Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2216/2022
Prestazione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 (c.d. isopensione). Nuova modalità di gestione del processo
Riferimento normativo
Prestazione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 (c.d. isopensione). Nuova modalità di gestione del processo
Testo normativo
Roma, 27-05-2022
Messaggio n. 2216
OGGETTO: Prestazione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n.
92/2012 (c.d. isopensione). Nuova modalità di gestione del processo
Con il messaggio n. 1863 del 5 maggio 2020 sono state comunicate le nuove funzionalità del
“Portale prestazioni atipiche” (“PRAT”), a disposizione degli enti esodanti, relative all’invio delle
domande di prestazione di esodo ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28
giugno 2012, n. 92, in modalità singola o massiva, e alla stampa della lettera di certificazione.
Con il presente messaggio si comunica che il “Portale prestazioni atipiche”, accessibile dal
servizio “Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione” è stato
implementato per consentire all’ente esodante:
la presentazione delle domande di certificazione;
la presentazione delle domande di calcolo importo;
la scelta dello strumento a garanzia delle prestazioni e della contribuzione ad essa
correlata.
Si rammenta che per la gestione delle prestazioni in oggetto il datore di lavoro deve utilizzare
esclusivamente i seguenti ambienti di comunicazione telematica con l’INPS:
il “Cassetto previdenziale del contribuente”, per la presentazione dell’accordo;
il “Portale prestazioni atipiche”, accessibile dal servizio “Prestazioni esodo dei fondi di
solidarietà e accompagnamento alla pensione”, per la gestione del piano di esodo.
Si riepilogano con l’occasione le fasi di gestione del processo.
1. Presentazione dell’accordo alla Struttura territoriale INPS competente
In relazione al riconoscimento della prestazione, i datori di lavoro trasmettono, alla Struttura
INPS che gestisce la matricola aziendale, utilizzando il “Cassetto previdenziale del
contribuente”,l’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale e il “Modello di accreditamento e variazioni”, disponibile sul
Portale dell’Istituto.
L’accordo deve indicare:
i dati identificativi del datore di lavoro;
la data di sottoscrizione;
la data inizio validità;
la data fine validità;
il numero massimo di lavoratori interessati;
La Struttura territoriale INPS, effettuate le verifiche, invia la documentazione del datore di
lavoro alla Direzione centrale Pensioni tramite le caselle istituzionali
PrestazioniAtipiche.DG@inps.it e prestazionearticolo4@inps.it.
Nel caso di nuovo ente esodante, la Direzione centrale Pensioni assegna il codice identificativo
e invia la relativa comunicazione al datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve comunicare i nominativi dei referenti da abilitare al “Portale prestazioni
atipiche” per avviare le attività di riconoscimento della predetta prestazione di esodo e per la
sua successiva gestione.
2. Domande di certificazione del diritto
Per inserire le domande di certificazione del diritto, il referente aziendale accreditato accede al
“Portale prestazioni atipiche”.
Nella voce di menu “Certificazione dei lavoratori” deve essere selezionato il piano di esodo.
Nella sezione “Caricamento codici fiscali” devono essere inseriti i codici fiscali dei lavoratori per
i quali si intende verificare il diritto di accesso alla prestazione.
Si segnala che non è consentito inserire un numero di codici fiscali superiore al 20% del
numero complessivo di lavoratori previsti dagli accordi aziendali, tenuto conto dei lavoratori
già esodati durante la vigenza contrattuale.
Prima dell’inserimento, è necessario accettare la seguente dichiarazione: “Dichiaro di essere in
possesso della delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali del lavoratore per il
quale si chiede la certificazione ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui all'art. 4, commi da 1
a 7ter della legge 92/2012”.
L’inserimento dei codici fiscali può essere effettuato anche in modalità massiva attraverso il
caricamento di un file contenente la lista dei lavoratori interessati.
A seguito dell’inserimento, per ciascun soggetto viene generata la domanda “Verifica del diritto
a pensione per applicazione art. 4, legge 92/2012”.
Ciascuna domanda viene indirizzata alla Struttura territoriale competente, che deve
provvedere alla sua definizione entro il termine di 15 giorni, salvo diversa comunicazione,
utilizzando il sistema “UNICARPE – FELPE”.
Per ciascuno dei lavoratori interessati la procedura verifica, in via prospettica e sulla base della
normativa vigente al momento della verifica stessa, la prima decorrenza utile della pensione di
vecchiaia o anticipata, considerando il periodo massimo di fruizione della prestazione previsto
dalla legge.
Si ricorda che per i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della
legge 12 giugno 1984, n. 222, le certificazioni devono essere segnalate alla casella
prestazionearticolo4@inps.it, in quanto devono essere elaborate dalla Direzione centrale
Pensioni.
La prestazione è riconosciuta in favore dei titolari di assegno ordinario di invalidità solo nei casi
in cui, nel periodo di fruizione della c.d. isopensione, il lavoratore perfezioni il requisito
anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (cfr. l’art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
L’esito di ciascuna domanda viene messo a disposizione del datore di lavoro nel “Portale
prestazioni atipiche”, sezione “Verifica requisiti diritto”, corredato, nel caso di verifica positiva,
della prima data di accesso a pensione, a legislazione vigente.
Eventuali problematiche relative alle attività descritte nel presente paragrafo possono essere
segnalate tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica prestazionearticolo4@inps.it.
3. Domande di certificazione dell’importo
Nella sezione del menu “Calcolo importo e lettere di certificazione”, il referente aziendale
seleziona i lavoratori per i quali è stata già emessa una certificazione positiva per il diritto e
per i quali intende richiedere la certificazione dell’importo.
