certificazione medica per il riconoscimento delle indennità di malattia ai lavoratori marittimi. Precisazioni per i casi di certificati esteri e certificati redatti non utilizzando i modelli “Mal.1”, “Mal.2” e “Mal.3”
certificazione medica per il riconoscimento delle indennità di malattia ai lavoratori marittimi. Precisazioni per i casi di certificati esteri e certificati redatti non utilizzando i modelli “Mal.1”, “Mal.2” e “Mal.3”
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 31-05-2018
Messaggio n. 2184
OGGETTO: certificazione medica per il riconoscimento delle indennità di
malattia ai lavoratori marittimi. Precisazioni per i casi di
certificati esteri e certificati redatti non utilizzando i modelli
“Mal.1”, “Mal.2” e “Mal.3”
1. Premessa e quadro normativo
Facendo seguito alle istruzioni operative già fornite in attuazione del dettato normativo di cui
all’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9
agosto 2013, n. 99, con il presente messaggio si illustrano gli aspetti correlati ai requisiti della
certificazione sanitaria per le specifiche indennità di malattia spettanti ai lavoratori marittimi.
Preliminarmente, in relazione alla competenza istituzionale, si rammenta che l’assistenza
sanitaria al personale navigante è attribuita al Ministero della Salute (D.P.R. n. 620 del 31
luglio 1980), al quale, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 620/80 citato, competono anche le
relative funzioni medico-legali.
Si precisa altresì che la categoria dei naviganti include anche il personale aeronavigante del
settore volo, non rientrante tuttavia tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a
carico dell’INPS.
Sul piano organizzativo, le funzioni in materia attribuite al Ministero della Salute sono
assicurate in Italia dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) e dai Servizi
territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile
(SASN) e, ove mancanti i predetti uffici, attraverso il conferimento di incarichi ad una rete di
medici fiduciari; all’estero le funzioni sono assicurate attraverso i soli incarichi attribuiti ai
medici fiduciari.
Ai sensi del citato articolo 3 del D.P.R. n. 620 del 1980, rientra tra le competenze del Ministero
della Salute l’assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, nonché a
terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e al personale in attesa di imbarco,
purché per contratto a disposizione dell’armatore.
Sulla base del dato normativo letterale, pertanto, secondo i descritti assetti organizzativi -
esercizio delle funzioni per il tramite di ambulatori USMAF-SASN e di medici fiduciari - il
Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro
per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo
sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Al contrario, nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo
imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore
cessa di essere assistito dall’USMAF-SASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in
carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).
2. Competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela
previdenziale. Chiarimenti sui modelli “Mat.1”, “Mat.2” e Mat.3”
Per effetto della suddetta ripartizione delle competenze tra USMAF-SASN e SSN e sulla base
della posizione ricoperta nell’ambito del rapporto di lavoro, la competenza al rilascio della
certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia è regolata come di
seguito specificato:
1. la certificazione degli ambulatori USMAF-SASN ovvero dei medici fiduciari, in Italia e
all’estero, viene rilasciata per gli eventi di malattia insorti durante l’imbarco e comportanti
lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale);
all’estero, in caso di documentata assenza o eccessiva distanza dei medici fiduciari, è
possibile rivolgersi alle istituzioni sanitarie localmente competenti;
2. analoga certificazione degli ambulatori USMAF-SASN ovvero dei medici fiduciari viene
rilasciata per l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare e
per l’indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di
rapporto di lavoro, in tutti i casi in cui permanga un sotteso rapporto di lavoro anche a
seguito dell’avvenuto sbarco; all’estero, in caso di documentata assenza o eccessiva
distanza dei medici fiduciari, è possibile rivolgersi alle istituzioni sanitarie localmente
competenti;
3. con riferimento al solo territorio italiano, qualora il navigante in malattia complementare
risieda o si trovi temporaneamente in una località sprovvista sia di ambulatorio SASN che
di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della Salute, il lavoratore potrà
rivolgersi alla ASL territorialmente competente;
4. in tutte le restanti fattispecie, a seguito della presa in carico del SSN del lavoratore
dismesso dall’assistenza USMAF-SASN, la competenza al rilascio della certificazione
sanitaria è del SSN in Italia e, all’estero, delle istituzioni sanitarie localmente competenti.
Nelle situazioni sopra descritte, il lavoratore dovrà trasmettere all’INPS la certificazione medica
- ove rilasciata in modalità cartacea - entro due giorni dalla data del rilascio per non incorrere
nelle sanzioni normativamente previste (consistenti nella perdita del diritto all’indennità di
malattia per tutti i giorni di immotivato ritardo).
Il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS è subordinato alla
valutazione medico-legale svolta dai medici dell’Istituto tesa a riscontrare la sussistenza dei
requisiti sanitari richiesti, avuto riguardo anche a criteri di congruità tra diagnosi e prognosi,
rammentando che, per due delle specifiche tutele per malattia riconoscibili ai lavoratori
marittimi, il rischio assicurato è definito dal R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, “Assicurazione
contro le malattie per la gente di mare”,come “ogni alterazione dello stato di salute, non
dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, da cui derivi una inabilità al
lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi
terapeutici”.
