Gestione Pubblica – Chiarimenti obblighi contributivi e valutazione ai fini pensionistici e previdenziali (TFS/TFR) del periodo trascorso in sospensione cautelare per i lavoratori per i quali pende un giudizio innanzi all’autorità giudiziaria
Gestione Pubblica – Chiarimenti obblighi contributivi e valutazione ai fini pensionistici e previdenziali (TFS/TFR) del periodo trascorso in sospensione cautelare per i lavoratori per i quali pende un giudizio innanzi all’autorità giudiziaria
Testo normativo
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Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 29-05-2018
Messaggio n. 2161
OGGETTO: Gestione Pubblica – Chiarimenti obblighi contributivi e valutazione ai
fini pensionistici e previdenziali (TFS/TFR) del periodo trascorso in
sospensione cautelare per i lavoratori per i quali pende un giudizio
innanzi all’autorità giudiziaria
Con la circolare n. 6/2014 recante “Retribuzioni imponibili ai fini contributivi - Gestione
Dipendenti Pubblici: categorie reddituali – imponibili nelle aspettative senza assegni –
imponibili ai fini della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali – maggiorazioni e
tetti retributivi – conguaglio contributivo annuo” l’Istituto, nell’effettuare una ricognizione delle
disposizioni relative alla Gestione pubblica, tra i redditi imponibili ai fini pensionistici indica
anche l’assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare per
procedimento giudiziario in corso (cfr. paragrafo 8 della citata circolare).
Con tale indicazione l’Istituto ha inteso estendere alla Gestione pubblica la regola vigente per
le pensioni della Gestione privata in tema di imponibilità ai fini pensionistici dell’assegno di cui
trattasi, modificando, in tal modo, il precedente orientamento dell’INPDAP che, nell’ambito
delle gestioni pensionistiche pubbliche, non riteneva imponibile l’assegno alimentare erogato
nei periodi di sospensione cautelare, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n.
314/1997.
Facendo seguito alla circolare n. 6/2014, con il presente messaggio si forniscono ulteriori
chiarimenti e indicazioni in ordine agli adempimenti e alle modalità di regolarizzazione, da
parte del sostituto di imposta/datore di lavoro, per i periodi di sospensione cautelare che si
collocano nei periodi retributivi a decorrere da febbraio 2014 e che sono collegati a fatti per i
quali pende un giudizio innanzi all’autorità giudiziaria.
La disciplina della sospensione cautelare e la misura del trattamento erogato si rinvengono, per
gli impiegati pubblici, in fonti normative generali (tra le quali, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
legge 7 febbraio 1990, n. 19; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; legge 27 marzo 2001, n. 97), in
disposizioni speciali per alcune categorie di lavoratori, come per il personale delle Forze armate
e dei corpi di polizia ad ordinamento militare - di seguito personale militare (d.lgs. 15 marzo
2010, n. 66), nonché in disposizioni dei CCNL per il personale contrattualizzato.
Si evidenzia che le contribuzioni riscosse per i periodi di sospensione cautelare per
procedimento giudiziario in corso potranno essere valutate ai fini del diritto e della misura del
trattamento pensionistico solo a seguito del provvedimento di “restitutio in integrum” del
datore di lavoro, che riqualifichi il periodo di sospensione cautelare rendendolo utile come
precisato nel successivo paragrafo 5.1.
1. Carattere provvisorio della sospensione cautelare discrezionale
Considerato che la sospensione cautelare disposta in via discrezionale dal datore di lavoro è
una misura provvisoria, per definire la valutabilità dei periodi in questione è necessario
attendere la decisione definitiva dell’Amministrazione di appartenenza (cfr.art. 653 c.p.p. e art.
55-ter del d.lgs. n. 165/2001), decisione che consente di regolare in modo stabile il rapporto
tra Amministrazione e lavoratore (cfr. sentenza conformedel Consiglio di Stato, Ad. plenaria, n.
8 del 6 marzo 1997).