Il referente aziendale deve indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro. Si ricorda che
tra le date di risoluzione del rapporto di lavoro e di decorrenza dell’indennità non vi deve
essere soluzione di continuità.
Per ciascun soggetto selezionato viene generata la domanda “Calcolo importo assegno in
esodo per applicazione art. 4, legge 92/2012”.
Ciascuna domanda viene indirizzata alla Struttura territoriale INPS competente, che deve
provvedere alla definizione entro il termine di 15 giorni, salvo diversa comunicazione,
utilizzando il sistema “UNICARPE – FELPE”.
L’importo viene calcolato sulla base della contribuzione accreditata al momento della
lavorazione e della decorrenza per l’accesso all’esodo (pensione teoricamente spettante alla
stessa decorrenza della prestazione di accompagnamento a pensione).
Come già rappresentato per la certificazione del diritto, si ricorda che per i soggetti titolari di
assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222/1984 anche le
certificazioni importo devono essere segnalate alla casella prestazionearticolo4@inps.it, in
quanto devono essere elaborate dalla Direzione centrale Pensioni.
Per ciascuna posizione elaborata con esito positivo, nel “PRAT” – sezione “Calcolo importo e
lettere di certificazione”, viene pubblicata la lettera di certificazione che contiene le seguenti
informazioni:
l’importo mensile lordo della prestazione;
la decorrenza di accesso alla prestazione di accompagnamento a pensione;
la decorrenza della pensione, rispetto alla quale viene determinata la cessazione della
prestazione di esodo (il giorno precedente alla decorrenza della pensione);
la tipologia di pensione alla scadenza della prestazione (vecchiaia/anticipata);
la data di perfezionamento dei requisiti, che coincide con la data fino alla quale il datore
di lavoro si obbliga a versare la contribuzione correlata.
Eventuali problematiche relative alle attività descritte nel presente paragrafo possono essere
segnalate tramite e-mail all'indirizzo prestazionearticolo4@inps.it.
4. Creazione del piano di esodo
4.1 Costo del piano di esodo
Nella sezione “Calcolo importo e lettere di certificazione”, il referente aziendale seleziona i
lavoratori da ricomprendere nel piano di esodo.
Come comunicato con il messaggio n. 3035 del 3 agosto 2020, per i lavoratori selezionati, il
datore di lavoro inserisce i dati che la piattaforma utilizzerà per il calcolo della contribuzione
correlata. I dati possono essere inseriti in modo puntuale o massivamente tramite file (in
formato .csv). Nella pagina “Certificazione dei lavoratori” sono disponibili le funzioni per
inserire i dati relativi a “Importo ultimi 48 mesi” e “Settimane ultimi 48 mesi” che saranno
utilizzati dalla piattaforma per il calcolo della contribuzione correlata.
Il datore di lavoro seleziona i lavoratori da inserire nel piano di esodo e procede alla chiusura
del piano.
Per i lavoratori selezionati, il “PRAT” predispone il costo complessivo analitico per ciascun
lavoratore così quantificato:
l’importo mensile lordo della prestazione moltiplicato per il numero di mensilità della
prestazione (più eventuali ratei di tredicesima del primo e dell’ultimo anno di spettanza
della prestazione di esodo);
l’importo settimanale della contribuzione correlata moltiplicato per il numero di
settimane.
Il costo complessivo è dato dalla somma dei costi individuali.
4.2 Garanzia del piano di esodo
Il datore di lavoro, nella sezione “Scelta metodo di pagamento”, opta tra la fideiussione e il
pagamento in unica soluzione.
Nella sezione “Documenti economici” del “Portale prestazioni atipiche” saranno quindi messi a
disposizione:
il prospetto di quantificazione del programma di esodo, nel quale sono riportati i dati
anagrafici dei lavoratori, la data di decorrenza dell’esodo, la data di decorrenza della
pensione, la data di raggiungimento dei requisiti, gli importi analitici e complessivi;
la lettera di validazione dell’accordo.
Nel caso di opzione per la fideiussione, viene predisposto il fac-simile del documento di
fideiussione che il datore di lavoro e la banca (fideiussore) dovranno redigere a garanzia degli
obblighi derivanti dal programma di esodo.
Si ribadisce che è ammessa la sola fideiussione bancaria.
Nel caso di opzione per il versamento in unica soluzione viene predisposta la lettera di
impegno che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente esodante.
4.3 Registrazione della garanzia
Il datore di lavoro consegna alla Struttura territoriale INPS, presso la quale assolve i propri
obblighi contributivi, il documento bancario attestante la fideiussione.
La predetta Struttura territoriale, verificata la conformità della fideiussione agli obblighi indicati
nel prospetto fornito dall’INPS, ne comunica l’accettazione al datore di lavoro e alla banca e,
successivamente, provvede a registrare nel “PRAT” le informazioni della fideiussione.
In caso di versamento in unica soluzione, nelle more dell’implementazione della
contabilizzazione automatica del pagamento, la Struttura territoriale avrà cura di registrare nel
“PRAT” gli estremi del versamento effettuato. Per tutte le relative istruzioni operative si rinvia
alle indicazioni inserite sul “Manuale utente”.
5. Presentazione delle domande di prestazione
Relativamente all’invio delle domande di prestazione in oggetto, si rinvia alle istruzioni fornite
con il messaggio n. 1863/2020.
6. Documentazione
Sul Portale è disponibile il manuale d’uso che illustra l’utilizzo delle funzionalità descritte nel
presente messaggio.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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