuati direttamente
dall’Agenzia delle Entrate e nessun dato verrà inserito nella CU2026. In tali circostanze, per
ulteriori informazioni i contribuenti sono tenuti a rivolgersi esclusivamente alle competenti Sedi
dell’Amministrazione finanziaria.
Nei casi in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi
nell’impossibilità di portare a termine l’applicazione dei conguagli a debito scaturenti dal
modello 730/4 (ad esempio, a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del
dichiarante o di incapienza dei pagamenti spettanti), invierà un’apposita comunicazione
all’interessato, o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere autonomamente al
versamento dei residui importi a debito, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle
Entrate.
L’informazione relativa a tale sopravvenuta impossibilità verrà fornita, per il tramite
dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione stessa.
Si precisa inoltre che, nel caso di decesso del dichiarante, gli importi a debito non trattenuti
dall’INPS devono essere versati dagli eredi direttamente all’Agenzia delle Entrate, ma non sono
dovuti gli acconti delle imposte relativi all’anno 2025. Le somme a credito non rimborsate,
riportate nella CU 2026, possono essere oggetto della dichiarazione dei redditi dell’anno 2026
(per i redditi dell’anno 2025) per conto della persona deceduta; in alternativa, gli eredi possono
chiederne il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.
In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge o la parte dell’unione civile superstite deve
separare la propria posizione tributaria da quella del defunto e versare le eventuali somme a
debito di sua competenza, mentre può fare valere il credito nella dichiarazione dei redditi
relativa alla successiva annualità.
Posto che il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello
730 è fissato al 30 settembre 2025, ai fini della determinazione del numero di rate per il
versamento dei debiti di imposta, dovuti a titolo di saldo e primo acconto, il dichiarante deve
tenere conto del predetto limite temporale del mese di novembre 2025 e dei tempi necessari
all’elaborazione delle prestazioni erogate dall’INPS.
Quindi, nei casi in cui la risultanza contabile è ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello
di giugno 2025, il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito corrisponde al numero
di mesi intercorrenti tra la data di elaborazione delle prestazioni medesime e il mese di
novembre 2025.
Si richiamano al riguardo gli esempi già descritti nel messaggio n. 2640 del 17 luglio 2024
concernenti l’applicazione della rateazione in ragione della data di acquisizione del modello
730/4.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
[1] In base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le
parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle
parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
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