Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di integrazione salariale. Modalità di calcolo della prestazione. Precisazioni
Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di integrazione salariale. Modalità di calcolo della prestazione. Precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 14-07-2025
Messaggio n. 2230
Allegati n.1
OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.
Prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di
integrazione salariale. Modalità di calcolo della prestazione.
Precisazioni
1. Prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale
Come illustrato nella circolare n. 86 del 1° agosto 2024 e nel messaggio n. 1185 del 7 aprile
2025, il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (di seguito, Fondo)
eroga una prestazione integrativa, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione
salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, ossia integrativa del
trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) del trattamento straordinario di
integrazione salariale (CIGS) e dell’Assegno di integrazione salariale (AIS).
Tale prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS erogata dal Fondo garantisce ai beneficiari un
trattamento complessivo pari all’80% dell’imponibile utile per il calcolo del trattamento di fine
rapporto (TFR), per la durata del periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di
concessione del trattamento (cfr. l’art. 6, comma 3, del decreto interministeriale 4 agosto
2023).
L’integrazione dei trattamenti di integrazione salariale può essere riconosciuta solo in relazione
alle autorizzazioni intervenute successivamente alla piena operatività del Fondo, coincidente
con il giorno successivo alla nomina del Comitato amministratore, avvenuta in data 14 febbraio
2024, e aventi a oggetto periodi decorrenti dal 1° gennaio 2024. La modalità di pagamento è la
medesima della prestazione principale.
Si ricorda che, al momento, la procedura consente di presentare domanda solo per le
prestazioni integrative le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio,
per le quali, a seguito dell’accoglimento dell’istanza di prestazione integrativa, è visualizzabile
sul “Cassetto previdenziale del contribuente” > “Cruscotto UNIEMENS-CIG e Fondi di
solidarietà” la relativa autorizzazione e il montante relativo all’importo conguagliabile dal
datore di lavoro secondo le istruzioni fornite con il messaggio n. 1185/2025. Per quanto
riguarda le integrazioni di prestazioni principali già erogate a pagamento diretto, con
successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni di dettaglio.
Tanto premesso, di seguito, si forniscono indicazioni, condivise con le parti istitutive del Fondo,
per effettuare la stima dell’importo da richiedere per la prestazione integrativa, nonché dei
chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della domanda.
2. Retribuzione di riferimento e modalità di calcolo della stima dell’importo della
prestazione integrativa
In analogia alla prestazione principale, anche il calcolo della prestazione integrativa è effettuato
sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore e segue le stesse
modalità della prestazione principale. Ai fini della corretta determinazione della stima
dell’importo della prestazione integrativa, le modalità di calcolo sono illustrate nell’Allegato n. 1
al presente messaggio, nel quale sono riportati due esempi di calcolo della prestazione
spettante a un beneficiario con rapporto di lavoro full-time e a un beneficiario con rapporto di
lavoro part-time. Al riguardo, si ricorda che il parametro di riferimento è costituito dalla
retribuzione mensile utile per il calcolo del TFRe corrisponde al dato fornito dal datore di lavoro
con la trasmissione del flusso Uniemens del mese interessato, con la valorizzazione
dell’elemento <MeseTFR> che, a sua volta, al suo interno contiene l’elemento
<BaseCalcoloTFR> che deve essere parimenti valorizzato (cfr. il par. 8 del messaggio n.
1185/2025).
3. Misura della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS. Compilazione della domanda
Come indicato nel messaggio n. 1185/2025, in fase di compilazione della domanda la
procedura propone in modalità precompilata le ore di integrazione salariale autorizzate per la
prestazione principale e consente al datore di lavoro/intermediario abilitato di completare la
richiesta inserendo l’importo stimato complessivo della prestazione integrativa da erogare, che
deve essere calcolata sulla base dell’algoritmo proposto, utilizzando i dati retributivi disponibili
per ogni beneficiario, per l’intero periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di
concessione del trattamento principale, considerando nel calcolo la fruizione dello stesso
secondo l’effettivo fabbisogno dell’azienda.
L’importo stimato complessivo della prestazione integrativa deve essere inserito nella richiesta,
pertanto, al netto dell’importo corrispondente all’integrazione salariale lorda liquidato ai
beneficiari per la prestazione principale.