La sospensione cautelare non ha natura sanzionatoria, essendo tesa a tutelare i tipici interessi
amministrativi di credibilità dell’Amministrazione e di fiducia dei cittadini nelle istituzioni e negli
apparati pubblici, interessi riconducibili nell’ambito del principio costituzionale di buon
andamento dell’attività della pubblica Amministrazione (cfr. C. Cost., 3 giugno 1999, n. 206, in
materia di costituzionalità della sospensione obbligatoria dei pubblici impiegati ex art. 15,
comma 4-septies della legge n. 55/1990).
Quando il lavoratore non è colpito da misure restrittive della libertà personale o la sospensione
obbligatoria dal servizio non sia prevista da alcuna fonte normativa, il datore di lavoro ha solo
la facoltà di sospendere il dipendente in relazione ai fatti contestati. In particolare, per i casi in
cui pende un procedimento giudiziario, il datore di lavoro, se ritiene di non disporre di elementi
sufficienti per irrogare la sanzione, dopo aver avviato il procedimento disciplinare può
sospenderlo in attesa della definizione del procedimento penale e disporre in via cautelativa la
sospensione del dipendente.
2. Imponibilità dell’assegno alimentare erogato durante il periodo di sospensione
cautelare per procedimento giudiziario
Il dipendente sospeso cautelativamente dal servizio è privato dello stipendio. Durante il
periodo di sospensione è prevista la corresponsione di un “assegno alimentare”, la cui misura è
stabilita da disposizioni legislative ovvero dai CCNL. In linea generale tale assegno non è
superiore alla metà dello stipendio stesso, oltre gli assegni per carichi di famiglia, fatte salve
specifiche indicazioni.
Nella circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, al punto 1.5, il Ministero dell’economia e delle
finanze precisa che ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) l’assegno
alimentare, corrisposto ai dipendenti sospesi in via cautelare dal servizio e per i quali pende
giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, costituisce reddito di lavoro dipendente e, come tale, è
assoggettato alla relativa tassazione.
La richiamata circolare n. 6 del 16 gennaio 2014 al paragrafo 8 chiarisce, richiamando la
predetta circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, che anche per i lavoratori iscritti
alle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica l’assegno alimentare, erogato nel caso di
sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso, è imponibile ai fini pensionistici, ai
sensi dell’articolo 6 del d.lgs. n. 314/1997.
Da tale circostanza consegue che l’assegno alimentare in argomento è imponibile anche ai fini
della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dell’assicurazione sociale vita (ex
ENPDEP). Analogamente, l’assegno è imponibile ai fini dell’assistenza magistrale (ex ENAM).
L’assegno alimentare non è imponibile, invece, ai fini previdenziali, per i dipendenti civili iscritti
alle gestioni ex INADEL ed ex ENPAS. L’assegno alimentare non rientra infatti tra gli elementi
della retribuzione contributiva utile ai fini del TFS, così come definita dagli articoli 4 e 11 della
legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’articolo 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
Parimenti, anche in tema di TFR, detto assegno non è ricompreso tra gli emolumenti utili di cui
all’articolo 4 dell’”Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici”, sottoscritto il 29 luglio 1999 e richiamato
dal d.P.C.M. del 20 dicembre 1999, né nei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego.
3. Valutabilità dei periodi di sospensione cautelare ai fini dei trattamenti
pensionistici e ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS/TFR)
Le disposizioni in materia di imponibilità degli assegni erogati durante i periodi di sospensione
cautelare per procedimento giudiziario in corso non comportano, tuttavia, la valutabilità dei
periodi per le prestazioni relative alle casse pensionistiche dei dipendenti pubblici (CPDEL, CPI,
CPS, CPUG, CTPS).
Si fa riferimento, in particolare, a quanto disposto dall’articolo 50, comma 2, del R.D.L. 3
marzo 1938, n. 680 - Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
degli Enti locali, ai sensi del quale “i periodi di tempo trascorsi [...] in sospensione dall’impiego
non sono calcolati”. In senso analogo si richiamano le norme seguenti:
articolo 26 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, “Ordinamento del Monte-pensioni per gli
insegnanti elementari;
articolo 45 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, “Approvazione dell'Ordinamento della
Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari”;
articolo 21 del R.D. 12 luglio 1934, n. 2312, “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli
ufficiali giudiziari”;
articolo 8 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, “Approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”.