Con riferimento infine ai requisiti formali, si osserva che diversamente dalla certificazione
medica di malattia rilasciata dai medici curanti, che è in linea generale attualmente redatta in
modalità telematica per la quasi totalità degli eventi (pur sussistendo ipotesi residuali di
persistente utilizzo della modalità cartacea), per la specifica categoria dei lavoratori marittimi
assistiti USMAF-SASN è previsto a tutt’oggi l’utilizzo di un formulario, risalente alla gestione
delle Casse marittime e mantenuto nelle successive gestioni Ipsema ed Inail. In particolare,
vengono utilizzati i modelli cosiddetti “Mal.1” “Mal.2” e “Mal.3” per gli eventi di malattia
rispettivamente insorti durante l’imbarco, dopo lo sbarco o nei casi di prolungamento o
guarigione clinica della patologia certificata.
Atteso tuttavia che l’Istituto ha riscontrato diversi casi di mancato utilizzo dei citati modelli
“Mal.1” “Mal.2” e “Mal.3”, sostituiti da certificazioni redatte su format generici, al riguardo si
rende necessario precisare che, ai fini dell’erogazione delle indennità di malattia, deve
attribuirsi validità anche alla certificazione redatta su modelli non standardizzati, sempreché
dalla stessa siano rilevabili gli elementi obbligatori essenziali ed idonei a consentire
l’erogazione della prestazione.
A tale scopo, occorre fare riferimento a quanto già precisato per le certificazioni di malattia,
riferite alla generalità dei lavoratori, laddove redatte in modalità cartacea.
In particolare, i dati necessariamente richiesti ai sensi della normativa vigente (cfr. la circolare
n. 99 del 13 maggio 1996) sono i seguenti: il nominativo del lavoratore, la diagnosi e la
prognosi, l’intestazione, la data del rilascio, il timbro e la firma del medico, nonché l'abituale
domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito, ai fini della
reperibilità per il controllo pubblicistico della malattia.
Nella citata circolare è altresì specificato che “qualora la certificazione redatta su modulari non
regolamentari, pur presentando gli elementi essenziali, senza i quali l'atto non è neppure
qualificabile come "certificato" (e, cioè, nominativo, intestazione e prognosi), manchi di altri
requisiti rilevanti ai fini di interesse (diagnosi, data e firma), la necessaria regolarizzazione
della stessa dovrà essere operata, tramite l'interessato, dai medesimi medici redattori”.
Per i casi di omessa, incompleta o inesatta indicazione dell’indirizzo del lavoratore nel
certificato – come sopra specificato – si fa rinvio a quanto dettagliatamente precisato nella
circolare n. 183 del 7 agosto 1998.
Si rammenta che anche la certificazione sanitaria comprovante lo stato di malattia dei
lavoratori marittimi, ove proveniente da un Paese comunitario e se completa di tutti gli
elementi essenziali, dovrà essere accettata dalle Strutture territoriali anche se redatta in lingua
straniera, essendo applicabili al riguardo le istruzioni operative fornite con il messaggio n.
28978 del 3 dicembre 2007 per la generalità dei lavoratori (ai sensi dell’art. 76 del
regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004). Riguardo alla diagnosi, si precisa che deve
considerarsi completa anche la certificazione che presenta il solo codice ICDx, purché risulti
esplicitamente desumibile la versione ICD applicata a fini certificativi.
3. Certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea. Casi particolari
Da ultimo, si forniscono alcune precisazioni in relazione alla certificazione di malattia al di fuori
dell’Unione Europea per i seguenti casi:
eventi di malattia insorta durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per
inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale) quando il marittimo si trovi in
Paese al di fuori della UE, in aree non coperte da fiduciari del Ministero della Salute;
eventi di malattia di lavoratori non più assistiti secondo gli assetti delle descritte
competenze del Ministero della Salute e presi in carico dalle istituzioni sanitarie
localmente competenti.
In tali situazioni la certificazione di malattia sarà ritenuta valida solo nel rispetto delle seguenti
disposizioni, peraltro vigenti per la generalità dei lavoratori.
I lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi
extracomunitari con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale devono rivolgersi
all'Autorità sanitaria locale per ottenere il riconoscimento dello stato di malattia. In tali
casi non occorre la legalizzazione del certificato (cfr. la circolare n. 136/2003);
I lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi
extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale
devono trasmettere entro due giorni dal rilascio la certificazione al datore di lavoro e
all'INPS. In tali casi la certificazione medica deve essere legalizzata.
Per legalizzazione si intende l'attestazione che il documento è valido ai fini certificativi
secondo le disposizioni locali (cfr. la circolare n. 136/2003, paragrafo 11). Ove la
suddetta certificazione di malattia non risulti già legalizzata al momento del rientro del
lavoratore in Italia, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso, anche in un
momento successivo, prima del pagamento dell'indennità economica (cfr. la circolare n.
11/1991).
Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino l’Apostille, gli atti e i documenti
rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. L’Apostille,
come è noto, è un tipo di legalizzazione semplificata che certifica la veridicità della firma,
la qualità del firmatario e l’autenticità del sigillo o timbro apposto.
I lavoratori italiani dipendenti da aziende operanti all'estero in Paesi extra CEE
non convenzionati, ma tenute agli adempimenti contributivi in Italia (cfr. la
circolare n. 156/1988, paragrafo 2 e la circolare n. 182/1990), che si ammalano in Paesi
esteri che non ricadono nella disciplina dei regolamenti europei o delle Convenzioni
bilaterali, devono inviare al datore di lavoro, entro 5 giorni dal rilascio, l'attestazione di
malattia ed alla locale rappresentanza diplomatica consolare il certificato di diagnosi e
prognosi. Quest’ultima curerà anche le eventuali visite mediche di controllo e il
successivo inoltro degli atti all'INPS.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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