4. Presentazione della domanda di prestazione integrativa. Istruttoria delle istanze
già pervenute
Sulla base di quanto illustrato nei paragrafi precedenti, in merito alle istanze di prestazione
integrativa trasmesse fino alla data di pubblicazione del presente messaggio, qualora i datori di
lavoro verifichino che gli importi già richiesti risultino difformi rispetto alla stima effettuata in
base all’algoritmo proposto, i medesimi possono inoltrare una PEC alla Direzione centrale
Ammortizzatori sociali, all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio, indicando il numero progressivo e il
protocollo della domanda che deve essere oggetto di modifica e comunicando, inoltre, l’importo
stimato relativo alla prestazione integrativa da sostituire all’importo risultante in domanda. La
modifica viene effettuata centralmente in fase di istruttoria. In mancanza di ulteriori
comunicazioni da parte dei datori di lavoro, le istanze saranno istruite sulla base dell’importo
richiesto al momento della presentazione delle stesse.
Si ricorda che le istanze attualmente in carico ed eventuali nuove richieste saranno sottoposte
all’attenzione del Comitato amministratore del Fondo secondo l’ordine cronologico di
presentazione e tenuto conto delle disponibilità del Fondo, conformemente a quanto previsto
dall’articolo 9, comma 2, del decreto interministeriale 4 agosto 2023.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE PER LA FILIERA DELLE TELECOMUNICAZIONI
RETRIBUZIONE MENSILE IMPONIBILE UTILE PER IL CALCOLO DEL TFR
Il Fondo eroga una prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS, tale da garantire che il trattamento
complessivo sia pari all’80% dell’imponibile utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal
provvedimento pubblico di concessione del trattamento (cfr. l’art. 6, comma 3, del decreto istitutivo). La
modalità di pagamento è la medesima della prestazione principale. Altresì, anche il calcolo della
prestazione, effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore,
segue le stesse modalità della prestazione principale.
R_TFR = ovvero retribuzione mensile imponibile utile per il calcolo del TFR, corrisponde al dato fornito
dall’azienda con la trasmissione del flusso UNIEMENS valorizzando nella denuncia mensile l’elemento
<MeseTFR> che al suo interno contiene l’elemento <BaseCalcoloTFR> che deve essere parimenti
valorizzato. (cfr. paragrafo 8 del messaggio 1185/2025).
Algoritmo applicato per il calcolo su base oraria della indennità salariale lorda (prestazione principale):
Retribuzione Oraria ISL = Retribuzione Mensile * (Mensilità/12) / Ore Lavorabili, abbattuta al massimale
previsto per legge.
Algoritmo da applicare per il calcolo su base oraria della Prestazione Integrativa:
Retribuzione Oraria P.I. = R_TFR / Ore Lavorabili * 80% - ISL Oraria liquidata.
ESEMPIO DI STIMA DELLA PRESTAZIONE INTEGRATIVA AIS-CIGO-CIGS
Lavoratore full time
Voci Dati
A) Retribuzione mensile di riferimento ISL (retribuzione teorica) 2.276,00
B) Ore lavorabili nel mese 168
C) Mensilità 13
D) Retribuzione Oraria ISL (retribuzione teorica) (A*(C/12) /B) 14,68
E) Retribuzione Oraria ISL (retribuzione teorica) con applicazione massimale ISL 8,29
F) Nr. ore di integrazione salariale nel mese 16
G) Importo ISL (E*F) 132,66
H) Retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR (prestazione integrativa) 2.280,80
I) 80% della Retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR (prestazione 1824,64
integrativa) (H*80%)
L) Retribuzione Oraria Prestazione Integrativa (I/B) 10,86
M) Importo Orario della Prestazione Integrativa a carico del Fondo (L-E) 2,57
N) Importo complessivo Prestazione Integrativa a carico del Fondo (M*F) 41,12
ESEMPIO DI STIMA DELLA PRESTAZIONE INTEGRATIVA AIS-CIGO-CIGS
Lavoratore part time (62,50%)
Voci Dati
A) Retribuzione mensile di riferimento ISL (retribuzione teorica) 1.397,00
B) Ore lavorabili nel mese 105
C) Mensilità 13
D) Retribuzione Oraria ISL (retribuzione teorica) (A*(C/12) /B) 14,41
E) Retribuzione Oraria ISL (retribuzione teorica) con applicazione massimale ISL 8,29
F) Nr. ore di integrazione salariale nel mese 4
G) Importo ISL (E*F) 33,16
H) Retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR (prestazione integrativa) 1.400,20
I) 80% della Retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR (prestazione 1.120,16
integrativa) (H*80%)
L) Retribuzione Oraria Prestazione Integrativa (I/B) 10,67
M) Importo Orario della Prestazione Integrativa a carico del Fondo (L-E) 2,38
N) Importo complessivo Prestazione Integrativa a carico del Fondo (M*F) 9,51
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