In sintesi, per i dipendenti civili iscritti alla Gestione pubblica i periodi di sospensione cautelare
per procedimento giudiziario in corso non possono essere considerati utili ai fini pensionistici,
ancorché sussista l’obbligo di versare i relativi contributi, al pari degli altri periodi di
sospensione facoltativa o obbligatoria.
I periodi di sospensione cautelare non sono utili neppure ai fini previdenziali per le medesime
ragioni esposte al precedente paragrafo 2, con riferimento al TFS ed al TFR.
4. Disciplina speciale del personale militare
L’Amministrazione di appartenenza del personale militare, anche prima dell’entrata in vigore
del d.lgs. n. 314/1997, era tenuta a versare i contributi ai fini pensionistici anche durante il
periodo di sospensione cautelare, in quanto l’articolo 8 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
riconosceva per i militari l’utilità del periodo di sospensione.
Per il personale militare tali disposizioni sono state confermate dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.
66, “Codice dell’Ordinamento militare” (cfr. in proposito gli artt. 916 e ss.). In particolare,
l’articolo 920 del richiamato decreto prevede che, durante la sospensione dall'impiego, al
personale militare compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti
della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.
Anche ai fini dell’indennità di buonuscita il periodo trascorso durante la sospensione
dall’impiego è computato in ragione della metà, ai sensi dell’articolo 4 della legge n.
1407/1956, che dispone che “I periodi trascorsi in posizioni che comportano la riduzione degli
assegni di attività, esclusi quelli di aspettativa per infermità, vengono, agli effetti della
liquidazione dell'indennità di buonuscita, computati per metà”, e dell’articolo 1847, comma 2,
del già richiamato d.lgs. n. 66/2010.
In sintesi, per il personale in argomento, l’assegno corrisposto durante i periodi di sospensione
cautelare è imponibile sia ai fini pensionistici sia ai fini previdenziali per l’erogazione
dell’indennità di buonuscita.
Se alla sospensione precauzionale fa seguito la destituzione dall’impiego con effetto
retroattivo, il periodo di sospensione in argomento non è utile ai fini delle prestazioni di
quiescenza e previdenza e l’Amministrazione può recuperare i contributi versati.
Nei casi di destituzione con effetto non retroattivo, i periodi di sospensione cautelare
dall’impiego che si collocano prima della data da cui decorre la destituzione sono comunque
utili al cinquanta per cento.
Ove sia stata disposta la “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” nei riguardi di
un soggetto già sospeso dall’impiego a titolo precauzionale, la stessa produce effetti ex tunc,
ossia dal momento in cui è stata adottata tale misura cautelare, indipendentemente dal
verificarsi degli eventi previsti nelle fattispecie di cui agli articoli 918 (revoca della
sospensione) e 919 (durata massima della sospensione precauzionale facoltativa) del d.lgs. n.
66/2010.
Il periodo in cui il soggetto viene riammesso in servizio deve essere computato relativamente
al trattamento di quiescenza e previdenza (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, 31
gennaio 2005, n. 251; Sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5907; Sez. VI, 25 giugno 2002, n. 3476).
5. Effetti sulle prestazioni previdenziali e di quiescenza discendenti dall’adozione
del provvedimento definitivo da parte dell’Amministrazione che incide sul periodo di
sospensione cautelare
5.1 Ricostruzione di carriera con erogazione degli arretrati della retribuzione
Nel caso in cui, a seguito dell’adozione di un provvedimento definitivo che incida sul periodo di
sospensione cautelare, il datore di lavoro disponga la “restitutio in integrum”, il lavoratore ha
diritto al trattamento retributivo che avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio. Dal
trattamento spettante (escluse alcune voci previste dalla normativa o dalla contrattazione
collettiva quali, ad esempio, indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio,
prestazioni di carattere straordinario) sarà portato in detrazione quanto corrisposto durante il
periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare.
