Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2199/2024
Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone. Modalità di esposizione nel flusso Uniemens
Riferimento normativo
Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone. Modalità di esposizione nel flusso Uniemens
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 11-06-2024
Messaggio n. 2199
OGGETTO: Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone. Modalità di
esposizione nel flusso Uniemens
A decorrere dal 1° aprile 2024 è in vigore l’Accordo sulla sicurezza socialetra la Repubblica
italiana e il Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la legge 18 giugno
2015, n. 97, illustrato con la circolare n. 52 del 27 marzo 2024, alla quale si rinvia per la
disciplina di dettaglio.
Con il presente messaggio si forniscono istruzioni ai datori di lavoro relativamente alle
modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso
Uniemens dei lavoratori subordinati distaccati in applicazione delle disposizioni in materia di
legislazione applicabile contenute nell’Accordo in argomento (cfr. l’art. 7).
- Lavoratori distaccati dall’Italia in Giappone
Per i lavoratori in esame la contribuzione dovuta deve essere versata secondo le modalità
previste e attualmente in uso per i lavoratori inviati in Paesi legati dall’Italia da accordi di
sicurezza sociale. Pertanto, ai fini dell’assolvimento degli adempimenti contributivi deve essere
aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”.
Inoltre, poiché la contribuzione dovuta alla ex CUAF (Cassa unica assegni familiari) non rientra
nel campo di applicazione dell’Accordo, né è dovuta ai sensi della normativa di cui alla legge 3
ottobre 1987, n. 398, la posizione contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di
autorizzazione “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento della contribuzione
dovuta alla CUAF”.
- Lavoratori distaccati dal Giappone in Italia
Per i lavoratori che in base alle previsioni dell’Accordo sono esonerati dalla legislazione italiana
per l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e per
l’assicurazione contro la disoccupazione (DS), i datori di lavoro devono utilizzare, ai fini
dell’esposizione nel flusso Uniemens - denuncia individuale - il codice Tipo Contribuzione di
nuova istituzione “87”, avente il significato di “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone
distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art.13 accordo di sicurezza
sociale Italia- Giappone)”.
Qualora, invece, l’esonero dalla legislazione italiana operi soltanto per l’IVS, ai fini
dell’esposizione nel flusso Uniemens deve essere utilizzato il codice Tipo Contribuzione in uso
“81”, avente il significato di “Lavoratori stranieri con opzione per IVS nel paese di origine”.
Le istruzioni di cui al presente messaggio si applicano a decorrere dal periodo di competenza
giugno 2024. Per i periodi di competenza aprile 2024 e maggio 2024, i datori di lavoro devono
avvalersi della procedura di regolarizzazione (DMVig).
Per le forme assicurative non rientranti nell’ambito di applicazione dall’Accordo (cfr. l’art. 2),
gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale
vigente.
Si precisa, infine, che nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia assicurato nello Stato di
provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare
dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (“IT/JPN 101”
per i lavoratori distaccati dall’Italia e “JPN/IT/ 101” per coloro che sono distaccati dal
Giappone) della norma di riferimento in base alla quale il lavoratore è assicurato anche per il
predetto rischio (cfr. l’art. 13 dell’Accordo).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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