Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia, c.d. Bonus psicologo. Decreto del Ministero della Salute 24 novembre 2023. Chiusura domande 2024. Stanziamento fondi 2023 e avvio istruttoria per l’elaborazione delle graduatorie
Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia, c.d. Bonus psicologo. Decreto del Ministero della Salute 24 novembre 2023. Chiusura domande 2024. Stanziamento fondi 2023 e avvio istruttoria per l’elaborazione delle graduatorie
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 05-06-2024
Messaggio n. 2133
OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di
psicoterapia, c.d. Bonus psicologo. Decreto del Ministero della Salute
24 novembre 2023. Chiusura domande 2024. Stanziamento fondi
2023 e avvio istruttoria per l’elaborazione delle graduatorie
Facendo seguito alla circolare n. 34 del 15 febbraio 2024 e al messaggio n. 1152 del 18 marzo
2024, con i quali l’Istituto, nel fornire le istruzioni per la presentazione delle domande per
l’accesso al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus
psicologo), introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha indicato quale
termine ultimo per la presentazione delle citate domande il 31 maggio 2024, con il presente
messaggio, all’esito del decorso di tale ultimo termine, si comunica che sono pervenute
400.505 domande.
Al fine di consentire l’istruttoria delle domande e la corretta elaborazione delle graduatorie
regionali/provinciali, come anticipato con la citata circolare n. 34/2024, i richiedenti in
possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) rilasciata con omissioni e/o difformità, hanno trenta giorni di tempo per
regolarizzare l’ISEE,attraverso le tremodalità alternative previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e di seguito indicate:
presentare una nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva delle
informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei
dati indicati nella dichiarazione;
rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata
tramite il Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore
materiale.
Trascorso il termine di trenta giorni, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la
domanda viene considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.
A seguire, si provvederà a elaborare le graduatorie, tenendo conto del valore ISEE più basso
e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Con successivo messaggio, l’Istituto pubblicherà le graduatorie per l’assegnazione del
beneficio, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e contestualmente
comunicherà ai beneficiari, attraverso i recapiti presenti nella specifica sezione “MyINPS” del
portale dell’Istituto o indicati all’atto della presentazione della domanda, l’importo assegnato e
il codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia. Si ricorda che il beneficiario ha 270
giorni di tempo per usufruire del Bonus psicologo, decorrenti dalla pubblicazione delle
graduatorie.
A decorrere dalla pubblicazione delle graduatorie, sarà resa disponibile per i professionisti la
procedura per le prenotazioni e la conferma delle sedute.
Infine, si rammenta che l’erogazione del beneficio è subordinata all’effettivo trasferimento
all’INPS dei fondi da parte delle Regioni e/o Province autonome.
In un messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite agli operatori di Sede le
indicazioni per la gestione delle domande da regolarizzare a seguito di ISEE contenente
omissioni e/o difformità.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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