A seguito della “restitutio in integrum” è necessario denunciare, per il lavoratore interessato, la
nuova posizione discendente dal provvedimento definitivo, per rendere i periodi interessati
dalla “restitutio in integrum” utili ai fini pensionistici e della erogazione delle prestazioni di fine
servizio (TFS/TFR). Il sostituto di imposta/datore di lavoro è tenuto a versare i contributi sulle
somme erogate per effetto della ricostruzione della carriera tenendo conto che il versamento
dei contributi per le gestioni INADEL o ENPAS deve essere effettuato sul trattamento
retributivo utile che il lavoratore avrebbe percepito, atteso che l’assegno alimentare corrisposto
in precedenza non rientra nella base imponibile delle gestioni previdenziali per le prestazioni di
fine servizio.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato sul differenziale erogato sia ai fini della
gestione pensionistica sia per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali,
dell’assicurazione sociale vita (ex ENPDEP) e dell’assistenza magistrale (ex ENAM).
5.2 Licenziamento o destituzione
Nel caso in cui il datore di lavoro adotti un provvedimento disciplinare di licenziamento o di
destituzione, può richiedere la restituzione dei contributi pagati per le somme erogate durante
i periodi di sospensione cautelare che si collocano dopo la data di cessazione del rapporto di
lavoro per effetto della retroattività del licenziamento.
Eventuali periodi di servizio resi dal dipendente a seguito della riammissione in servizio, per
revoca del provvedimento di sospensione cautelare, sono utili ai fini del trattamento di
quiescenza e previdenza anche se, per effetto della retroattività del licenziamento o
destituzione, si collocano dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro. Ciò in quanto si
tratta di servizi effettivamente resi dal dipendente.
In questo caso, tali periodi sono valutati ai fini pensionistici e previdenziali in quanto connessi
ad un’attività lavorativa svolta temporaneamente e sotto condizione risolutiva, che si configura
come un “autonomo servizio” non ricollegabile al precedente rapporto di pubblico impiego (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. III, 27 agosto 2014, n. 4350).
Tale fattispecie rientra nella sfera di applicazione dell'articolo 2126 c.c., che riconosce al
lavoratore il diritto al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in
cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione.
5.3 Sospensione dal servizio
Nel caso in cui il datore di lavoro sospenda il dipendente, a seguito della definizione del
procedimento disciplinare riavviato o riaperto, e il periodo di sospensione sia inferiore al
periodo di sospensione cautelare disposto in precedenza, i periodi che eccedono la sospensione
irrogata dal provvedimento disciplinare sono utili ai fini del trattamento di quiescenza e
previdenza nella sola ipotesi di ricostruzione della carriera.
5.4 Rimborso della contribuzione versata ai fini del trattamento di quiescenza nei periodi di
sospensione cautelare
Il datore di lavoro che abbia disposto la sospensione cautelare facoltativa per procedimento
giudiziario in corso potrà recuperare i contributi versati per tale periodo qualora, a seguito
dell’acquisizione di ulteriori elementi utili o della conclusione del procedimento penale, abbia
adottato un provvedimento di sospensione (per sanzione disciplinare, per misure restrittive
della libertà personale o per altre ipotesi di sospensione obbligatoria) in sostituzione della
sospensione cautelare discrezionale.
In tale caso, il datore di lavoro dovrà inviare le nuove denunce contributive in sostituzione di
quelle inviate in precedenza, rappresentando la nuova situazione secondo le istruzioni del
presente messaggio.
Il recupero dei contributi è effettuato per l’intera aliquota (quota a carico del datore di lavoro e
quota a carico del lavoratore) dal datore di lavoro, il quale è tenuto a restituire al lavoratore la
quota posta a suo carico. Eventuali diffide da parte del lavoratore per il recupero della quota a
suo carico devono essere indirizzate non all’Istituto, ma al datore di lavoro che ha effettuato le
ritenute fiscali e previdenziali.
6. Indicazioni per l’elaborazione dei flussi di denuncia ListaPosPA del flusso
Uniemens
6.1 Adempimenti del datore di lavoro durante il periodo di sospensione cautelare facoltativa.
Il datore di lavoro che adotta un provvedimento di sospensione cautelare discrezionale per un
procedimento giudiziario in corso dovrà valorizzare le denunce contributive utilizzando,
esclusivamente, il Tipo Servizio 83 “Sospensione cautelare dal servizio per procedimento
giudiziario in corso”, indicando negli elementi <imponibile> delle gestioni di riferimento del
dipendente il valore corrispondente all’assegno alimentare erogato. Non dovrà essere
valorizzata la gestione previdenziale (ENPAS o INADEL) per le prestazioni di fine servizio
(TFS/TFR).
Per i periodi di sospensione facoltativa dall’impiego del personale militare per procedimento
giudiziario in corso, l’Amministrazione dovrà valorizzare le denunce contributive utilizzando il
Tipo Servizio 51 “Sospensione cautelare dal servizio personale Forze Armate” indicando negli
elementi <imponibile> della gestione pensionistica, della gestione previdenziale e della
gestione credito delle denunce inviate, il valore corrispondente all’assegno alimentare erogato.
Nei casi di riammissione in servizio a seguito della maturazione del periodo massimo di
sospensione cautelare, i periodi di servizio devono essere denunciati secondo le consuete
modalità.
Si evidenzia che nelle denunce dei periodi di sospensione per motivi diversi dalla sospensione
cautelare discrezionale per procedimento giudiziario in corso è necessario indicare, nell’ultimo
periodo di servizio utile che precede la data di decorrenza della sospensione, il Codice
Cessazione 32 “Sospensione di periodo lavorativo utile” e non inviare alcuna denuncia per tutto
il periodo della sospensione.
6.2 Adempimenti del datore di lavoro a seguito della conclusione del procedimento penale e
degli effetti della definizione del procedimento disciplinare a carico del lavoratore
Le indicazioni di seguito riportate, di carattere generale, consentiranno di gestire
correttamente i casi più frequenti e di aggiornare la posizione contributiva del lavoratore
tenendo conto degli effetti del provvedimento, adottato dal datore di lavoro, che si riflettono
sui periodi di sospensione cautelare.
Il datore di lavoro, dopo la definizione del procedimento disciplinare connesso ad un
procedimento giudiziario per il quale aveva disposto un periodo di sospensione cautelare, è
tenuto ad inviare le denunce contributive per aggiornare la posizione assicurativa del
lavoratore al fine di riqualificare il periodo di sospensione cautelare disposto in via transitoria.
Licenziamento o destituzione: il sostituto di imposta/datore di lavoro deve indicare nel V1,
causale 5, riferito all’ultimo periodo che precede la data di cessazione del rapporto di lavoro, il
Codice Cessazione 9 “Destituzione” ovvero 14 “Licenziamento”. Nel caso in cui, per effetto
dell’efficacia retroattiva del licenziamento, alcuni periodi di servizio prestato per effetto della
riammissione in servizio si collochino dopo la data di cessazione del rapporto è necessario
indicare il Codice Cessazione 9 “Destituzione” ovvero 14 “Licenziamento” nel V1, causale 5,
anche nell’ultimo periodo relativo alla riammissione in servizio.
Per eliminare i periodi di sospensione cautelare che si collocano dopo la data di cessazione del
rapporto di lavoro si dovranno inviare gli elementi V1, causale 6.
Il V1, causale 6, deve essere inviato anche per eliminare i periodi che si collocano tra la data
di cessazione definita dal provvedimento con effetto ex tunc del rapporto di lavoro e il primo
giorno di riammissione in servizio nei casi di revoca del provvedimento cautelare (cfr. secondo
capoverso del paragrafo 5.2). L’invio di tali elementi consente di recuperare i contributi versati
per i suddetti periodi.
Sospensione dal servizio: nei casi in cui si debba scomputare un periodo di sospensione
disciplinare da un più ampio periodo di sospensione cautelare, il sostituto di imposta/datore di
lavoro dovrà elaborare un V1, causale 5, relativo all’ultimo periodo di servizio utile che precede
la data di decorrenza di detta sospensione valorizzando il Codice Cessazione 32 “Sospensione
di periodo lavorativo utile” ed utilizzare gli elementi V1, causale 6, per eliminare i periodi di
sospensione cautelare che coincidono con la sospensione disciplinare.
Ricostruzione di carriera: qualora, a seguito degli esiti del procedimento penale, si proceda alla
ricostruzione della carriera, per i periodi precedentemente comunicati con il Tipo Servizio 83
“Sospensione cautelare dal servizio per procedimento giudiziario in corso” deve essere
utilizzato l’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 3 “Regolarizzazione da Sentenza”.
In tale elemento dovranno essere dichiarati i valori delle retribuzioni che il dipendente avrebbe
percepito se fosse rimasto in servizio, al netto di quanto denunciato durante il periodo di
sospensione cautelare, per il procedimento giudiziario in corso, per le somme erogate a titolo
di assegno alimentare, valorizzando tutte le gestioni di iscrizione del lavoratore e tenendo
conto che per la gestione previdenziale (INADEL o ENPAS) i contributi devono essere
denunciati e versati per l’intero importo, in quanto l’assegno alimentare erogato durante la
sospensione cautelare non è imponibile con riferimento a tale gestione.
Si evidenzia che in questo caso l’elemento <CodOrgano> di <DescMotivoUtilizzo>, obbligatorio
per il V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 3, deve essere compilato con il codice 8 “Autorità
giudiziaria penale”.
6.3 Regolarizzazione periodi di sospensione cautelare per procedimento giudiziario che si
collocano nei periodi retributivi successivi alla pubblicazione della circolare n. 6/2014
Per i periodi di sospensione cautelare, che si collocano nei periodi retributivi dal mese di
febbraio 2014 al periodo retributivo del mese di pubblicazione del presente messaggio,
denunciati con modalità diverse o per i quali non sia stata inviata alcuna denuncia, si dovrà
procedere alla relativa regolarizzazione entro la fine del terzo mese successivo a quello di
emanazione del presente messaggio.
In particolare, qualora siano state trasmesse denunce utilizzando il Tipo Servizio 4 “Servizio
Ordinario”, si dovrà inviare per ciascun periodo l’elemento V1, Causale 5, Tipo Servizio 83
“Sospensione cautelare dal servizio per procedimento giudiziario in corso”, indicando negli
elementi <imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito delle denunce
inviate il valore corrispondente all’assegno alimentare erogato. Per il personale militare deve
essere utilizzato il Tipo Servizio 51 “Sospensione dall’impiego personale Forze Armate”,
indicando negli elementi <imponibile> della gestione pensionistica, della gestione previdenziale
e della gestione credito delle denunce inviate il valore corrispondente all’assegno alimentare
erogato.
Qualora invece non sia stata inviata alcuna denuncia, si dovranno trasmettere gli elementi V1,
causale 2, indicando il Tipo Servizio 83 “Sospensione cautelare dal servizio per procedimento
giudiziario in corso” ovvero 51 “Sospensione dall’impiego personale Forze Armate”,
valorizzando gli elementi imponibili secondo la modalità indicate in precedenza (cfr. paragrafo
6.1).
7. Brevi cenni ad altre ipotesi di sospensione
Si evidenzia da ultimo che, ad eccezione della sospensione cautelare per procedimento
giudiziario in corso, cui si riferisce il presente messaggio, il datore di lavoro non deve inviare le
denunce contributive né effettuare versamenti contributivi per le altre ipotesi di sospensione,
tra quali si ricordano, a titolo esemplificativo, le seguenti:
sospensione dal servizio per misure restrittive della libertà personale anche di carattere
preventivo, atteso che in tale ipotesi la sospensione non è una misura precauzionale tesa
all'allontanamento dal servizio del dipendente (finalità propria della sospensione cautelare
“facoltativa”). Ciò in quanto nell’ipotesi in argomento il lavoratore è impossibilitato ad
effettuare la prestazione per effetto delle misure restrittive della libertà;
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
sospensione cautelare dal servizio prima della visita di accertamento del dipendente
presuntivamente inidoneo fisicamente o psichicamente al lavoro, disposta ex art. 6, del
d.P.R. n. 171/2011 sulla base dei presupposti ivi espressamente disciplinati (cfr. al
riguardo la circolare n. 6/2014, paragrafo 8);
sospensione cautelare in attesa dell’esito di un procedimento disciplinare non collegato ad
un procedimento giudiziario in corso.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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